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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 29791/2026

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l riesame di Chietivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso,letta per la ricorrente la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo l’accoglimento del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con ordinanza in data 23 dicembre 2025 il Tribunale del riesame di Chietiha rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] ViniS.r.l., avverso l’ordinanza in data 29 novembre 2025 del G.i.p. del Tribunale diLanciano che aveva rigettato l’istanza in data 27 novembre 2025 di revoca deldecreto di sequestro preventivo del vino dop Nero d’Avola, contraddistinto dal lottodi produzione n.

L57.2023, presente presso i locali della società.2.

La ricorrente, nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,eccepisce, con il primo motivo, la violazione di legge per difetto del fumuscommissi delicti e del periculum in mora; con il secondo, la violazione di legge inrelazione agli art. 515, 516, 517 cod. pen. e alla disciplina nazionale edeurounitaria sulla dolcificazione, sull’imbottigliamento e sulla dop Sicilia; con ilterzo, il vizio di motivazione in relazione alla tracciabilità, alla dolcificazione e alvalore delle risultanze dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità erepressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è manifestamente infondato.I tre motivi di ricorso, relativi alla sussistenza dei requisiti giustificativi delsequestro, possono essere trattati congiuntamente perché si risolvono, sottodiversi angoli visuali, nella seguente doglianza, e cioè che la ricorrente haproceduto alla dolcificazione del vino nel rispetto del disciplinare, ancorché nonabbia proceduto alla relativa annotazione nei suoi registri.I motivi sono fattuali e rivalutativi ed esorbitano dalla cognizione del giudicedi legittimità.

Ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., il controllo della Corte dicassazione sulle misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge, intale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "inprocedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparatoargomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privodei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo arendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692 e Sez.

U, n. 5876 del 13/2/2004, Bevilacqua,Rv. 226710, e tra le più recenti Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo,Rv. 285608 – 01 e amplius con riferimento ai precedenti giurisprudenziali, Sez. 3,n. 19989 del 10/01/2020, Costagliola, Rv. 279290-01; si vedano anche Sez. 2, n.18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013,Gabriele, Rv. 254893; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli e altri, Rv. 242916;Sez. 6, n. 3529 del 01/02/1999, Sabatini, Rv. 212565; Sez. 4, n. 2050 del24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104).

Non vi rientra invece la sua eventualeillogicità manifesta (tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia,Rv. 269119 – 01).Nel caso in esame, la ricorrente ha articolato il terzo motivo in termini divizio della motivazione e i primi due apparentemente per violazione di legge, inrealtà per vizio di motivazione.

Vizio che risiede, secondo la prospettazionedifensiva, nella rilevanza penale della mancata indicazione della procedura didolcificazione del vino nell’apposito registro.

La ricorrente ha sostenuto chel’omissione integri, al limite, un’infrazione amministrativa di cui all’art. 78 dellalegge n. 238 del 2016, il Tribunale del riesame ha, invece, configurato la frode incommercio aggravata, nella forma tentata, perché ha ritenuto l’omissione decisivaper impedire l’accertamento della DOP.

Premesso che il procedimento ha avutoorigine dalla segnalazione dell’ICQRF di anomalie sia sul titolo alcolometrico chesul tenore degli zuccheri, il punto dirimente, secondo l’ordinanza impugnata, èquello della mancata registrazione delle operazioni di dolcificazione che haimpedito di verificare il rispetto del disciplinare, sia con riferimento allaprovenienza del prodotto utilizzato per la dolcificazione sia con riferimentoall’individuazione del luogo di esecuzione delle operazioni.La ricorrente ha proposto una lettura riduttiva e alternativa della vicenda,insistendo sulla correttezza dei suoi comportamenti.

Il Tribunale del riesame hainvece interpretato i dati forniti dal laboratorio di Perugia, come riscontrati dallaboratorio di [OSCURATO:PERSONA], confermativi della frode in commercio e harichiamato la nota del 28 novembre 2025 dell’ICQRF che ha stigmatizzato lamancata registrazione delle operazioni di dolcificazione e ha ribadito l’impossibilitàper la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. di eseguire nei propri stabilimenti la dolcificazione della DOPSicilia Nero d’Avola, operazione consentita solo nella Regione in cui è statoelaborato il vino o in una zona situata nelle immediate vicinanze.

La ratio decidendidell’ordinanza impugnata risiede dunque in ciò, che la registrazione è stata omessaperché la dolcificazione non era consentita.Ritiene il Collegio che la motivazione dell’ordinanza impugnata, che ha datoconto anche delle analisi tecniche e dei riscontri, sia esauriente e resista allecensure sollevate.Quanto al periculum in mora, si rileva che la questione non è stata oggettodell’appello cautelare, come si desume dalla sintesi degli argomenti a sostegno delriesame a pag. 4 dell’ordinanza, non contestata specificamente dalla ricorrente aifini dell’autosufficienza del ricorso.

Dal tenore complessivo dell’ordinanza sidesume comunque che il pericolo è strettamente connesso alla frode incommercio, tant’è vero che il Tribunale del riesame ha affermato che il vino insequestro può essere restituito e messo in sequestro solo previo declassamento avino, senza DO/IG (vino da tavola) con relative regolarizzazioni di etichetta eregistro.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto cheil ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per laricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata, inragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammendeCosì deciso, l’8 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l riesame di Chietivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso,letta per la ricorrente la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo l’accoglimento del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con ordinanza in data 23 dicembre 2025 il Tribunale del riesame di Chietiha rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] ViniS.r.l., avverso l’ordinanza in data 29 novembre 2025 del G.i.p. del Tribunale diLanciano che aveva rigettato l’istanza in data 27 novembre 2025 di revoca deldecreto di sequestro preventivo del vino dop Nero d’Avola, contraddistinto dal lottodi produzione n. L57.2023, presente presso i locali della società.2. La ricorrente, nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,eccepisce, con il primo motivo, la violazione di legge per difetto del fumuscommissi delicti e del periculum in mora; con il secondo, la violazione di legge inrelazione agli art. 515, 516, 517 cod. pen. e alla disciplina nazionale edeurounitaria sulla dolcificazione, sull’imbottigliamento e sulla dop Sicilia; con ilterzo, il vizio di motivazione in relazione alla tracciabilità, alla dolcificazione e alvalore delle risultanze dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità erepressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato.I tre motivi di ricorso, relativi alla sussistenza dei requisiti giustificativi delsequestro, possono essere trattati congiuntamente perché si risolvono, sottodiversi angoli visuali, nella seguente doglianza, e cioè che la ricorrente haproceduto alla dolcificazione del vino nel rispetto del disciplinare, ancorché nonabbia proceduto alla relativa annotazione nei suoi registri.I motivi sono fattuali e rivalutativi ed esorbitano dalla cognizione del giudicedi legittimità. Ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., il controllo della Corte dicassazione sulle misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge, intale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "inprocedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparatoargomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privodei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo arendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692 e Sez. U, n. 5876 del 13/2/2004, Bevilacqua,Rv. 226710, e tra le più recenti Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo,Rv. 285608 – 01 e amplius con riferimento ai precedenti giurisprudenziali, Sez. 3,n. 19989 del 10/01/2020, Costagliola, Rv. 279290-01; si vedano anche Sez. 2, n.18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013,Gabriele, Rv. 254893; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli e altri, Rv. 242916;Sez. 6, n. 3529 del 01/02/1999, Sabatini, Rv. 212565; Sez. 4, n. 2050 del24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104). Non vi rientra invece la sua eventualeillogicità manifesta (tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia,Rv. 269119 – 01).Nel caso in esame, la ricorrente ha articolato il terzo motivo in termini divizio della motivazione e i primi due apparentemente per violazione di legge, inrealtà per vizio di motivazione. Vizio che risiede, secondo la prospettazionedifensiva, nella rilevanza penale della mancata indicazione della procedura didolcificazione del vino nell’apposito registro. La ricorrente ha sostenuto chel’omissione integri, al limite, un’infrazione amministrativa di cui all’art. 78 dellalegge n. 238 del 2016, il Tribunale del riesame ha, invece, configurato la frode incommercio aggravata, nella forma tentata, perché ha ritenuto l’omissione decisivaper impedire l’accertamento della DOP. Premesso che il procedimento ha avutoorigine dalla segnalazione dell’ICQRF di anomalie sia sul titolo alcolometrico chesul tenore degli zuccheri, il punto dirimente, secondo l’ordinanza impugnata, èquello della mancata registrazione delle operazioni di dolcificazione che haimpedito di verificare il rispetto del disciplinare, sia con riferimento allaprovenienza del prodotto utilizzato per la dolcificazione sia con riferimentoall’individuazione del luogo di esecuzione delle operazioni.La ricorrente ha proposto una lettura riduttiva e alternativa della vicenda,insistendo sulla correttezza dei suoi comportamenti. Il Tribunale del riesame hainvece interpretato i dati forniti dal laboratorio di Perugia, come riscontrati dallaboratorio di [OSCURATO:PERSONA], confermativi della frode in commercio e harichiamato la nota del 28 novembre 2025 dell’ICQRF che ha stigmatizzato lamancata registrazione delle operazioni di dolcificazione e ha ribadito l’impossibilitàper la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. di eseguire nei propri stabilimenti la dolcificazione della DOPSicilia Nero d’Avola, operazione consentita solo nella Regione in cui è statoelaborato il vino o in una zona situata nelle immediate vicinanze. La ratio decidendidell’ordinanza impugnata risiede dunque in ciò, che la registrazione è stata omessaperché la dolcificazione non era consentita.Ritiene il Collegio che la motivazione dell’ordinanza impugnata, che ha datoconto anche delle analisi tecniche e dei riscontri, sia esauriente e resista allecensure sollevate.Quanto al periculum in mora, si rileva che la questione non è stata oggettodell’appello cautelare, come si desume dalla sintesi degli argomenti a sostegno delriesame a pag. 4 dell’ordinanza, non contestata specificamente dalla ricorrente aifini dell’autosufficienza del ricorso. Dal tenore complessivo dell’ordinanza sidesume comunque che il pericolo è strettamente connesso alla frode incommercio, tant’è vero che il Tribunale del riesame ha affermato che il vino insequestro può essere restituito e messo in sequestro solo previo declassamento avino, senza DO/IG (vino da tavola) con relative regolarizzazioni di etichetta eregistro.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto cheil ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per laricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata, inragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammendeCosì deciso, l’8 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]
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