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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 28 dicembre 2022

Cassazione n. 03163/2023

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) )-) DECRETO Rep. sul ricorso 1305-2022 proposto da: Od. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco in carica [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. ANTONELLI 49, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 2023 - controricorrente - 5 avverso la sentenza n. 652/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 09/06/2021; R.G.N. 1305/2022 letto l'atto di rinuncia al ricorso, depositato in atti il 28 dicembre 2022, sottoscritto dalla ricorrente e dai difensori; rilevato che la controparte ha depositato atto di accettazione della predetta rinuncia; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione.

P.Q.M. dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza.

Così deciso in Roma il giorno 1 - ?? • 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
) )-) DECRETO Rep. sul ricorso 1305-2022 proposto da: Od. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco in carica [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. ANTONELLI 49, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 2023 - controricorrente - 5 avverso la sentenza n. 652/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 09/06/2021; R.G.N. 1305/2022 letto l'atto di rinuncia al ricorso, depositato in atti il 28 dicembre 2022, sottoscritto dalla ricorrente e dai difensori; rilevato che la controparte ha depositato atto di accettazione della predetta rinuncia; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza. Così deciso in Roma il giorno 1 - ?? • 3
Decreto Cassazione n. 03163/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris