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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2023

Cassazione n. 44940/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in ordine alla mancata esclusione dell'aggravante della minorata difesa, è fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito con argomenti che tengono conto delle modalità esecutive della condotta, tali da aver determinato una posizione di vantaggio in capo all'agente e di sfavore per la vittima (cfr., sulla configurabilità della aggravante nelle truffe "on line", tra le altre, Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Poropat, Rv. 281800 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio della motivazione in merito al giudizio di ritenuto bilanciamento operato in termini di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante contestata, propone censure non consentite in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondate poiché implicano una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta, come nel caso di specie, da sufficiente motivazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 10 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in ordine alla mancata esclusione dell'aggravante della minorata difesa, è fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito con argomenti che tengono conto delle modalità esecutive della condotta, tali da aver determinato una posizione di vantaggio in capo all'agente e di sfavore per la vittima (cfr., sulla configurabilità della aggravante nelle truffe "on line", tra le altre, Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Poropat, Rv. 281800 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio della motivazione in merito al giudizio di ritenuto bilanciamento operato in termini di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante contestata, propone censure non consentite in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondate poiché implicano una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta, come nel caso di specie, da sufficiente motivazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 44940/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris