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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 agosto 2025

Cassazione n. 28876/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1122/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 13044/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2024 della Corte d'appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 12 novembre 2024 con cui la Corte di Appello di Milano, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Milano, in data 06 giugno 2023, lo ha condannato alla pena di anni 4, mesi 3 di reclusione ed euro 19.500,00 di multa in relazione ai reati di falso in atto pubblico, autoriciclaggio e ricettazione.

2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. nonché violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.

Il Tribunale avrebbe riqualificato il reato di riciclaggio nel reato di autoriciclaggio senza che l’imputato abbia avuto la possibilità di esercitare in modo concreto ed effettivo il diritto di difesa in ordine al contenuto della nuova contestazione e nonostante il fatto che la diversa qualificazione non sia apparsa nel corso del giudizio come uno dei possibili esiti decisori del processo.

La Corte territoriale ha escluso la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza esclusivamente in considerazione del contenuto delle dichiarazioni rese dall’imputato in reato connesso [OSCURATO:PERSONA] contenute nel verbale di altro procedimento acquisito a seguito del decesso di quest’ultimo.

Tali dichiarazioni, a giudizio del ricorrente, non sarebbero utilizzabili stante il mancato accertamento da parte di entrambi i giudici di merito dell’attendibilità intrinseca ed estrinseca delle propalazioni del [OSCURATO:PERSONA].

Proprio la debolezza intrinseca di tali dichiarazioni, la mancanza di riscontri esterni e la mancata modifica della contestazione da parte del Pubblico ministero avrebbero indotto la difesa a non svolgere alcuna argomentazione in ordine all’ipotizzabilità del reato di autoriciclaggio. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28876/2025 Roma, lì, 05/08/2025 È stato, inoltre, evidenziato che l’imputazione non conterrebbe alcun riferimento al reimpiego dei beni e delle utilità in attività economiche ed imprenditoriali con conseguente violazione del diritto di difesa che, in caso contrario, avrebbe potuto argomentare in ordine al reimpiego dei proventi ad uso personale.

La Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto perfezionato il reato di autoriciclaggio senza tenere conto della mancanza di prova in ordine al coinvolgimento dell’[OSCURATO:PERSONA] nel reato presupposto di furto e nel successivo reimpiego dei proventi criminosi nelle proprie attività economiche.

3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta violazione dell’art. 360 cod. proc. pen. e conseguente inutilizzabilità degli accertamenti tecnici effettuati dalla polizia giudiziaria.

Secondo la difesa, la polizia giudiziaria avrebbe effettuato gli accertamenti tecnici necessari per individuare il numero di telaio delle autovetture in sequestro utilizzando prodotti chimici invasivi che avrebbero alterato irreversibilmente i beni oggetto di verifica, peraltro senza specificare quali solventi siano stati utilizzati e senza videoregistrare tali attività tecniche, con conseguente violazione dell’art. 360 cod. proc. pen. nella parte in cui impone il contraddittorio in caso di accertamenti in grado di modificare lo stato delle cose sottoposte ad analisi.

4. Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, eccepisce violazione dell’art. 648-ter.1 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell’imputato in relazione al reato di autoriciclaggio, La Corte territoriale avrebbe fondato la condanna sulle dichiarazioni rese dall’imputato in reato connesso [OSCURATO:PERSONA], senza procedere al necessario vaglio dell’attendibilità intrinseca ed estrinseca delle sue propalazioni; i giudici di appello non avrebbero indicato le emergenze processuali da cui desumere l’attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], dichiarazioni che, a giudizio della difesa, sarebbero generiche, incoerenti e prive di riscontri esterni di tipo individualizzante.

I giudici di appello avrebbero, inoltre, omesso di confutare la versione alternativa desumibile dalle dichiarazioni rese dai testimoni della difesa, attestanti la piena buona fede dell’[OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe collaborato con il [OSCURATO:PERSONA] nell’inconsapevolezza della provenienza delittuosa delle vetture in questione.

La motivazione sarebbe del tutto carente in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di autoriciclaggio, con particolare riguardo alla carenza di prova del reimpiego dei proventi in attività economica ed imprenditoriale e della volontaria realizzazione di una condotta dissimulatoria accompagnata dalla consapevolezza dell’idoneità dell’operazione realizzata a creare un concreto ostacolo all’identificazione della provenienza delittuosa dei beni auto riciclati.

5. Il ricorrente, con il quarto motivo di impugnazione, lamenta violazione dell’art. 479 cod. pen. nonché carenza di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di falso in atto pubblico.

La Corte territoriale avrebbe omesso ogni valutazione rispetto alle doglianze espresse in sede di appello con particolare riferimento in ordine alla carenza di prova della falsità dei passaggi di proprietà dell’auto di cui al capo di imputazione.

La motivazione sarebbe, inoltre, priva di alcuna valutazione della consulenza grafologica di parte attestante la falsità di tre delle cinque firme “[OSCURATO:PERSONA]” apposte in calce ai contratti di cessione delle autovetture taroccate. 6.Il ricorrente, con il quinto motivo di impugnazione, lamenta violazione dell’art. 648 cod. pen. nonché carenza di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di ricettazione.

La Corte territoriale non avrebbe motivato in ordine alle doglianze con cui la difesa aveva denunciato la mancanza di prova documentale sulla provenienza illecita dei pezzi di ricambio di cui ai capi F), G) ed H), non essendo state acquisite le schede tecniche da cui desumere la comparazione tra tali pezzi ed il telaio dall’autovettura da cui provenivano.

La condanna sarebbe, pertanto, fondata esclusivamente sulle dichiarazioni del teste di p.g. [OSCURATO:PERSONA], il quale, peraltro, avrebbe omesso di indicare le modalità con cui gli operanti hanno svolto tale attività di verifica in assenza di contraddittorio.

7. Il ricorrente, con il sesto motivo di impugnazione, lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. conseguente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare quanto affermato dal primo giudice in ordine alla gravità e molteplicità dei fatti, senza tenere conto degli elementi favorevoli ad una maggiore mitigazione della pena indicati nell’atto di appello (incensuratezza, comportamento collaborativo desumibile dal consenso all’acquisizione di atti di indagine ed alla sottoposizione ad esame).

8. Il ricorrente, con il settimo motivo di impugnazione, lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 133 cod. pen. nonché carenza, e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

La Corte territoriale, ricorrendo a mere formule di stile, avrebbe ritenuto congrua la pena determinata dal primo giudice mediante un apodittico e generico riferimento alla gravità dei fatti ed alla personalità dell’imputato, senza peraltro argomentare adeguatamente in ordine alle questioni sollevate nell’atto di impugnazione in ordine all’eccessività della pena base e degli aumenti a titolo di continuazione.

I giudici di appello non avrebbero indicato specificamente i criteri oggettivi e soggettivi ritenuti rilevanti ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.

Deve essere, preliminarmente, evidenziato che la sentenza di appello oggetto di ricorso e quella di primo grado sono conformi in ordine alle statuizioni oggetto di ricorso, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale ed essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza di appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). 1.Il primo motivo è manifestamente infondato.

1.1. Deve essere, preliminarmente, affermato che il principio della correlazione tra contestazione e sentenza può ritenersi violato unicamente in caso di assoluta e reale difformità tra l'accusa e la statuizione del giudice, nel senso che i fatti devono essere diversi nei loro elementi essenziali, tanto da determinare una incertezza sull'oggetto della imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, condizioni sicuramente non ravvisabili nel caso di specie.

Il principio di correlazione tra contestazione e sentenza è, infatti, funzionale alla salvaguardia del diritto di difesa dell'imputato, ne consegue che la violazione di tale principio è ravvisabile solo quando il fatto ritenuto nella decisione si trova, rispetto al fatto contestato, in rapporto di eterogeneità, nel senso che risultano variati o trasformati gli elementi costitutivi dell'ipotesi di reato descritta nel capo di imputazione, e non già quando gli elementi essenziali che caratterizzano la qualificazione giuridica del fatto sono rimasti invariati e ad essi risultano aggiunti ulteriori particolari del fatto, in merito ai quali l'imputato ha comunque avuto modo di difendersi (vedi, Sez. 2, n. 12328 del 24/10/2018, Calabrese, Rv. 276955 - 01; Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeifun, Rv. 281477- 01).

In definitiva, anche a fronte di una apparente diversità tra la prospettazione dell'imputazione e la concreta ricostruzione in sentenza, non sussiste alcuna violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. allorquando i punti rilevanti della imputazione siano chiaramente delineati e comunque sia prevedibile il loro ulteriore sviluppo in giudizio, risultando chiaro come indirizzare l'esercizio in concreto del diritto di difesa (Sez. 6, n. 50151 del 26/11/2019, Cantamessa, Rv. 277727 - 01).

1.2. Applicando tali principi alla fattispecie in esame non vi è dubbio che la riconduzione dei contestati reati di riciclaggio alla fattispecie di autoriciclaggio non ha comportato alcuna modifica della condotta di cui all'imputazione inizialmente qualificata ai sensi dell'art. 648-bis cod. pen., rientrando pienamente nei poteri dell'organo giudicante la riqualificazione giuridica del fatto contestato con l'esatta attribuzione del nomen juris del reato, anche in considerazione del rapporto di specialità reciproca esistente tra le due fattispecie.

Ritenere la sussistenza del reato di autoriciclaggio invece dell'ipotesi delittuosa, inizialmente contestata, di riciclaggio, non comporta, nel caso di specie, la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.

Il riconosciuto coinvolgimento dell’[OSCURATO:PERSONA] nella commissione dei singoli reati presupposti di furto delle autovetture indicate nell’imputazione non snatura, infatti, il contenuto essenziale del fatto contestato e non comporta alcun pregiudizio alla difesa dell'imputato.

Peraltro, nel caso di specie, l’originaria contestazione indicava quali elementi strutturali dei delitti di riciclaggio contestati ai capi A1), B1), C1), D1) ed E1) le seguenti condotte: acquisto di rottami da cannibalizzare, alterazione di veicoli di provenienza furtiva attraverso la contraffazione del numero di telaio e l’applicazione di targhe abbinate a diversi veicoli, reimpiego di tali vetture di provenienza delittuosa attraverso la vendita da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] a terzi di buona fede (vedi pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata e pagg. da 70 a 72 della sentenza di primo grado).

In tale situazione non può certo sostenersi che vi sia stata lesione del diritto di difesa, in quanto il ricorrente è stato messo nelle condizioni di difendersi in relazione a tutti gli elementi costitutivi del reato di autoriciclaggio (ivi compreso il possibile coinvolgimento dell’[OSCURATO:PERSONA] nei delitti presupposti di furto, in relazione al quale la stessa difesa ha interloquito nel corso della discussione del giudizio di primo grado) così da predisporre strumenti adeguati di tutela, con conseguente palese infondatezza della censura difensiva. 2.Il secondo motivo, con cui il ricorrente ripropone l’identico motivo di appello con cui aveva dedotto l’irripetibilità degli accertamenti tecnici svolti dalla polizia giudiziaria e la conseguente l’inutilizzabilità per mancato rispetto delle garanzie di partecipazione previste dall’art. 360 cod. proc. pen., è manifestamente infondato ed aspecifico.

Entrambi i giudici di merito, con percorso argomentativo conforme alle risultanze istruttorie nonché privo di vizi logici e giuridici, hanno chiarito che l’accertamento tecnico svolto dagli investigatori si è risolto in una attività meramente ricognitiva ed accezione dell’utilizzo di un reagente chimico per rimuovere la vernice apposta a copertura del numero di telaio, operazione che non ha in alcun modo alterato la sequenza alfanumerica dei singoli telai oggetto di esame, come peraltro ammesso dallo stesso consulente di parte [OSCURATO:PERSONA] (vedi pagg. 14 e 15 della sentenza impugnata e pagg. da 24 a 26 della sentenza di primo grado), argomentazioni con cui il ricorso non si confronta adeguatamente con conseguente aspecificità del motivo.

La mancata alterazione dei numeri di telaio delle autovetture di provenienze delittuosa comporta la sicura ripetibilità degli accertamenti tecnici in questione e la conseguente manifesta infondatezza della doglianza difensiva, anche in considerazione dell’evidente irrilevanza di quanto affermato dal ricorrente in ordine al necessario accertamento della tipologia di solvente utilizzato dalla polizia giudiziaria una volta accertata la mancanza di un processo irreversibile di modificazione dei menzionati codici alfanumerici. 3.Il terzo motivo è aspecifico e non consentito. 3.1.La credibilità soggettiva dell’indagato in reato connesso [OSCURATO:PERSONA] e l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle sue dichiarazioni risulta essere stata valutata dai giudici di merito in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della significativa portata probatoria della dichiarazioni rese dai testi dell’accusa, degli accertamenti tecnici esperiti e della documentazione acquisita dalla polizia giudiziaria che hanno fornito elementi di riscontro individualizzante al complessivo racconto del [OSCURATO:PERSONA] (vedi pagg. 10 e 11 del provvedimento impugnato e pagg. da 32 a 55 e da 66 a 78 della sentenza di primo grado).

L'iter argomentativo esposto dai giudici di appello appare esente da vizi logici, fondandosi su di una compiuta e logica analisi critica delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, univocità e coerenza, in quanto conducenti all’affermazione di piena credibilità delle asserzioni del [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente oblitera le argomentazioni dei giudici di merito in ordine alla completezza ed attendibilità delle propalazioni etero ed autoaccusatorie del [OSCURATO:PERSONA], senza confrontarsi adeguatamente con il percorso argomentativo seguito nelle due sentenze in proposito conformi e proponendo una versione alternativa dei fatti non perseguibile in sede di legittimità.

A differenza di quanto affermato in modo apodittico dal ricorrente, entrambe le sentenze hanno valutato e confutato -in modo logico ed articolato- lealternative le ipotesi fattuali proposte dalla difesa, evidenziando in particolare l’intrinseca inverosimiglianza e contraddittorietà delle dichiarazioni rese dall’[OSCURATO:PERSONA] nonchél’inidoneità delle deposizioni rese dei testi della difesa a depotenziare il valore probatorio degli elementi a carico dell’imputato in considerazione della ritenuta genericità e sostanziale inattendibilità (vedi pagg. da 11 a 15 del provvedimento impugnato e pagg. da 55 a 65 della sentenza di primo grado).

In ragione della loro natura eminentemente fattuale, gli apprezzamenti dei giudici dell’appello, sorretti da un impianto motivazionale rispettoso dei criteri di razionalità decisoria, non possono essere rivalutati in questa sede in quanto espressione della discrezionalità valutativa riservata al giudice del fatto.

Va, in proposito, ricordato che non è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia, come nel caso di specie, compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.

La Corte di Cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento indiziario, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (vedi Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Perelli, dep. 2021, Rv. 280601 – 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01).

3.2. Ciò premesso deve essere rimarcato che entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente ha commesso il reato di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen., a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove.

La Corte territoriale, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie ed esente da illogicità, ha ritenuto dimostrato il reimpiego dei veicoli provento dei furti commissionati dall’[OSCURATO:PERSONA], previa contraffazione mediante l’inserimento di componenti di veicoli incidentati o di seconda mano nonché la creazione della falsa documentazione necessaria all’iscrizioni dei veicoli così taroccati nei pubblici registri (vedi pagg. da 10 a 16 della sentenza impugnata e pagg. da 70 a 72 della sentenza di primo grado).

Le condotte descritte nel capo di imputazione, pertanto, sono state correttamente ritenute idonee a perfezionare gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen. in considerazione della natura fraudolenta e dissimulatoria delle operazioni di trasformazione dei veicoli, iscrizione nei pubblici registri e vendita dei veicoli di cui al capo di imputazione e del conseguente occultamento della loro provenienza delittuosa.

Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

3.3. Occorre, in proposito, rilevare che il reato previsto dall'art. 648-ter.1 cod. pen., è un delitto a forma libera realizzabile attraverso condotte caratterizzate da un tipico effetto dissimulatorio e finalizzate ad ostacolare l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa delle utilità che si intendono occultare, ipotesi certamente verificatasi nella fattispecie de qua alla luce di quanto riscontrato dai giudici di merito con argomentazioni congrue e prive di aporie logico-giuridiche.

La ratio sottesa all'introduzione delle fattispecie incriminatrice dell'autoriciclaggio si fonda, infatti, sull'esigenza di impedire che l'autore del reato presupposto possa liberamente disporre del profitto illecito, sottraendolo ogni forma di controllo, e soprattutto di contrastare condotte volte a reinserire tali proventi nel circuito economico legale attraverso modalità che aggravano l'offensiva della condotta, esponendo a concreto pericolo l'integrità e il corretto funzionamento dell'ordine economico.

Deve essere, inoltre, ribadito che, ai fini dell'integrazione del reato di autoriciclaggio, non occorre che l'agente ponga in essere una condotta di impiego, sostituzione o trasferimento del denaro, beni o altre utilità che comporti un assoluto impedimento alla identificazione della provenienza delittuosa degli stessi, essendo, al contrario, sufficiente una qualunque attività che, come nel caso di specie, sia concretamente idonea ad ostacolare gli accertamenti sulla loro provenienza (vedi Sez. 2, n. 16059 del 18/12/2019, dep. 2020, Fabbri, Rv. 279407-01).

3.4. I giudici di appello, inoltre, hanno correttamente ritenuto che il ricorrente abbia impresso alle vetture di provenienza furtiva una “destinazione speculativa”, dapprima “taroccandole” in modo da occultarne la provenienza delittuosa per poi venderle a terzi di buona fede ed ottenerne un profitto imprenditoriale.

Deve essere, in proposito, notato che il legislatore, con l’ampia formulazione del testo dell'art. 648 ter-1 cod. pen., ha inteso perseguire, mediante l'utilizzo delle ampie locuzioni citate (attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative) qualsiasi forma di re- immissione delle disponibilità di provenienza delittuosa all'interno del circuito economico legale attuata mediante condotte che, come nel caso oggetto di giudizio, ostacolino concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

Di conseguenza, l'agente può andare esente da responsabilità penale solo e soltanto se utilizzi o goda dei beni provento del delitto presupposto in modo diretto e senza che compia su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa (Sez. 2, n. 30399 del 07/06/2018, Barbieri, non massimata) circostanze non ravvisabili nel caso di specie. 4.Il quarto motivo è al contempo generico e non consentito.

4.1. La Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici o giuridici e coerente con le risultanze istruttorie, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, ha correttamente ritenuto la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 479 cod. pen., correttamente valorizzando la documentazione acquisita al fascicolo del dibattimento e le deposizioni dei testi dell’accusa (vedi pagg. 12 e 13 della sentenza impugnata).

La motivazione si fonda su valutazioni di merito che appaiono lineari, razionalmente motivate e prive di elementi che ne possano inficiarne la tenuta sul piano della contraddittorietà o dell’evidente illogicità.

Proprio per tale ragione, trattandosi di apprezzamenti di fatto sorretti da un impianto argomentativo logico e coerente, gli stessi non possono essere oggetto di sindacato in questa sede, essendo riservati alla discrezionalità del giudice di merito e sottratti, pertanto, al controllo da parte del giudice di legittimità.

4.2. La doglianza con cui la difesa lamenta la mancata valutazione della consulenza grafologica di parte è generica.

Deve essere, preliminarmente, rimarcato che il ricorrente si è limitato ad eccepire carenza di motivazione sul punto, senza procedere alla necessaria produzione la menzionata consulenza tecnica, con conseguente violazione del principio di autosufficienza del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire, in proposito, il principio di diritto secondo il quale, allorquando la doglianza abbia ad oggetto la valutazione di atti che contengono elementi di prova, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la specifica indicazione di tali atti, dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità l’esame diretto dell’intero fascicolo (vedi Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071 – 01; Sez. 6, n. 48611 del 02/11/2022, Calvetta, non massimata).

La condizione della specifica indicazione degli "atti del processo" può essere soddisfatta nei modi più diversi (quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito), purché detti modi siano comunque tali da non costringere il giudice di legittimità ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen. 5.Il quinto motivo è generico ed aspecifico.

Il giudice dell’appello non si è limitato a richiamare la sentenza di primo grado ma, senza ricorrere a formule stereotipate, ha risposto specificamente alle doglianze oggi riproposte con argomentazioni adeguate ed omogenee rispetto a quelle del primo giudice.

Ciò premesso deve essere rimarcato che entrambe le motivazioni di merito ricostruiscono, in modo ineccepibile dal punto di vista logico-giuridico, gli elementi probatori da cui dedurre la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati di ricettazione di cui ai capi F), G) ed H).

La Corte distrettuale, con motivazione esente da illogicità ed aporie che richiama le argomentazioni dal Giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, ha fondato la condanna sulle denunce di furto in atti, sulle deposizioni testimoniali degli ufficiali di p.g.

Vergura, Luciani e Zaccarini e sulle propalazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], evidenziando al contempo l’assoluta inattendibilità delle dichiarazioni rese dall’imputato (vedi pagg. da 7 ad 11, 14 e 15 della sentenza impugnata e pagg. da 68 a 70 della sentenza di primo grado).

Il ricorso, a fronte della ricostruzione e della valutazione adottata dai giudici di appello, non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione, di alcuna evidenza di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati.

L'errore di impostazione nel quale cade il ricorrente è quello di far leva su elementi di prova ipotetici e “negativi”, su considerazioni, cioè, generiche ed astratte (quali la mancata acquisizione delle schede tecniche relative ai pezzi di ricambio utilizzati dall’[OSCURATO:PERSONA] e la mancata specificazione da parte del teste [OSCURATO:PERSONA] delle modalità investigative che hanno condotto gli inquirenti a dimostrare la provenienza delittuosa dei beni ricettati); abbandonando il piano dell'esperienza fenomenica per privilegiare ipotesi alternative e ciò all'evidente scopo di tacciare di illogicità manifesta il governo dei fatti positivamente accertati e sollecitare una diversa interpretazione e valutazione del compendio probatorio.

6. Il sesto motivo è aspecifico non risultando adeguatamente enunciati e argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la gravità dei fatti commessi approfittando della buona fede di clienti e soggetti fragili, le modalità particolarmente organizzate dell’azione e la professionalità mostrata dall’imputato nella gestione a fini criminali della sua attività di impresa (vedi pag. 16 della sentenza impugnata).

Deve essere, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Blanchi, Rv. 282693 – 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02). [OSCURATO:PERSONA] intende, peraltro, dare seguito ai principi di diritto che escludono che la concessione delle attenuanti generiche possa conseguire automaticamente alla condizione di incensuratezza dell’imputato (vedi Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 – 01; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01) ovvero al consenso prestato dal ricorrente all'acquisizione degli atti d'indagine, ai sensi dell'art. 493, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 19155 del 15/04/2021, Rv. 281879 - 03), elementi indicati dalla difesa come profili di meritevolezza erroneamente valutati dalla Corte territoriale.

7. Il settimo motivo, con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, non è consentito in sede di legittimità in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massimata).

I giudici di appello, con argomentazioni coerenti con le risultanze processuali ed immuni da illogicità manifeste, hanno ritenuto congrua la pena base determinata dal primo giudice in misura di poco superiore al minimo edittale e gli aumenti a titolo di continuazione dettagliatamente specificati in ragione della gravità dei fatti, della specifica capacità criminale dell’[OSCURATO:PERSONA] desumibile dall’intensità del dolo, dal precedente non definitivo per ricettazione e dell’assenza di resipiscenza (vedi pag. 17 della sentenza impugnata e pag. 79 della sentenza di primo grado). [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire, in proposito, il principio di diritto secondo cui la determinazione della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 – 01; Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, Haddi, non massimata). 8.All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 10/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1122/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 13044/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2024 della Corte d'appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 12 novembre 2024 con cui la Corte di Appello di Milano, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Milano, in data 06 giugno 2023, lo ha condannato alla pena di anni 4, mesi 3 di reclusione ed euro 19.500,00 di multa in relazione ai reati di falso in atto pubblico, autoriciclaggio e ricettazione. 2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. nonché violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Il Tribunale avrebbe riqualificato il reato di riciclaggio nel reato di autoriciclaggio senza che l’imputato abbia avuto la possibilità di esercitare in modo concreto ed effettivo il diritto di difesa in ordine al contenuto della nuova contestazione e nonostante il fatto che la diversa qualificazione non sia apparsa nel corso del giudizio come uno dei possibili esiti decisori del processo. La Corte territoriale ha escluso la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza esclusivamente in considerazione del contenuto delle dichiarazioni rese dall’imputato in reato connesso [OSCURATO:PERSONA] contenute nel verbale di altro procedimento acquisito a seguito del decesso di quest’ultimo. Tali dichiarazioni, a giudizio del ricorrente, non sarebbero utilizzabili stante il mancato accertamento da parte di entrambi i giudici di merito dell’attendibilità intrinseca ed estrinseca delle propalazioni del [OSCURATO:PERSONA]. Proprio la debolezza intrinseca di tali dichiarazioni, la mancanza di riscontri esterni e la mancata modifica della contestazione da parte del Pubblico ministero avrebbero indotto la difesa a non svolgere alcuna argomentazione in ordine all’ipotizzabilità del reato di autoriciclaggio. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28876/2025 Roma, lì, 05/08/2025 È stato, inoltre, evidenziato che l’imputazione non conterrebbe alcun riferimento al reimpiego dei beni e delle utilità in attività economiche ed imprenditoriali con conseguente violazione del diritto di difesa che, in caso contrario, avrebbe potuto argomentare in ordine al reimpiego dei proventi ad uso personale. La Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto perfezionato il reato di autoriciclaggio senza tenere conto della mancanza di prova in ordine al coinvolgimento dell’[OSCURATO:PERSONA] nel reato presupposto di furto e nel successivo reimpiego dei proventi criminosi nelle proprie attività economiche. 3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta violazione dell’art. 360 cod. proc. pen. e conseguente inutilizzabilità degli accertamenti tecnici effettuati dalla polizia giudiziaria. Secondo la difesa, la polizia giudiziaria avrebbe effettuato gli accertamenti tecnici necessari per individuare il numero di telaio delle autovetture in sequestro utilizzando prodotti chimici invasivi che avrebbero alterato irreversibilmente i beni oggetto di verifica, peraltro senza specificare quali solventi siano stati utilizzati e senza videoregistrare tali attività tecniche, con conseguente violazione dell’art. 360 cod. proc. pen. nella parte in cui impone il contraddittorio in caso di accertamenti in grado di modificare lo stato delle cose sottoposte ad analisi. 4. Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, eccepisce violazione dell’art. 648-ter.1 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell’imputato in relazione al reato di autoriciclaggio, La Corte territoriale avrebbe fondato la condanna sulle dichiarazioni rese dall’imputato in reato connesso [OSCURATO:PERSONA], senza procedere al necessario vaglio dell’attendibilità intrinseca ed estrinseca delle sue propalazioni; i giudici di appello non avrebbero indicato le emergenze processuali da cui desumere l’attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], dichiarazioni che, a giudizio della difesa, sarebbero generiche, incoerenti e prive di riscontri esterni di tipo individualizzante. I giudici di appello avrebbero, inoltre, omesso di confutare la versione alternativa desumibile dalle dichiarazioni rese dai testimoni della difesa, attestanti la piena buona fede dell’[OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe collaborato con il [OSCURATO:PERSONA] nell’inconsapevolezza della provenienza delittuosa delle vetture in questione. La motivazione sarebbe del tutto carente in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di autoriciclaggio, con particolare riguardo alla carenza di prova del reimpiego dei proventi in attività economica ed imprenditoriale e della volontaria realizzazione di una condotta dissimulatoria accompagnata dalla consapevolezza dell’idoneità dell’operazione realizzata a creare un concreto ostacolo all’identificazione della provenienza delittuosa dei beni auto riciclati. 5. Il ricorrente, con il quarto motivo di impugnazione, lamenta violazione dell’art. 479 cod. pen. nonché carenza di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di falso in atto pubblico. La Corte territoriale avrebbe omesso ogni valutazione rispetto alle doglianze espresse in sede di appello con particolare riferimento in ordine alla carenza di prova della falsità dei passaggi di proprietà dell’auto di cui al capo di imputazione. La motivazione sarebbe, inoltre, priva di alcuna valutazione della consulenza grafologica di parte attestante la falsità di tre delle cinque firme “[OSCURATO:PERSONA]” apposte in calce ai contratti di cessione delle autovetture taroccate. 6.Il ricorrente, con il quinto motivo di impugnazione, lamenta violazione dell’art. 648 cod. pen. nonché carenza di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di ricettazione. La Corte territoriale non avrebbe motivato in ordine alle doglianze con cui la difesa aveva denunciato la mancanza di prova documentale sulla provenienza illecita dei pezzi di ricambio di cui ai capi F), G) ed H), non essendo state acquisite le schede tecniche da cui desumere la comparazione tra tali pezzi ed il telaio dall’autovettura da cui provenivano. La condanna sarebbe, pertanto, fondata esclusivamente sulle dichiarazioni del teste di p.g. [OSCURATO:PERSONA], il quale, peraltro, avrebbe omesso di indicare le modalità con cui gli operanti hanno svolto tale attività di verifica in assenza di contraddittorio. 7. Il ricorrente, con il sesto motivo di impugnazione, lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. conseguente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare quanto affermato dal primo giudice in ordine alla gravità e molteplicità dei fatti, senza tenere conto degli elementi favorevoli ad una maggiore mitigazione della pena indicati nell’atto di appello (incensuratezza, comportamento collaborativo desumibile dal consenso all’acquisizione di atti di indagine ed alla sottoposizione ad esame). 8. Il ricorrente, con il settimo motivo di impugnazione, lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 133 cod. pen. nonché carenza, e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale, ricorrendo a mere formule di stile, avrebbe ritenuto congrua la pena determinata dal primo giudice mediante un apodittico e generico riferimento alla gravità dei fatti ed alla personalità dell’imputato, senza peraltro argomentare adeguatamente in ordine alle questioni sollevate nell’atto di impugnazione in ordine all’eccessività della pena base e degli aumenti a titolo di continuazione. I giudici di appello non avrebbero indicato specificamente i criteri oggettivi e soggettivi ritenuti rilevanti ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. Deve essere, preliminarmente, evidenziato che la sentenza di appello oggetto di ricorso e quella di primo grado sono conformi in ordine alle statuizioni oggetto di ricorso, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale ed essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza di appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). 1.Il primo motivo è manifestamente infondato. 1.1. Deve essere, preliminarmente, affermato che il principio della correlazione tra contestazione e sentenza può ritenersi violato unicamente in caso di assoluta e reale difformità tra l'accusa e la statuizione del giudice, nel senso che i fatti devono essere diversi nei loro elementi essenziali, tanto da determinare una incertezza sull'oggetto della imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, condizioni sicuramente non ravvisabili nel caso di specie. Il principio di correlazione tra contestazione e sentenza è, infatti, funzionale alla salvaguardia del diritto di difesa dell'imputato, ne consegue che la violazione di tale principio è ravvisabile solo quando il fatto ritenuto nella decisione si trova, rispetto al fatto contestato, in rapporto di eterogeneità, nel senso che risultano variati o trasformati gli elementi costitutivi dell'ipotesi di reato descritta nel capo di imputazione, e non già quando gli elementi essenziali che caratterizzano la qualificazione giuridica del fatto sono rimasti invariati e ad essi risultano aggiunti ulteriori particolari del fatto, in merito ai quali l'imputato ha comunque avuto modo di difendersi (vedi, Sez. 2, n. 12328 del 24/10/2018, Calabrese, Rv. 276955 - 01; Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeifun, Rv. 281477- 01). In definitiva, anche a fronte di una apparente diversità tra la prospettazione dell'imputazione e la concreta ricostruzione in sentenza, non sussiste alcuna violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. allorquando i punti rilevanti della imputazione siano chiaramente delineati e comunque sia prevedibile il loro ulteriore sviluppo in giudizio, risultando chiaro come indirizzare l'esercizio in concreto del diritto di difesa (Sez. 6, n. 50151 del 26/11/2019, Cantamessa, Rv. 277727 - 01). 1.2. Applicando tali principi alla fattispecie in esame non vi è dubbio che la riconduzione dei contestati reati di riciclaggio alla fattispecie di autoriciclaggio non ha comportato alcuna modifica della condotta di cui all'imputazione inizialmente qualificata ai sensi dell'art. 648-bis cod. pen., rientrando pienamente nei poteri dell'organo giudicante la riqualificazione giuridica del fatto contestato con l'esatta attribuzione del nomen juris del reato, anche in considerazione del rapporto di specialità reciproca esistente tra le due fattispecie. Ritenere la sussistenza del reato di autoriciclaggio invece dell'ipotesi delittuosa, inizialmente contestata, di riciclaggio, non comporta, nel caso di specie, la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Il riconosciuto coinvolgimento dell’[OSCURATO:PERSONA] nella commissione dei singoli reati presupposti di furto delle autovetture indicate nell’imputazione non snatura, infatti, il contenuto essenziale del fatto contestato e non comporta alcun pregiudizio alla difesa dell'imputato. Peraltro, nel caso di specie, l’originaria contestazione indicava quali elementi strutturali dei delitti di riciclaggio contestati ai capi A1), B1), C1), D1) ed E1) le seguenti condotte: acquisto di rottami da cannibalizzare, alterazione di veicoli di provenienza furtiva attraverso la contraffazione del numero di telaio e l’applicazione di targhe abbinate a diversi veicoli, reimpiego di tali vetture di provenienza delittuosa attraverso la vendita da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] a terzi di buona fede (vedi pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata e pagg. da 70 a 72 della sentenza di primo grado). In tale situazione non può certo sostenersi che vi sia stata lesione del diritto di difesa, in quanto il ricorrente è stato messo nelle condizioni di difendersi in relazione a tutti gli elementi costitutivi del reato di autoriciclaggio (ivi compreso il possibile coinvolgimento dell’[OSCURATO:PERSONA] nei delitti presupposti di furto, in relazione al quale la stessa difesa ha interloquito nel corso della discussione del giudizio di primo grado) così da predisporre strumenti adeguati di tutela, con conseguente palese infondatezza della censura difensiva. 2.Il secondo motivo, con cui il ricorrente ripropone l’identico motivo di appello con cui aveva dedotto l’irripetibilità degli accertamenti tecnici svolti dalla polizia giudiziaria e la conseguente l’inutilizzabilità per mancato rispetto delle garanzie di partecipazione previste dall’art. 360 cod. proc. pen., è manifestamente infondato ed aspecifico. Entrambi i giudici di merito, con percorso argomentativo conforme alle risultanze istruttorie nonché privo di vizi logici e giuridici, hanno chiarito che l’accertamento tecnico svolto dagli investigatori si è risolto in una attività meramente ricognitiva ed accezione dell’utilizzo di un reagente chimico per rimuovere la vernice apposta a copertura del numero di telaio, operazione che non ha in alcun modo alterato la sequenza alfanumerica dei singoli telai oggetto di esame, come peraltro ammesso dallo stesso consulente di parte [OSCURATO:PERSONA] (vedi pagg. 14 e 15 della sentenza impugnata e pagg. da 24 a 26 della sentenza di primo grado), argomentazioni con cui il ricorso non si confronta adeguatamente con conseguente aspecificità del motivo. La mancata alterazione dei numeri di telaio delle autovetture di provenienze delittuosa comporta la sicura ripetibilità degli accertamenti tecnici in questione e la conseguente manifesta infondatezza della doglianza difensiva, anche in considerazione dell’evidente irrilevanza di quanto affermato dal ricorrente in ordine al necessario accertamento della tipologia di solvente utilizzato dalla polizia giudiziaria una volta accertata la mancanza di un processo irreversibile di modificazione dei menzionati codici alfanumerici. 3.Il terzo motivo è aspecifico e non consentito. 3.1.La credibilità soggettiva dell’indagato in reato connesso [OSCURATO:PERSONA] e l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle sue dichiarazioni risulta essere stata valutata dai giudici di merito in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della significativa portata probatoria della dichiarazioni rese dai testi dell’accusa, degli accertamenti tecnici esperiti e della documentazione acquisita dalla polizia giudiziaria che hanno fornito elementi di riscontro individualizzante al complessivo racconto del [OSCURATO:PERSONA] (vedi pagg. 10 e 11 del provvedimento impugnato e pagg. da 32 a 55 e da 66 a 78 della sentenza di primo grado). L'iter argomentativo esposto dai giudici di appello appare esente da vizi logici, fondandosi su di una compiuta e logica analisi critica delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, univocità e coerenza, in quanto conducenti all’affermazione di piena credibilità delle asserzioni del [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente oblitera le argomentazioni dei giudici di merito in ordine alla completezza ed attendibilità delle propalazioni etero ed autoaccusatorie del [OSCURATO:PERSONA], senza confrontarsi adeguatamente con il percorso argomentativo seguito nelle due sentenze in proposito conformi e proponendo una versione alternativa dei fatti non perseguibile in sede di legittimità. A differenza di quanto affermato in modo apodittico dal ricorrente, entrambe le sentenze hanno valutato e confutato -in modo logico ed articolato- lealternative le ipotesi fattuali proposte dalla difesa, evidenziando in particolare l’intrinseca inverosimiglianza e contraddittorietà delle dichiarazioni rese dall’[OSCURATO:PERSONA] nonchél’inidoneità delle deposizioni rese dei testi della difesa a depotenziare il valore probatorio degli elementi a carico dell’imputato in considerazione della ritenuta genericità e sostanziale inattendibilità (vedi pagg. da 11 a 15 del provvedimento impugnato e pagg. da 55 a 65 della sentenza di primo grado). In ragione della loro natura eminentemente fattuale, gli apprezzamenti dei giudici dell’appello, sorretti da un impianto motivazionale rispettoso dei criteri di razionalità decisoria, non possono essere rivalutati in questa sede in quanto espressione della discrezionalità valutativa riservata al giudice del fatto. Va, in proposito, ricordato che non è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia, come nel caso di specie, compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. La Corte di Cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento indiziario, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (vedi Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Perelli, dep. 2021, Rv. 280601 – 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). 3.2. Ciò premesso deve essere rimarcato che entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente ha commesso il reato di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen., a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove. La Corte territoriale, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie ed esente da illogicità, ha ritenuto dimostrato il reimpiego dei veicoli provento dei furti commissionati dall’[OSCURATO:PERSONA], previa contraffazione mediante l’inserimento di componenti di veicoli incidentati o di seconda mano nonché la creazione della falsa documentazione necessaria all’iscrizioni dei veicoli così taroccati nei pubblici registri (vedi pagg. da 10 a 16 della sentenza impugnata e pagg. da 70 a 72 della sentenza di primo grado). Le condotte descritte nel capo di imputazione, pertanto, sono state correttamente ritenute idonee a perfezionare gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen. in considerazione della natura fraudolenta e dissimulatoria delle operazioni di trasformazione dei veicoli, iscrizione nei pubblici registri e vendita dei veicoli di cui al capo di imputazione e del conseguente occultamento della loro provenienza delittuosa. Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 3.3. Occorre, in proposito, rilevare che il reato previsto dall'art. 648-ter.1 cod. pen., è un delitto a forma libera realizzabile attraverso condotte caratterizzate da un tipico effetto dissimulatorio e finalizzate ad ostacolare l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa delle utilità che si intendono occultare, ipotesi certamente verificatasi nella fattispecie de qua alla luce di quanto riscontrato dai giudici di merito con argomentazioni congrue e prive di aporie logico-giuridiche. La ratio sottesa all'introduzione delle fattispecie incriminatrice dell'autoriciclaggio si fonda, infatti, sull'esigenza di impedire che l'autore del reato presupposto possa liberamente disporre del profitto illecito, sottraendolo ogni forma di controllo, e soprattutto di contrastare condotte volte a reinserire tali proventi nel circuito economico legale attraverso modalità che aggravano l'offensiva della condotta, esponendo a concreto pericolo l'integrità e il corretto funzionamento dell'ordine economico. Deve essere, inoltre, ribadito che, ai fini dell'integrazione del reato di autoriciclaggio, non occorre che l'agente ponga in essere una condotta di impiego, sostituzione o trasferimento del denaro, beni o altre utilità che comporti un assoluto impedimento alla identificazione della provenienza delittuosa degli stessi, essendo, al contrario, sufficiente una qualunque attività che, come nel caso di specie, sia concretamente idonea ad ostacolare gli accertamenti sulla loro provenienza (vedi Sez. 2, n. 16059 del 18/12/2019, dep. 2020, Fabbri, Rv. 279407-01). 3.4. I giudici di appello, inoltre, hanno correttamente ritenuto che il ricorrente abbia impresso alle vetture di provenienza furtiva una “destinazione speculativa”, dapprima “taroccandole” in modo da occultarne la provenienza delittuosa per poi venderle a terzi di buona fede ed ottenerne un profitto imprenditoriale. Deve essere, in proposito, notato che il legislatore, con l’ampia formulazione del testo dell'art. 648 ter-1 cod. pen., ha inteso perseguire, mediante l'utilizzo delle ampie locuzioni citate (attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative) qualsiasi forma di re- immissione delle disponibilità di provenienza delittuosa all'interno del circuito economico legale attuata mediante condotte che, come nel caso oggetto di giudizio, ostacolino concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa. Di conseguenza, l'agente può andare esente da responsabilità penale solo e soltanto se utilizzi o goda dei beni provento del delitto presupposto in modo diretto e senza che compia su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa (Sez. 2, n. 30399 del 07/06/2018, Barbieri, non massimata) circostanze non ravvisabili nel caso di specie. 4.Il quarto motivo è al contempo generico e non consentito. 4.1. La Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici o giuridici e coerente con le risultanze istruttorie, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, ha correttamente ritenuto la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 479 cod. pen., correttamente valorizzando la documentazione acquisita al fascicolo del dibattimento e le deposizioni dei testi dell’accusa (vedi pagg. 12 e 13 della sentenza impugnata). La motivazione si fonda su valutazioni di merito che appaiono lineari, razionalmente motivate e prive di elementi che ne possano inficiarne la tenuta sul piano della contraddittorietà o dell’evidente illogicità. Proprio per tale ragione, trattandosi di apprezzamenti di fatto sorretti da un impianto argomentativo logico e coerente, gli stessi non possono essere oggetto di sindacato in questa sede, essendo riservati alla discrezionalità del giudice di merito e sottratti, pertanto, al controllo da parte del giudice di legittimità. 4.2. La doglianza con cui la difesa lamenta la mancata valutazione della consulenza grafologica di parte è generica. Deve essere, preliminarmente, rimarcato che il ricorrente si è limitato ad eccepire carenza di motivazione sul punto, senza procedere alla necessaria produzione la menzionata consulenza tecnica, con conseguente violazione del principio di autosufficienza del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire, in proposito, il principio di diritto secondo il quale, allorquando la doglianza abbia ad oggetto la valutazione di atti che contengono elementi di prova, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la specifica indicazione di tali atti, dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità l’esame diretto dell’intero fascicolo (vedi Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071 – 01; Sez. 6, n. 48611 del 02/11/2022, Calvetta, non massimata). La condizione della specifica indicazione degli "atti del processo" può essere soddisfatta nei modi più diversi (quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito), purché detti modi siano comunque tali da non costringere il giudice di legittimità ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen. 5.Il quinto motivo è generico ed aspecifico. Il giudice dell’appello non si è limitato a richiamare la sentenza di primo grado ma, senza ricorrere a formule stereotipate, ha risposto specificamente alle doglianze oggi riproposte con argomentazioni adeguate ed omogenee rispetto a quelle del primo giudice. Ciò premesso deve essere rimarcato che entrambe le motivazioni di merito ricostruiscono, in modo ineccepibile dal punto di vista logico-giuridico, gli elementi probatori da cui dedurre la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati di ricettazione di cui ai capi F), G) ed H). La Corte distrettuale, con motivazione esente da illogicità ed aporie che richiama le argomentazioni dal Giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, ha fondato la condanna sulle denunce di furto in atti, sulle deposizioni testimoniali degli ufficiali di p.g. Vergura, Luciani e Zaccarini e sulle propalazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], evidenziando al contempo l’assoluta inattendibilità delle dichiarazioni rese dall’imputato (vedi pagg. da 7 ad 11, 14 e 15 della sentenza impugnata e pagg. da 68 a 70 della sentenza di primo grado). Il ricorso, a fronte della ricostruzione e della valutazione adottata dai giudici di appello, non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione, di alcuna evidenza di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati. L'errore di impostazione nel quale cade il ricorrente è quello di far leva su elementi di prova ipotetici e “negativi”, su considerazioni, cioè, generiche ed astratte (quali la mancata acquisizione delle schede tecniche relative ai pezzi di ricambio utilizzati dall’[OSCURATO:PERSONA] e la mancata specificazione da parte del teste [OSCURATO:PERSONA] delle modalità investigative che hanno condotto gli inquirenti a dimostrare la provenienza delittuosa dei beni ricettati); abbandonando il piano dell'esperienza fenomenica per privilegiare ipotesi alternative e ciò all'evidente scopo di tacciare di illogicità manifesta il governo dei fatti positivamente accertati e sollecitare una diversa interpretazione e valutazione del compendio probatorio. 6. Il sesto motivo è aspecifico non risultando adeguatamente enunciati e argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la gravità dei fatti commessi approfittando della buona fede di clienti e soggetti fragili, le modalità particolarmente organizzate dell’azione e la professionalità mostrata dall’imputato nella gestione a fini criminali della sua attività di impresa (vedi pag. 16 della sentenza impugnata). Deve essere, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Blanchi, Rv. 282693 – 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02). [OSCURATO:PERSONA] intende, peraltro, dare seguito ai principi di diritto che escludono che la concessione delle attenuanti generiche possa conseguire automaticamente alla condizione di incensuratezza dell’imputato (vedi Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 – 01; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01) ovvero al consenso prestato dal ricorrente all'acquisizione degli atti d'indagine, ai sensi dell'art. 493, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 19155 del 15/04/2021, Rv. 281879 - 03), elementi indicati dalla difesa come profili di meritevolezza erroneamente valutati dalla Corte territoriale. 7. Il settimo motivo, con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, non è consentito in sede di legittimità in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massimata). I giudici di appello, con argomentazioni coerenti con le risultanze processuali ed immuni da illogicità manifeste, hanno ritenuto congrua la pena base determinata dal primo giudice in misura di poco superiore al minimo edittale e gli aumenti a titolo di continuazione dettagliatamente specificati in ragione della gravità dei fatti, della specifica capacità criminale dell’[OSCURATO:PERSONA] desumibile dall’intensità del dolo, dal precedente non definitivo per ricettazione e dell’assenza di resipiscenza (vedi pag. 17 della sentenza impugnata e pag. 79 della sentenza di primo grado). [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire, in proposito, il principio di diritto secondo cui la determinazione della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 – 01; Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, Haddi, non massimata). 8.All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 10/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28876/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris