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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09980/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi I.inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] viene proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 2 - 9 maggio 2022 con la quale la Corte d'appello di L'Aquila ha dichiarato l'inammissibilità per tardività della richiesta di rescissione del giudicato proposta in relazione alla sentenza della medesima Corte d'appello del 1° giugno 2021.

Il ricorrente denuncia error in iudicando con riguardo all'individuazione del dies a quo per la proposizione del rimedio.

2. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso per cassazione presentato, nell'interesse del condannato, dal difensore non munito di procura speciale autenticata, atteso il rinvio della norma citata all'art. 640 cod. proc. pen. in tema di revisione, che prevede quale condizione di legittimazione per la proposizione del ricorso per cassazione che il difensore sia munito di procura speciale (Sez. 2, n. 23364 del 09/07/2020, Machmoum, Rv. 279480 - 01).

Si è coerentemente concluso nel senso che è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso per cassazione presentato, nell'interesse del condannato, dal sostituto del difensore di fiducia, munito di procura speciale autenticata solo per la presentazione della istanza di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 6229 del 17/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA]. 280534 - 01).

Nel caso di specie, al ricorso per la rescissione del giudicato indirizzato alla Corte d'appello di L'Aquila segue l'atto di "nomina e procura speciale", che è formulato nei termini seguenti: [...] nomina, costituisce e delega, quale suo difensore e procuratore negli incardinandi procedimenti innanzi agli organi giurisdizionali competenti ratione materiae e ratione territorii, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Foggia, con Studio in Manfredonia (FG) alla [OSCURATO:PERSONA] n. 47, conferendoGli all'uopo ogni più ampia facoltà di legge e di prassi, ivi comprese quelle di promuovere incidente di esecuzione e/o giudizio rescissorio e/o qualsiasi altro rimedio esperibile per mancata partecipazione dell'imputato al processo per mancata conoscenza dello stesso e assenza del suo difensore fiduciario nominato in casi in cui ne era obbligatoria la presenza", Il carattere speciale della procura impone la necessità di individuare in termini puntuali l'oggetto della stessa, laddove, nel caso di specie, non si coglie alcun riferimento al ricorso per cassazione.

2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi I.inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] viene proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 2 - 9 maggio 2022 con la quale la Corte d'appello di L'Aquila ha dichiarato l'inammissibilità per tardività della richiesta di rescissione del giudicato proposta in relazione alla sentenza della medesima Corte d'appello del 1° giugno 2021. Il ricorrente denuncia error in iudicando con riguardo all'individuazione del dies a quo per la proposizione del rimedio. 2. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso per cassazione presentato, nell'interesse del condannato, dal difensore non munito di procura speciale autenticata, atteso il rinvio della norma citata all'art. 640 cod. proc. pen. in tema di revisione, che prevede quale condizione di legittimazione per la proposizione del ricorso per cassazione che il difensore sia munito di procura speciale (Sez. 2, n. 23364 del 09/07/2020, Machmoum, Rv. 279480 - 01). Si è coerentemente concluso nel senso che è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso per cassazione presentato, nell'interesse del condannato, dal sostituto del difensore di fiducia, munito di procura speciale autenticata solo per la presentazione della istanza di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 6229 del 17/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA]. 280534 - 01). Nel caso di specie, al ricorso per la rescissione del giudicato indirizzato alla Corte d'appello di L'Aquila segue l'atto di "nomina e procura speciale", che è formulato nei termini seguenti: [...] nomina, costituisce e delega, quale suo difensore e procuratore negli incardinandi procedimenti innanzi agli organi giurisdizionali competenti ratione materiae e ratione territorii, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Foggia, con Studio in Manfredonia (FG) alla [OSCURATO:PERSONA] n. 47, conferendoGli all'uopo ogni più ampia facoltà di legge e di prassi, ivi comprese quelle di promuovere incidente di esecuzione e/o giudizio rescissorio e/o qualsiasi altro rimedio esperibile per mancata partecipazione dell'imputato al processo per mancata conoscenza dello stesso e assenza del suo difensore fiduciario nominato in casi in cui ne era obbligatoria la presenza", Il carattere speciale della procura impone la necessità di individuare in termini puntuali l'oggetto della stessa, laddove, nel caso di specie, non si coglie alcun riferimento al ricorso per cassazione. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa dell
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