Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17656/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n. 6480/2016 depositata il 07/07/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi diGiuseppe [OSCURATO:SOCIETA], socio unico della società [OSCURATO:SOCIETA]., impugnavanol'avviso di accertamento per Ires e Iva 2006, notificato il 14/04/2011, concui l'Ufficio aveva loro contestato redditi d'impresa non dichiarati dallasocietà.1.1.

Allegavano i ricorrenti di aver rinunciato espressamenteall’eredità di [OSCURATO:PERSONA], con dichiarazione formalizzata presso laCancelleria del Tribunale di Napoli in data 11/03/2011, nei termini rispettoal decesso del de cuius, avvenuto in data 3/05/2010, e per tale ragioneNumero registro generale 4034/2017Numero sezionale 4325/2026Numero di raccolta generale 17656/2026Data pubblicazione 03/06/2026contestavano la propria legittimazione passiva in relazione alleobbligazioni tributarie del medesimo.2.

Le ragioni dei ricorrenti trovavano conforto in entrambi i gradi delgiudizio di merito.3.

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui la CTR dellaCampania ha rigettato l’appello erariale, l’Agenzia delle entrate haproposto ricorso per cassazione sorretto da unico motivo.4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate lamenta, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.с., la violazione degliartt. 476 e 525 c.c. e la violazione dell'art. 21, comma 1, d.lgs. n.546/1992.1.1.

Deduce la ricorrente che i giudici di appello avrebbero errato nelnon rilevare l’avvenuta accettazione dell’eredità per facta concludentia daparte degli attuali controricorrenti, e ciò in quanto: i) dalle visure delregistro imprese prodotte dall'Ufficio in grado di appello [OSCURATO:PERSONA] titolare della proprietà del 100% delle quote della s.r.l.[OSCURATO:PERSONA].

Tali quote, osserva, in quanto già appartenenti alde cuius erano beni dell'asse ereditario, il subentro nella proprietà deiquali implica senz'altro l'accettazione dell'eredità; per entrambi i soci lafattispecie di accettazione tacita dell'eredità, anche a prescindere dalsubentro nelle quote societari, si sarebbe comunque realizzata per avereessi impugnato l’avviso di accertamento emesso nei confronti del dantecausa.2.

Il motivo è infondato e, per alcuni profili, inammissibile.3.

Giova richiamare il costante orientamento di questa Corte per cui ilchiamato all'eredità, che abbia ad essa validamente rinunciato, nonrisponde dei debiti tributari del de cuius, neppure per il periodointercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia, neanche seNumero registro generale 4034/2017Numero sezionale 4325/2026Numero di raccolta generale 17656/2026Data pubblicazione 03/06/2026risulti tra i successibili ex lege o abbia presentato la dichiarazione disuccessione (che non costituisce accettazione), in quanto, avendo larinuncia effetto retroattivo ex art. 521 c.c., egli è considerato come maichiamato (tra tante, Cass. Sez. 5, 24/07/2020, n. 15871, Rv. 658407 -3.1.

Deve, a tale proposito, rilevarsi come risulti accertato dai giudicidi appello, e incontestato, che gli attuali controricorrenti abbianorinunciato espressamente, con dichiarazione formalizzata presso laCancelleria del Tribunale di Napoli in data 11/03/2011, all’eredità diGiuseppe [OSCURATO:SOCIETA].3.2.

La CTR della Campania, inoltre, ha accertato che «Posta laesistenza della rinuncia all'eredità formalizzata come da documentazioneprodotta dai ricorrenti occorre rilevare: non risulta alcuna prova delprosieguo di attività della società unipersonale con l'apporto di PanettaGaetano che non appare subentrato in alcun atto di gestione della società.Infatti ultimo atto ufficiale è il documento prodotto presso il registro delleimprese risalente al 12/10/2004 di cui l'ultimo atto di deposito presso ilregistro delle imprese è del 30/04/2006 e per tale motivo non vi èconfusione tra patrimonio della società alla data del decesso dell'unicosocio [OSCURATO:PERSONA] con quello del [OSCURATO:PERSONA]».E, dunque, la sentenza impugnata dà atto che dalla documentazioneprodotta non risulta alcun elemento idoneo a far ritenere realizzata unafattispecie di accettazione tacita dell’eredità da parte dei chiamati, oggiricorrenti.3.3.

Le visure camerali sono state pertanto correttamente valutate daigiudici del merito e dunque, sotto tale profilo, la censura sollevatatrascolora in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze probatorie,inammissibile in sede di legittimità.

Assumendo la violazione di norme dilegge, l’Amministrazione in realtà mira – in maniera appuntoNumero registro generale 4034/2017Numero sezionale 4325/2026Numero di raccolta generale 17656/2026Data pubblicazione 03/06/2026inammissibile – a sottoporre a questa Corte una nuova rivalutazione diquanto accertato dal giudice di merito.3.4.

Le contestazioni sollevate sono – comunque - inammissibili ancheladdove ricondotte al parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 5,c.p.с., operando a tale riguardo il limite della c.d.

"doppia conforme" di cuiall'art. 348-ter, comma 5, c.p.с., introdotto dall'articolo 54, comma 1, lett.a), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nellalegge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis nel presentegiudizio, atteso che l’appello avverso la sentenza di primo grado risultadepositato in data 12/06/2015, e non avendo la ricorrente allegato, nétanto meno dimostrato, che le ragioni di fatto, poste a base,rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di appello,erano fra loro diverse (ex multis, Cass. n. 26860 del 18/12/2014; Cass. n.11439 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]); infine, se sottese ad una critica di errata letturadegli atti da parte del Collegio di appello, le censure in esame avrebberodovuto essere proposte come motivo di revocazione.4.

Alternativamente, e quale unico indice sintomatico per quantovicende della [OSCURATO:SOCIETA]., l’Amministrazione finanziaria prospetta che icontroricorrenti avrebbero revocato – tacitamente – la rinuncia all’ereditàallorché hanno impugnato l’avviso di accertamento qui in contestazione.5.

Anche tale censura è infondata.5.1.

La rinuncia all'eredità consiste in un atto giuridico unilaterale,mediante il quale il chiamato all'eredità dismette il suo diritto di accettarla.Il compimento dell'atto determina la perdita del diritto all'eredità ed ilrinunciante è considerato come se non fosse stato mai chiamato(cosiddetto effetto retroattivo della rinuncia): tanto discende dalla letteradell'istituto disciplinato dall'art. 519 del codice civile.L'effetto prima indicato, tuttavia, non discende dalla sola rinuncia, madall'avvenuto acquisto dell'eredità da parte degli altri chiamati; fino aNumero registro generale 4034/2017Numero sezionale 4325/2026Numero di raccolta generale 17656/2026Data pubblicazione 03/06/2026quando ciò non si verifichi, il rinunziante può sempre esercitare il diritto diaccettazione, come è specificato dall'art. 525 dello stesso codice.

Inconsiderazione di queste rilevanti conseguenze l'art. 519, già richiamato,richiede che l'atto di rinuncia sia rivestito da una forma solenne.

La leggeindica che essa «deve farsi con dichiarazione ricevuta da un notaio o dalcancelliere […] e inserita nel registro delle successioni.

Si è affermato che,ai sensi dell'art. 519 cod. civ., la dichiarazione di rinunzia all'eredità nonpuò essere sostituita neanche da una scrittura privata autenticata.

Laforma suddetta è a pena di nullità, in quanto l'indicazione dell'art. 519 c.c.rientra tra le previsioni legali di forma ad substantiam, di cui all'art. 1350,n. 13, c.c.5.2.

È stato al riguardo affermato il principio secondo cui, nel sistemadelineato dagli artt. 519 e 525 c.c., in tema di rinunzia all'eredità, la qualedetermina la perdita del diritto all'eredità ove ne sopraggiunga l'acquistoda parte degli altri chiamati, l'atto di rinunzia deve essere rivestito diforma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere eiscrizione nel registro delle successioni), con la conseguenza che unarevoca tacita della rinunzia è inammissibile (Cass. Sez. 2, 28/12/2022, n.37927, Rv. 666667 – 01; Cass. Sez. 2, 12/10/2011, n. 21014, Rv.619859 - 01 Cass. Sez. 3, 29/03/2003, n. 4846, Rv. 561609 – 019, direcente richiamate da Cass. Sez.

T, 21/03/2026, n. 6803).5.3.

E, dunque, la revoca della rinuncia – non tacita ma implicita - èravvisabile allorché manifestata con successiva accettazione espressa, e siinsegna comunemente che il chiamato all'eredità, che vi abbia inizialmenterinunciato, può, ex art. 525 c.c., successivamente accettarla (in tal modorevocando implicitamente la precedente rinuncia) in forza dell'originariadelazione e sempre che questa non sia venuta meno in conseguenzadell'acquisto compiuto da altro chiamato (Cass. 8912/98; 4745/2003,richiamate da Cass. Sez. 2, 06/10/2022, n. 29146).

Tuttavia, tale ipotesinel caso di specie non è neppure prospettata.Numero registro generale 4034/2017Numero sezionale 4325/2026Numero di raccolta generale 17656/2026Data pubblicazione 03/06/20266.

Ancora, non è nella specie ravvisabile neppure l’ipotesi tratteggiatadall’Amministrazione ricorrente, e che trova eco in una decisione di questaS.C., peraltro non perfettamente allineata con i principi ora evocati,secondo cui «La rinunzia all'eredità non fa venir meno la delazione delchiamato, stante il disposto dell'art. 525 cod. civ. e non è, pertanto,ostativa alla successiva accettazione, che può essere anche tacita,allorquando il comportamento del rinunciante (che, nella specie, si eracostituito in giudizio, allegando la sua qualità di erede e riportandosi alledifese già svolte dal "de cuius") sia incompatibile con la volontà di nonaccettare la vocazione ereditaria (Cass. Sez. 3, 18/04/2012, n. 6070, Rv.622276 - 01).Infatti, nel caso qui in attenzione, l’avviso di accertamento risultaessere stato diretto agli attuali controricorrenti nella loro qualità di eredi,7.

Giova infine rammentare, per completezza, che, in tema di impostadi successione, il chiamato all'eredità che, dopo aver presentato ladenuncia di successione, ricevuto l'avviso di accertamento dell'impostaometta di impugnarlo, determinandone la definitività, non è tenuto alpagamento dell'imposta ove successivamente rinunci all'eredità, in quantol'efficacia retroattiva della rinuncia, legittimamente esercitata, determina ilvenir meno con effetto retroattivo anche del presupposto impositivo(Cass. Sez. 5, 12/04/2022, n. 11832, Rv. 664493 – 01; Cass. Sez. 5,30/05/2018, n. 13639, Rv. 649084 - 01) e che solo nell'ipotesi in cui ilchiamato all'eredità, che non abbia rinunciato all’eredità e abbiaimpugnato un atto di accertamento emesso nei suoi confronti nella qualitàdi erede dell'originario debitore, senza contestare l'assunzione di talequalità e, quindi, il difetto di titolarità passiva della pretesa, macensurando nel merito l'accertamento compiuto dall'Amministrazionefinanziaria, deve ritenersi che lo stesso abbia posto in essere un'attivitànon altrimenti giustificabile se non con la veste di erede, trattandosi di unNumero registro generale 4034/2017Numero sezionale 4325/2026Numero di raccolta generale 17656/2026Data pubblicazione 03/06/2026comportamento che esorbita dalla mera attività processuale conservativadel patrimonio ereditario (arg. ex Cass. Sez. 5, 29/10/2020, n. 23989, Rv.659481 - 01)E ancora, il chiamato all'eredità, che abbia ad essa rinunciato, nonrisponde dei debiti del "de cuius", in quanto la rinuncia ha effettoretroattivo ai sensi dell'art. 521 c.c., senza che, in ragione di ciò, assumarilevanza l'omessa impugnazione dell'avviso di accertamento notificato almedesimo dopo l'apertura della successione, stante l'estraneità di dettochiamato alla responsabilità tributaria del "de cuius", circostanza che è, diconseguenza, legittimato a far valere in sede di opposizione alla cartella dipagamento.8.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguentecondanna della ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, dellespese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazionepubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica ilD.P.R. n. 30 maggio n. 115, art. 13 comma 1-quater (Cass. 29/01/2016,n. 1778).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.660,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazionein favore del difensore anticipatario.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/05/2026.La PresidenteAndreina Giudicepietro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n. 6480/2016 depositata il 07/07/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi diGiuseppe [OSCURATO:SOCIETA], socio unico della società [OSCURATO:SOCIETA]., impugnavanol'avviso di accertamento per Ires e Iva 2006, notificato il 14/04/2011, concui l'Ufficio aveva loro contestato redditi d'impresa non dichiarati dallasocietà.1.1. Allegavano i ricorrenti di aver rinunciato espressamenteall’eredità di [OSCURATO:PERSONA], con dichiarazione formalizzata presso laCancelleria del Tribunale di Napoli in data 11/03/2011, nei termini rispettoal decesso del de cuius, avvenuto in data 3/05/2010, e per tale ragioneNumero registro generale 4034/2017Numero sezionale 4325/2026Numero di raccolta generale 17656/2026Data pubblicazione 03/06/2026contestavano la propria legittimazione passiva in relazione alleobbligazioni tributarie del medesimo.2. Le ragioni dei ricorrenti trovavano conforto in entrambi i gradi delgiudizio di merito.3. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui la CTR dellaCampania ha rigettato l’appello erariale, l’Agenzia delle entrate haproposto ricorso per cassazione sorretto da unico motivo.4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate lamenta, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.с., la violazione degliartt. 476 e 525 c.c. e la violazione dell'art. 21, comma 1, d.lgs. n.546/1992.1.1. Deduce la ricorrente che i giudici di appello avrebbero errato nelnon rilevare l’avvenuta accettazione dell’eredità per facta concludentia daparte degli attuali controricorrenti, e ciò in quanto: i) dalle visure delregistro imprese prodotte dall'Ufficio in grado di appello [OSCURATO:PERSONA] titolare della proprietà del 100% delle quote della s.r.l.[OSCURATO:PERSONA]. Tali quote, osserva, in quanto già appartenenti alde cuius erano beni dell'asse ereditario, il subentro nella proprietà deiquali implica senz'altro l'accettazione dell'eredità; per entrambi i soci lafattispecie di accettazione tacita dell'eredità, anche a prescindere dalsubentro nelle quote societari, si sarebbe comunque realizzata per avereessi impugnato l’avviso di accertamento emesso nei confronti del dantecausa.2. Il motivo è infondato e, per alcuni profili, inammissibile.3. Giova richiamare il costante orientamento di questa Corte per cui ilchiamato all'eredità, che abbia ad essa validamente rinunciato, nonrisponde dei debiti tributari del de cuius, neppure per il periodointercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia, neanche seNumero registro generale 4034/2017Numero sezionale 4325/2026Numero di raccolta generale 17656/2026Data pubblicazione 03/06/2026risulti tra i successibili ex lege o abbia presentato la dichiarazione disuccessione (che non costituisce accettazione), in quanto, avendo larinuncia effetto retroattivo ex art. 521 c.c., egli è considerato come maichiamato (tra tante, Cass. Sez. 5, 24/07/2020, n. 15871, Rv. 658407 -3.1. Deve, a tale proposito, rilevarsi come risulti accertato dai giudicidi appello, e incontestato, che gli attuali controricorrenti abbianorinunciato espressamente, con dichiarazione formalizzata presso laCancelleria del Tribunale di Napoli in data 11/03/2011, all’eredità diGiuseppe [OSCURATO:SOCIETA].3.2. La CTR della Campania, inoltre, ha accertato che «Posta laesistenza della rinuncia all'eredità formalizzata come da documentazioneprodotta dai ricorrenti occorre rilevare: non risulta alcuna prova delprosieguo di attività della società unipersonale con l'apporto di PanettaGaetano che non appare subentrato in alcun atto di gestione della società.Infatti ultimo atto ufficiale è il documento prodotto presso il registro delleimprese risalente al 12/10/2004 di cui l'ultimo atto di deposito presso ilregistro delle imprese è del 30/04/2006 e per tale motivo non vi èconfusione tra patrimonio della società alla data del decesso dell'unicosocio [OSCURATO:PERSONA] con quello del [OSCURATO:PERSONA]».E, dunque, la sentenza impugnata dà atto che dalla documentazioneprodotta non risulta alcun elemento idoneo a far ritenere realizzata unafattispecie di accettazione tacita dell’eredità da parte dei chiamati, oggiricorrenti.3.3. Le visure camerali sono state pertanto correttamente valutate daigiudici del merito e dunque, sotto tale profilo, la censura sollevatatrascolora in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze probatorie,inammissibile in sede di legittimità. Assumendo la violazione di norme dilegge, l’Amministrazione in realtà mira – in maniera appuntoNumero registro generale 4034/2017Numero sezionale 4325/2026Numero di raccolta generale 17656/2026Data pubblicazione 03/06/2026inammissibile – a sottoporre a questa Corte una nuova rivalutazione diquanto accertato dal giudice di merito.3.4. Le contestazioni sollevate sono – comunque - inammissibili ancheladdove ricondotte al parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 5,c.p.с., operando a tale riguardo il limite della c.d. "doppia conforme" di cuiall'art. 348-ter, comma 5, c.p.с., introdotto dall'articolo 54, comma 1, lett.a), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nellalegge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis nel presentegiudizio, atteso che l’appello avverso la sentenza di primo grado risultadepositato in data 12/06/2015, e non avendo la ricorrente allegato, nétanto meno dimostrato, che le ragioni di fatto, poste a base,rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di appello,erano fra loro diverse (ex multis, Cass. n. 26860 del 18/12/2014; Cass. n.11439 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]); infine, se sottese ad una critica di errata letturadegli atti da parte del Collegio di appello, le censure in esame avrebberodovuto essere proposte come motivo di revocazione.4. Alternativamente, e quale unico indice sintomatico per quantovicende della [OSCURATO:SOCIETA]., l’Amministrazione finanziaria prospetta che icontroricorrenti avrebbero revocato – tacitamente – la rinuncia all’ereditàallorché hanno impugnato l’avviso di accertamento qui in contestazione.5. Anche tale censura è infondata.5.1. La rinuncia all'eredità consiste in un atto giuridico unilaterale,mediante il quale il chiamato all'eredità dismette il suo diritto di accettarla.Il compimento dell'atto determina la perdita del diritto all'eredità ed ilrinunciante è considerato come se non fosse stato mai chiamato(cosiddetto effetto retroattivo della rinuncia): tanto discende dalla letteradell'istituto disciplinato dall'art. 519 del codice civile.L'effetto prima indicato, tuttavia, non discende dalla sola rinuncia, madall'avvenuto acquisto dell'eredità da parte degli altri chiamati; fino aNumero registro generale 4034/2017Numero sezionale 4325/2026Numero di raccolta generale 17656/2026Data pubblicazione 03/06/2026quando ciò non si verifichi, il rinunziante può sempre esercitare il diritto diaccettazione, come è specificato dall'art. 525 dello stesso codice. Inconsiderazione di queste rilevanti conseguenze l'art. 519, già richiamato,richiede che l'atto di rinuncia sia rivestito da una forma solenne. La leggeindica che essa «deve farsi con dichiarazione ricevuta da un notaio o dalcancelliere […] e inserita nel registro delle successioni. Si è affermato che,ai sensi dell'art. 519 cod. civ., la dichiarazione di rinunzia all'eredità nonpuò essere sostituita neanche da una scrittura privata autenticata. Laforma suddetta è a pena di nullità, in quanto l'indicazione dell'art. 519 c.c.rientra tra le previsioni legali di forma ad substantiam, di cui all'art. 1350,n. 13, c.c.5.2. È stato al riguardo affermato il principio secondo cui, nel sistemadelineato dagli artt. 519 e 525 c.c., in tema di rinunzia all'eredità, la qualedetermina la perdita del diritto all'eredità ove ne sopraggiunga l'acquistoda parte degli altri chiamati, l'atto di rinunzia deve essere rivestito diforma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere eiscrizione nel registro delle successioni), con la conseguenza che unarevoca tacita della rinunzia è inammissibile (Cass. Sez. 2, 28/12/2022, n.37927, Rv. 666667 – 01; Cass. Sez. 2, 12/10/2011, n. 21014, Rv.619859 - 01 Cass. Sez. 3, 29/03/2003, n. 4846, Rv. 561609 – 019, direcente richiamate da Cass. Sez. T, 21/03/2026, n. 6803).5.3. E, dunque, la revoca della rinuncia – non tacita ma implicita - èravvisabile allorché manifestata con successiva accettazione espressa, e siinsegna comunemente che il chiamato all'eredità, che vi abbia inizialmenterinunciato, può, ex art. 525 c.c., successivamente accettarla (in tal modorevocando implicitamente la precedente rinuncia) in forza dell'originariadelazione e sempre che questa non sia venuta meno in conseguenzadell'acquisto compiuto da altro chiamato (Cass. 8912/98; 4745/2003,richiamate da Cass. Sez. 2, 06/10/2022, n. 29146). Tuttavia, tale ipotesinel caso di specie non è neppure prospettata.Numero registro generale 4034/2017Numero sezionale 4325/2026Numero di raccolta generale 17656/2026Data pubblicazione 03/06/20266. Ancora, non è nella specie ravvisabile neppure l’ipotesi tratteggiatadall’Amministrazione ricorrente, e che trova eco in una decisione di questaS.C., peraltro non perfettamente allineata con i principi ora evocati,secondo cui «La rinunzia all'eredità non fa venir meno la delazione delchiamato, stante il disposto dell'art. 525 cod. civ. e non è, pertanto,ostativa alla successiva accettazione, che può essere anche tacita,allorquando il comportamento del rinunciante (che, nella specie, si eracostituito in giudizio, allegando la sua qualità di erede e riportandosi alledifese già svolte dal "de cuius") sia incompatibile con la volontà di nonaccettare la vocazione ereditaria (Cass. Sez. 3, 18/04/2012, n. 6070, Rv.622276 - 01).Infatti, nel caso qui in attenzione, l’avviso di accertamento risultaessere stato diretto agli attuali controricorrenti nella loro qualità di eredi,7. Giova infine rammentare, per completezza, che, in tema di impostadi successione, il chiamato all'eredità che, dopo aver presentato ladenuncia di successione, ricevuto l'avviso di accertamento dell'impostaometta di impugnarlo, determinandone la definitività, non è tenuto alpagamento dell'imposta ove successivamente rinunci all'eredità, in quantol'efficacia retroattiva della rinuncia, legittimamente esercitata, determina ilvenir meno con effetto retroattivo anche del presupposto impositivo(Cass. Sez. 5, 12/04/2022, n. 11832, Rv. 664493 – 01; Cass. Sez. 5,30/05/2018, n. 13639, Rv. 649084 - 01) e che solo nell'ipotesi in cui ilchiamato all'eredità, che non abbia rinunciato all’eredità e abbiaimpugnato un atto di accertamento emesso nei suoi confronti nella qualitàdi erede dell'originario debitore, senza contestare l'assunzione di talequalità e, quindi, il difetto di titolarità passiva della pretesa, macensurando nel merito l'accertamento compiuto dall'Amministrazionefinanziaria, deve ritenersi che lo stesso abbia posto in essere un'attivitànon altrimenti giustificabile se non con la veste di erede, trattandosi di unNumero registro generale 4034/2017Numero sezionale 4325/2026Numero di raccolta generale 17656/2026Data pubblicazione 03/06/2026comportamento che esorbita dalla mera attività processuale conservativadel patrimonio ereditario (arg. ex Cass. Sez. 5, 29/10/2020, n. 23989, Rv.659481 - 01)E ancora, il chiamato all'eredità, che abbia ad essa rinunciato, nonrisponde dei debiti del "de cuius", in quanto la rinuncia ha effettoretroattivo ai sensi dell'art. 521 c.c., senza che, in ragione di ciò, assumarilevanza l'omessa impugnazione dell'avviso di accertamento notificato almedesimo dopo l'apertura della successione, stante l'estraneità di dettochiamato alla responsabilità tributaria del "de cuius", circostanza che è, diconseguenza, legittimato a far valere in sede di opposizione alla cartella dipagamento.8. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguentecondanna della ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, dellespese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazionepubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica ilD.P.R. n. 30 maggio n. 115, art. 13 comma 1-quater (Cass. 29/01/2016,n. 1778). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.660,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazionein favore del difensore anticipatario.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/05/2026.La PresidenteAndreina Giudicepietro
Sentenza Cassazione n. 17656/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris