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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 05550/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di D'[OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] Ricorre per Cassazione D'[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che il 21 maggio 2021 ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino che lo aveva condannato, all'esito del giudizio abbreviato, per l'ipotesi lieve di ricettazione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva.

Deduce il ricorrente mancato rilievo della intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza d'appello rilevando che l'imputazione attiene ad un fatto commesso in epoca antecedente prossima il 13/08/2005.

Il ricorso è fondato.

Nel caso di specie trova applicazione la vecchia disciplina ante Cirielli che nella determinazione del tempo necessario a prescrivere considerava anche il giudizio di bilanciamento fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti.

Ciò premesso deve rivelarsi che il reato di ricettazione contestato con la vecchia disciplina si prescriveva nel termine massimo di anni 15 a cui devono aggiungersi le sospensioni individuate nel caso in esame in mesi 3 e giorni

5. Ne consegue che alla data della sentenza della Corte d'appello il reato in esame, consumato il 13/08/2005, era prescritto La sentenza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione Roma 10.11.2022 Il Consigliere estensore Il ente Giovanna VERGA Giova n ! OTALLEVI --(2L's) [OSCURATO:PERSONA]> 'SECONDA SEZIONE PENAz.E. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di D'[OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] Ricorre per Cassazione D'[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che il 21 maggio 2021 ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino che lo aveva condannato, all'esito del giudizio abbreviato, per l'ipotesi lieve di ricettazione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva. Deduce il ricorrente mancato rilievo della intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza d'appello rilevando che l'imputazione attiene ad un fatto commesso in epoca antecedente prossima il 13/08/2005. Il ricorso è fondato. Nel caso di specie trova applicazione la vecchia disciplina ante Cirielli che nella determinazione del tempo necessario a prescrivere considerava anche il giudizio di bilanciamento fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti. Ciò premesso deve rivelarsi che il reato di ricettazione contestato con la vecchia disciplina si prescriveva nel termine massimo di anni 15 a cui devono aggiungersi le sospensioni individuate nel caso in esame in mesi 3 e giorni 5. Ne consegue che alla data della sentenza della Corte d'appello il reato in esame, consumato il 13/08/2005, era prescritto La sentenza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione Roma 10.11.2022 Il Consigliere estensore Il ente Giovanna VERGA Giova n ! OTALLEVI --(2L's) [OSCURATO:PERSONA]> 'SECONDA SEZIONE PENAz.E. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05550/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris