Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:C:2008:219
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
10 aprile 2008 (
*
)
«Appalti pubblici – Appalto pubblico di forniture e di servizi – Affidamento senza gara d’appalto – Affidamento da parte di un ente locale ad un’impresa di cui esso detiene il capitale»
Nel procedimento C‑323/07,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunale amministrativo
regionale per la Lombardia (Italia), con decisione 13 novembre 1998, pervenuta in cancelleria il 12 luglio 2007, nella causa
tra
[OSCURATO:SOCIETA]
e
Comune di Monza,
nei confronti di:
[OSCURATO:PERSONA] (AGAM),
LA CORTE (Settima Sezione),
composta dal sig. U. Lõhmus, presidente di sezione, dai sigg. J.N. [OSCURATO:PERSONA] (relatore) e J. Klučka, giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig. R. Grass
intendendo statuire con ordinanza motivata in conformità dell’art. 104, n. 3, primo comma, del suo regolamento di procedura,
sentito l’avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 6 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992,
92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1).
2
Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:SOCIETA]»), da una
parte, e il Comune di Monza e l’[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l’«AGAM»), dall’altra, concernente l’affidamento
all’AGAM del servizio di gestione calore per gli edifici di competenza del Comune di Monza, ivi compresi gli interventi di
manutenzione degli impianti di riscaldamento.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3
L’art. 1, lett. a) e b), della direttiva 92/50 dispone:
«Ai fini della presente direttiva s’intendono per:
a) “appalti pubblici di servizi”, i contratti a titolo oneroso stipulati in forma scritta tra un prestatore di servizi ed un’amministrazione
aggiudicatrice (...);
(…)
b) “amministrazioni aggiudicatrici”, lo Stato, gli enti locali, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni costituite
da detti enti od organismi di diritto pubblico.
(...)».
4
L’art. 2 della medesima direttiva così prevede:
«Se un appalto pubblico ha per oggetto sia dei prodotti di cui alla direttiva 77/62/CEE che dei servizi di cui agli allegati
IA e IB della presente direttiva, esso rientra nel campo d’applicazione della presente direttiva qualora il valore dei servizi
in questione superi quello dei prodotti previsti dal contratto».
5
Ai sensi dell’art. 6 della stessa direttiva:
«La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati ad un ente che sia esso stesso un’amministrazione
ai sensi dell’articolo 1, lettera b), in base a un diritto esclusivo di cui beneficia in virtù delle disposizioni legislative,
regolamentari od amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato».
6
L’art. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di forniture (GU L 199, pag. 1) prevede:
«Ai fini della presente direttiva si intendono per:
a) “appalti pubblici di forniture”, i contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto l’acquisto, il leasing, la locazione, l’acquisto
a riscatto con o senza opzione per l’acquisto di prodotti, conclusi per iscritto fra un fornitore (persona fisica o giuridica)
e una delle amministrazioni aggiudicatrici definite alla lettera b). La fornitura di tali prodotti può comportare, a titolo
accessorio, lavori di posa e installazione».
La normativa nazionale
7
L’art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull’ordinamento delle autonomie locali (Supplemento ordinario alla GURI n. 135
del 12 giugno 1990; in prosieguo: la «legge n. 142/90») recita:
«1. L’azienda speciale è ente strumentale dell’ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di
proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.
(...)
6. L’ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita
la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
(...)».
Causa principale e questione pregiudiziale
8
Risulta dalla decisione di rinvio che la [OSCURATO:SOCIETA] è un’impresa specializzata nella prestazione di servizi di gestione calore
e nelle relative opere di trasformazione. Prima del 1997, essa ha provveduto alla gestione degli impianti di riscaldamento
degli edifici di proprietà del Comune di Monza o sede dei suoi uffici, per un valore di circa ITL 2 miliardi all’anno.
9
Risulta dal fascicolo che l’AGAM è un’azienda speciale del Comune di Monza ai sensi dell’art. 23 della legge n. 142/90.
10
Con deliberazione 21 aprile 1997, n. 42, il Consiglio comunale di Monza ha deciso di affidare all’AGAM il servizio di gestione
calore per gli edifici di competenza del Comune di Monza, ivi compresi gli interventi di manutenzione degli impianti di riscaldamento.
Con una seconda deliberazione, esso ha anche integrato l’oggetto statutario dell’AGAM abilitandola a fornire servizi di gestione
calore.
11
[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato tali due deliberazioni dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia mediante
ricorso notificato in data 21 e 23 luglio 1997 sostenendo, specificamente, che l’affidamento del servizio di gestione calore
all’AGAM doveva essere qualificato come appalto pubblico di servizi e che, di conseguenza, trovavano applicazione le disposizioni
della direttiva 92/50. Essa sostiene altresì che l’eccezione derivante dall’art. 6 di tale direttiva non può essere utilmente
fatta valere pena un contrasto con l’art. 90 del Trattato CE (divenuto art. 86 CE).
12
Il Comune di Monza ritiene per contro che l’AGAM eserciti un’attività di servizio pubblico in quanto contribuisce alla manutenzione
di immobili a loro volta destinati a compiti di servizio pubblico. Esso ne deduce che l’AGAM è titolare di diritti speciali
ed esclusivi e, di conseguenza, considera come inapplicabile la legislazione comunitaria relativa agli appalti pubblici. Esso
sostiene che, per lo meno, l’art. 6 della direttiva n. 92/50 lo dispensava dall’obbligo di indire una gara.
13
In tale contesto, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre
alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’art. 6 della direttiva CE 92/50 (…) possa ritenersi applicabile alla questione oggetto del presente giudizio, e quale
interpretazione debba darsi del medesimo articolo ai fini della verifica della compatibilità dei provvedimenti impugnati con
la normativa comunitaria, nei termini indicati in motivazione».
Sulla questione pregiudiziale
14
Ai sensi dell’art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura, qualora la soluzione di una questione pregiudiziale
possa essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza, la Corte, dopo aver sentito l’avvocato generale, può statuire con ordinanza
motivata.
15
Se un appalto pubblico ha ad oggetto nel contempo prodotti ai sensi della direttiva 93/36 e servizi ai sensi della direttiva
92/50, deriva dall’art. 2 di quest’ultima direttiva che tale appalto rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 92/50
qualora il valore dei servizi in questione superi quello dei prodotti previsti dal contratto, e nell’ambito di applicazione
della direttiva 93/36 nel caso inverso (v. sentenze 18 novembre 1999, causa C‑107/98, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8121, punto 38,
nonché 11 maggio 2006, causa C‑340/04, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4137, punto 31).
16
Risulta dalla decisione di rinvio che l’appalto controverso nella causa principale ha per oggetto nel contempo la fornitura
di combustibili, ossia di prodotti ai sensi della direttiva 93/36, e di servizi di manutenzione degli impianti di riscaldamento,
ossia di servizi ai sensi della direttiva 92/50.
17
Spetta al giudice del rinvio decidere, in relazione al valore rispettivo dei prodotti e dei servizi che sono oggetto dell’appalto
controverso nella causa principale, se quest’ultimo rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 93/36 o della direttiva
92/50.
18
La direttiva 93/36 si applica, in linea di principio, agli appalti conclusi tra, da una parte, un ente locale e, dall’altra,
una persona giuridicamente distinta da quest’ultimo. Tuttavia, essa non si applica nel caso in cui l’ente locale eserciti
sulla persona di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi e, nel contempo, questa
persona realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o con gli enti locali che la controllano (v. sentenza
[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 50).
19
Considerazioni analoghe si applicano per quanto riguarda la direttiva 92/50 (v. sentenza 11 gennaio 2005, causa C‑26/03, [OSCURATO:PERSONA] e RPL [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1, punti 48, 49 e 52).
20
Il fascicolo sottoposto alla Corte contiene talune indicazioni dalle quali potrebbe dedursi che l’AGAM sia soggetta al controllo
del Comune di Monza e realizzi la parte più importante della propria attività con quest’ultimo.
21
Spetta al giudice del rinvio accertare se ciò si verifichi effettivamente nella causa principale.
22
In caso affermativo, occorrerebbe concludere che né la direttiva 92/50 né la direttiva 93/36 sono applicabili all’appalto
controverso nella causa principale.
23
In caso negativo, occorrerebbe esaminare se ricorrono gli altri presupposti di applicabilità di tali direttive. Riguardo alla
direttiva 92/50 occorrerebbe esaminare se ricorrono i presupposti previsti al suo art. 6. Una questione analoga non si porrebbe
riguardo alla direttiva 93/36 in quanto quest’ultima non contiene alcuna disposizione analoga all’art. 6 della direttiva 92/50
(v. sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 44).
24
Tale art. 6 esclude dall’ambito di applicazione della direttiva 92/50 gli appalti pubblici di servizi aggiudicati ad un ente
che sia esso stesso un’amministrazione aggiudicatrice, in base a un diritto esclusivo di cui beneficia in virtù delle disposizioni
legislative, regolamentari od amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il Trattato.
25
Ne consegue che tale disposizione trova applicazione solo se esistono disposizioni legislative, regolamentari od amministrative
pubblicate che conferiscono all’aggiudicatario un diritto esclusivo relativo all’oggetto dell’appalto aggiudicato.
26
Pertanto, occorre rispondere alla questione pregiudiziale proposta dichiarando che:
– le direttive 92/50 e 93/36 non sono applicabili ad un appalto concluso tra, da una parte, un ente locale e, dall’altra, una
persona giuridicamente distinta da quest’ultimo, nel caso in cui l’ente locale eserciti sulla persona di cui trattasi un controllo
analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi e, nel contempo, questa persona realizzi la parte più importante della
propria attività con l’ente o con gli enti locali che la controllano; e
– l’art. 6 della direttiva 92/50 trova applicazione solo se esistono disposizioni legislative, regolamentari od amministrative
pubblicate che conferiscono all’aggiudicatario un diritto esclusivo relativo all’oggetto dell’appalto aggiudicato.
Sulle spese
27
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:
Le direttive del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
servizi, e del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
forniture, non sono applicabili ad un appalto concluso tra, da una parte, un ente locale e, dall’altra, una persona giuridicamente
distinta da quest’ultimo, nel caso in cui l’ente locale eserciti sulla persona di cui trattasi un controllo analogo a quello
da esso esercitato sui propri servizi e, nel contempo, questa persona realizzi la parte più importante della propria attività
con l’ente o con gli enti locali che la controllano.
L’art. 6 della direttiva 92/50 trova applicazione solo se esistono disposizioni legislative, regolamentari od amministrative
pubblicate che conferiscono all’aggiudicatario un diritto esclusivo relativo all’oggetto dell’appalto aggiudicato.
Firme
*
Lingua processuale: l’italiano.