Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 15204/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona dell'Avvocato generale Pietro GAETA, con le quali si è chiesto rigettarsi il ricorso.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Palermo ha dichiarato l'inammissibilità del gravame proposto nell'interesse di CALÌ Danilo avverso la sentenza, con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] lo aveva dichiarato responsabile del reato di furto pluriaggravato.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il CALÌ a mezzo di difensore, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità, inutilizzabilità, nullità o decadenza, sia in relazione al motivo con il quale si era invocata l'assoluzione dell'imputato, che avuto riguardo alla censura con la quale si era invocato lo stato di necessità.

Rileva la difesa che oggetto della presente impugnazione non è la valutazione della tenuta logico-argomentativa della motivazione della sentenza censurata, bensì la corretta valutazione formale dell'atto di impugnazione da parte della Corte territoriale, essendosi quel giudice limitato, secondo il deducente, a un vaglio sbrigativo del gravame, senza tener conto della lettura diversa dei fatti offerta dalla difesa, la cui confutazione avrebbe dovuto costituire oggetto di un giudizio di rigetto e non di inammissibilità.

Quanto, poi, allo stato di necessità, si assume che la declaratoria di inammissibilità poggerebbe sulla sola ricognizione in fatto e in diritto, la specificità del motivo dovendo essere rapportata alle argomentazioni spese dal Tribunale nella sentenza appellata, avendo la difesa posto una questione giuridica nuova, quella cioè della possibilità di ricondurre anche la condizione di serenità economica nel concetto di "dignità" della persona.

3. Il Procuratore generale, in persona dell'Avvocato generale Pietro GAETA, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto rigettarsi il ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La Corte territoriale ha richiamato il compendio fattuale sottostante al giudizio del primo giudice, costituito da un ampio, quanto eterogeneo numero di elementi assai pregnanti, tra i quali, in primo luogo, la stessa confessione dell'imputato (a mente della quale il CALÌ aveva realizzato l'allaccio abusivo perché sfornito del titolo abitativo per sottoscrivere un contratto, avendo occupato abusivamente l'immobile).

A fronte di tale quadro probatorio, la Corte ha richiamato il contenuto delle censure difensive veicolate con il gravame, con le quali si era invocata l'assenza di prova certa della riconducibilità della condotta all'imputato, per non avere egli realizzato l'allaccio, né avuto la consapevolezza della sua esistenza.

Così facendo, a giudizio della Corte territoriale, la difesa aveva del tutto ignorato le risultanze dibattimentali e addirittura la stessa confessione dell'imputato.

Analogo apprezzamento, poi, ha svolto quanto al tema della invocata esimente: il Tribunale, contrariamente a quanto sostenuto con il gravame, aveva espressamente esaminato la questione, rilevando la mancanza dei requisiti dello stato di necessità, poiché, nonostante l'imputato avesse affermato la propria condizione di disoccupazione, egli non aveva dimostrato di versare in uno stato di bisogno tale da non consentirgli di soddisfare le minime esigenze di vita proprie e della sua famiglia.

Tale gap probatorio, peraltro, non era stato colmato neppure in sede di giudizio di appello, essendo la parte rimasta del tutto silente sulle ragioni di fatto poste a fondamento del diniego, ancora una volta del tutto ignorante dal deducente.

3. Il motivo è manifestamente infondato.

In linea generale, deve dirsi ormai definitivamente chiarito che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato [cfr. Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016 Cc. (dep. 22/02/2017), Galtelli, Rv. 268822, richiamata anche nel provvedimento censurato].

4. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha rilevato il vizio di aspecificità dell'appello, partendo dalla dirimente considerazione che il gravame non rassegnava alcuna critica effettiva rispetto alle ragioni della decisione contestata, del tutto pretermesse nell'esposizione difensiva ed era come tale inidoneo a instaurare il contraddittorio nel giudizio di impugnazione.

Tale impostazione, peraltro, connota anche il ricorso.

La difesa, infatti, opponendo l'assunto della insussistenza di prove legali nel processo penale, ha così dimostrato di aver pretermesso un effettivo confronto con la decisione impugnata, con la quale il richiamo al compendio probatorio e, soprattutto, alla ampia confessione resa dall'imputato, è stato direttamente correlato al contenuto del gravame fondato sull'assunto che difettasse totalmente la prova della riconducibilità della condotta all'imputato e addirittura la sua consapevolezza dell'esistenza dell'allaccio abusivo.

Di ciò ha tenuto correttamente conto la Corte territoriale, la quale non ha censurato la diversa lettura delle prove, ma proprio il mancato confronto della parte con esse, fondamentale passaggio anche ai fini della confutazione del significato attribuitovi dal primo giudice che la difesa sembra evocare in ricorso.

La difesa, in altri termini, non ha censurato la confessione o il suo valore probatorio (così come gli altri elementi indicati dalla Corte nella sentenza), ma l'ha semplicemente ignorata.

Allo stesso modo, ha continuato a prospettare uno stato di bisogno, senza in alcun modo colmare quel deficit di elementi rivelatori dei relativi requisiti, già rilevato dal Tribunale, limitandosi ad affermare che il primo giudice non aveva affrontato la relativa questione.

5. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

C. cost. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 7 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] P • a Picci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona dell'Avvocato generale Pietro GAETA, con le quali si è chiesto rigettarsi il ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Palermo ha dichiarato l'inammissibilità del gravame proposto nell'interesse di CALÌ Danilo avverso la sentenza, con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] lo aveva dichiarato responsabile del reato di furto pluriaggravato. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il CALÌ a mezzo di difensore, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità, inutilizzabilità, nullità o decadenza, sia in relazione al motivo con il quale si era invocata l'assoluzione dell'imputato, che avuto riguardo alla censura con la quale si era invocato lo stato di necessità. Rileva la difesa che oggetto della presente impugnazione non è la valutazione della tenuta logico-argomentativa della motivazione della sentenza censurata, bensì la corretta valutazione formale dell'atto di impugnazione da parte della Corte territoriale, essendosi quel giudice limitato, secondo il deducente, a un vaglio sbrigativo del gravame, senza tener conto della lettura diversa dei fatti offerta dalla difesa, la cui confutazione avrebbe dovuto costituire oggetto di un giudizio di rigetto e non di inammissibilità. Quanto, poi, allo stato di necessità, si assume che la declaratoria di inammissibilità poggerebbe sulla sola ricognizione in fatto e in diritto, la specificità del motivo dovendo essere rapportata alle argomentazioni spese dal Tribunale nella sentenza appellata, avendo la difesa posto una questione giuridica nuova, quella cioè della possibilità di ricondurre anche la condizione di serenità economica nel concetto di "dignità" della persona. 3. Il Procuratore generale, in persona dell'Avvocato generale Pietro GAETA, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto rigettarsi il ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte territoriale ha richiamato il compendio fattuale sottostante al giudizio del primo giudice, costituito da un ampio, quanto eterogeneo numero di elementi assai pregnanti, tra i quali, in primo luogo, la stessa confessione dell'imputato (a mente della quale il CALÌ aveva realizzato l'allaccio abusivo perché sfornito del titolo abitativo per sottoscrivere un contratto, avendo occupato abusivamente l'immobile). A fronte di tale quadro probatorio, la Corte ha richiamato il contenuto delle censure difensive veicolate con il gravame, con le quali si era invocata l'assenza di prova certa della riconducibilità della condotta all'imputato, per non avere egli realizzato l'allaccio, né avuto la consapevolezza della sua esistenza. Così facendo, a giudizio della Corte territoriale, la difesa aveva del tutto ignorato le risultanze dibattimentali e addirittura la stessa confessione dell'imputato. Analogo apprezzamento, poi, ha svolto quanto al tema della invocata esimente: il Tribunale, contrariamente a quanto sostenuto con il gravame, aveva espressamente esaminato la questione, rilevando la mancanza dei requisiti dello stato di necessità, poiché, nonostante l'imputato avesse affermato la propria condizione di disoccupazione, egli non aveva dimostrato di versare in uno stato di bisogno tale da non consentirgli di soddisfare le minime esigenze di vita proprie e della sua famiglia. Tale gap probatorio, peraltro, non era stato colmato neppure in sede di giudizio di appello, essendo la parte rimasta del tutto silente sulle ragioni di fatto poste a fondamento del diniego, ancora una volta del tutto ignorante dal deducente. 3. Il motivo è manifestamente infondato. In linea generale, deve dirsi ormai definitivamente chiarito che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato [cfr. Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016 Cc. (dep. 22/02/2017), Galtelli, Rv. 268822, richiamata anche nel provvedimento censurato]. 4. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha rilevato il vizio di aspecificità dell'appello, partendo dalla dirimente considerazione che il gravame non rassegnava alcuna critica effettiva rispetto alle ragioni della decisione contestata, del tutto pretermesse nell'esposizione difensiva ed era come tale inidoneo a instaurare il contraddittorio nel giudizio di impugnazione. Tale impostazione, peraltro, connota anche il ricorso. La difesa, infatti, opponendo l'assunto della insussistenza di prove legali nel processo penale, ha così dimostrato di aver pretermesso un effettivo confronto con la decisione impugnata, con la quale il richiamo al compendio probatorio e, soprattutto, alla ampia confessione resa dall'imputato, è stato direttamente correlato al contenuto del gravame fondato sull'assunto che difettasse totalmente la prova della riconducibilità della condotta all'imputato e addirittura la sua consapevolezza dell'esistenza dell'allaccio abusivo. Di ciò ha tenuto correttamente conto la Corte territoriale, la quale non ha censurato la diversa lettura delle prove, ma proprio il mancato confronto della parte con esse, fondamentale passaggio anche ai fini della confutazione del significato attribuitovi dal primo giudice che la difesa sembra evocare in ricorso. La difesa, in altri termini, non ha censurato la confessione o il suo valore probatorio (così come gli altri elementi indicati dalla Corte nella sentenza), ma l'ha semplicemente ignorata. Allo stesso modo, ha continuato a prospettare uno stato di bisogno, senza in alcun modo colmare quel deficit di elementi rivelatori dei relativi requisiti, già rilevato dal Tribunale, limitandosi ad affermare che il primo giudice non aveva affrontato la relativa questione. 5. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. cost. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 7 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] P • a Picci
Sentenza Cassazione n. 15204/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris