CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 gennaio 2025
Cassazione n. 28562/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 28/1/2025, il Tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la revoca o sospensione dell'ordine di demolizione di cui alla R.E.S.A. 07/2016. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, denunciando, con il primo motivo, "la manifesta ed erronea applicazione della legge ed eccesso di potere". Si deduce che: prima dell'ordinanza impugnata, "[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] mai era stata informata che la Procura Napoletana aveva riunito le due RESA, la n. 82/09 a quella n. 7/2016"; "la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha notificato alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], solo ed esclusivamente, l'ingiunzione a demolire delle fabbriche erette al [OSCURATO:PERSONA] n°16, resa in forza del presunto ordine di demolizione contenuto nella sentenza del 24 Settembre 2009; la predetta sentenza del 2009 fu riformata e la riforma ebbe ad investire proprio l'ordine di demolizione, avendo la Ecc.ma Corte di Appello di Napoli dichiarata la prescrizione delle contravvenzioni edilizie; la Procura della Repubblica avrebbe dovuto indicare nell'ingiunzione quale sentenza stava portando in esecuzione e l'attività demolitoria non poteva colpire le opere per le quali l'ordine di demolizione era stato revocato". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso risulta manifestamente infondato. L'ordinanza impugnata rileva che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per le opere realizzate in Napoli, alla Traversa privata Viscari, sono stati promossi due procedimenti penali: il primo, definito dalla sentenza 7432 del 19/10/2006, confermata dalla Corte d'appello in data 11/1/2008, da cui è scaturito il procedimento R.E.S.A. 82/09, che aveva comportato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 44 lett. b), 83 e 95 d.P.R. 380/01 e l'adozione dell'ordine di demolizione dell'opera abusiva per cui si era proceduto, rappresentata dall'organismo edilizio della superficie di mq. 100 realizzato sul lastrico solare di un preesistente fabbricato; il secondo aveva avuto a oggetto un ampliamento dell'organismo edilizio sopra indicato, avente la superficie dei mq 15, e la violazione dei sigilli ed era stato definito dalla sentenza della Corte d'appello in data 20/11/2013 che aveva confermato la condanna per il delitto di cui all'art.349 cod. pen. adottata dal Tribunale di Napoli il 24/9/2009 dichiarando prescritte le contravvenzioni di cui agli artt. 44, 83 e 95 del TU Edilizia e 1,2 e 20 I. 64/1974 relative all'intervento edilizio; da tale sentenza era scaturito il procedimento R.E.S.A. 7/16. L'ordinanza impugnata, ancora, sottolinea come la sentenza del 20/11/2013 aveva ritenuto di non dover revocare l'ordine di demolizione delle opere abusive, affermando espressamente che "permane l'ordine di demolizione ed anche la pena sospesa subordinata alla demolizione delle opere abusive ed alla rimessione in pristino dei luoghi, essendo, tali disposizioni, contenute nella pronuncia definitiva emessa dalla Corte di Appello di Napoli dell11.1.2008, ritenuta in continuazione con la sentenza appellata". 2. Tali dati consentono già di disattendere l'argomento secondo il quale [OSCURATO:PERSONA] ignorava, sino all'ordinanza impugnata, che l'ingiunzione a demolire era anche relativa alla sentenza di condanna del 2008. La sentenza della Corte d'appello del 20/11/2013, infatti, richiamava espressamente l'ordine di demolizione adottato nell'altro procedimento e, rilevando che il Tribunale aveva proceduto all'unificazione, ex art. 81 cod. pen., dei reati oggetto dei due procedimenti, aveva ritenuto di non doverlo revocare. A ciò consegue che l'ingiunzione a demolire, indipendentemente dall'unificazione della procedura R.E.S.A. n. 7/16 con quella contraddistinta dal numero 82/09, già per effetto del richiamo alla sentenza del 20/11/2013 rendeva edotta la destinataria che si stava procedendo per l'esecuzione dell'ordine di demolizione adottato dal Tribunale di Napoli il 19/10/2006. 3. In ordine, poi, all'ambito dell'ordine di demolizione, va osservato che l'ampliamento successivo, nella descrizione che si rinviene nelle sentenze, costituisce parte integrante del manufatto abusivo colpito dall'ordine di demolizione per cui non può che seguirne la sorte, risultando impossibile eseguire la demolizione del primo assicurando la conservazione del secondo. Questa Corte ha, infatti, ripetutamente affermato, come già ricordato nel provvedimento impugnato, il principio secondo cui " l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, previsto dall'art. 31, comma 9, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riguarda l'edificio nel suo complesso, comprensivo di eventuali aggiunte o modifiche successive all'esercizio dell'azione penale e/o alla condanna, atteso che l'obbligo di demolizione si configura come un dovere di restitutio in integrum dello stato dei luoghi, e come tale non può non avere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opere accessorie e complementari, nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo dell'originaria costruzione (Sez. 3, Sentenza n. 21797 del 27/04/2011 Cc., dep. 31/05/2011, Rv. 250389; in senso analogo: Sez. 3, Ordinanza n. 38947 del 09/07/2013 Cc., dep. 20/09/2013, Rv. 256431; Sez. 3, n. 869 del 14/12/2023, dep. 2024, Cutolo, Rv. 285733 - 01; Sez. 3, n. 37245 del 17/04/2024, Russo, Rv. 286887 - 01). In altri termini, a seguito dell'irrevocabilità della sentenza di condanna, è consentita l'estensione dell'ordine di demolizione ad altri manufatti, a condizione che gli stessi siano stati realizzati successivamente all'opera abusiva originaria e, per la loro accessorietà a quest'ultima, rendano ineseguibile l'ordine medesimo (Sez. 3, Sentenza n. 2872 del 11/12/2008 Cc.,dep. 22/01/2009, Rv. 242163)" ( Sez. 3, n. 6049 del 27/09/2016, dep. 2017, Molinari, Rv. 268831 - 01). 4. Alla manifesta infondatezza del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.00