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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 10045/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorso iscritto al n.

R.G. 21238-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso lo Studio :fl quest'ultimo, Via DONATELLO, 75; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROITH :-,-ressn lo Studio del Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA], Via [OSCURATO:PERSONA], i 7 ; - controricorrente P:2 1 ) e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] -intimato - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'amministratore unico e legale racpre- sentante [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso lo Studi° di quest'ultimo via DONATELLO, 75 - ricorrente incidentale e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso lo Studio di quest'ultimo, Via DONATELLO, 75; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA]' CUFFARO e dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma presso lo Studio del Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA], Via [OSCURATO:PERSONA], e contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza n. 3763/2017 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 7/06/2017.

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 13 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], la figlia, nonché [OSCURATO:SOCIETA], e, afferman- dosi creditore in via di regresso, ex art. 1954 cod.civ., di [OSCURATO:PERSONA], in quanto cofideiussore per il mutuo contratto dalla società [OSCURATO:SOCIETA] nei con- fronti della Banca del [OSCURATO:PERSONA] S.c.r.I., chiedeva che venis- sero dichiarati inefficaci nei suoi confronti, ex art. 2901 cod.civ.: i) l'atto con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva donato alla figlia Alessandra, in data 1 marzo 2006, il 17% della partecipazione nella società [OSCURATO:PERSONA] SRL e quello successivo con cui la donataria aveva disposto a titolo di liberalità della stessa partecipazione a favore del marito [OSCURATO:PERSONA], il quale l'aveva poi trasfe- rita a titolo oneroso a [OSCURATO:PERSONA]; ii)il contratto di donazione stipulato a favore di [OSCURATO:PERSONA], in data 3 agosto 2008, con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto la quota del 32,5% di partecipazione nella società [OSCURATO:SOCIETA], con domanda di restituzione del corri- spettivo che la donataria aveva ricavato dalla successiva vendita a [OSCURATO:PERSONA]- zionna; iii) la donazione a favore di [OSCURATO:PERSONA], del 3 agosto 2007, avente ad oggetto la quota del 38% di partecipazione nella società [OSCURATO:SOCIETA]; iv) il contratto stipulato, in data 8 maggio 2007, di cessione alla società [OSCURATO:SOCIETA] dell'intero capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] SRL. 2.11 Tribunale, con la sentenza n. 21943/2011, dichiarava inefficaci: i) l'atto di donazione delle quote pari al 38% della società [OSCURATO:SOCIETA] e condannava Alessan- dra Nustrini a restituire la somma di euro 49.586,00, oltre a interessi e rivalu- tazione; ii) l'atto di cessione alla [OSCURATO:SOCIETA] del 100% del capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la domanda avente ad oggetto l'atto di donazione delle quote di partecipazione nella società [OSCURATO:PERSONA], perché quelle quote erano state donate da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], suo marito, e da quest'ultimo vendute a [OSCURATO:PERSONA] in data 13 giugno 2008; rigettava tutte le altre domande e regolava le spese di lite e di CTU. 3.Sia la società [OSCURATO:SOCIETA] che [OSCURATO:PERSONA] impugnavano la suddetta decisione dinanzi alla Corte d'Appello di Roma.

3.1. In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] assumeva l'inesistenza dell'even- tus damni, richiesto dall'art. 2901 cod.civ., essendo, a suo avviso, emerso che [OSCURATO:PERSONA] aveva altre partecipazioni societarie che avrebbero potuto offrire idonea garanzia del credito ed essendo la società ceduta - la società [OSCURATO:PERSONA] - in stato di predecozione, osservava che il giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto ricorrente la scientia damni, ravvisandola in capo all'am- ministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], sulla base della mera esistenza di un vincolo di affinità di carattere aspramente conflittuale con [OSCURATO:PERSONA], omettendo di considerare che [OSCURATO:PERSONA] godeva di garanzie, anche reali, e che il corrispettivo della cessione era stato integralmente destinato al pagamento dei debiti della società ceduta e di quelli personali dello stesso [OSCURATO:PERSONA].

Aggiungeva che, a seguito del fruttuoso esperimento delle azioni esecutive da parte di [OSCURATO:PERSONA], dinanzi al Tribunale di Castro- villari, il credito di quest'ultimo doveva considerarsi soddisfatto.

3.2. [OSCURATO:PERSONA] deduceva che il Tribunale aveva errato nel rite- nere sussistenti i requisiti richiesti per dichiarare inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c, la donazione del 32,5% del capitale sociale della CO.EL. e del 38% del capi- tale sociale della [OSCURATO:SOCIETA] e rilevava la carenza di interesse ad agire per so- pravvenuta cessazione della materia del contendere in ragione dell'estinzione del credito del procedente, il quale aveva con successo intrapreso azione esecu- tiva dinanzi al Tribunale di Castrovillari, e chiedeva, ex art. 210 cod.proc.civ., che la Corte territoriale disponesse l'esibizione della documentazione relativa a detta procedura. 4.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello incidentale, con cui chiedeva la con- danna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro 112.500,00 per l'atto di donazione del 32,5% della partecipazione alla società CO.EL.

5. La Corte territoriale, riuniti gli appelli, con la sentenza n. 3763/2017, resa pubblica il 7 giugno 2017, ha rigettato la richiesta di dichiarazione di cessata materia del contendere, atteso che, dalla documentazione in atti, compresa l'or- dinanza del Tribunale di Castrovillari, non risultava provato che le ragioni di cre- dito di [OSCURATO:PERSONA] fossero state integralmente soddisfatte.

5.1. Ha preliminarmente rilevato che: i) tra [OSCURATO:PERSONA], la figlia Alessandra e il genero [OSCURATO:PERSONA], amministratore della [OSCURATO:SOCIETA], era stato stipulato, in data 15 novembre 2006, un negozio giuridico, definito un ac- cordo quadro, il quale prevedeva il trasferimento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dei suoi beni alla [OSCURATO:SOCIETA] (società amministrata dal genero) ed alla figlia Ales- sandra a fronte dell'obbligo della figlia e del genero di corrispondergli un vitalizio annuale; il) tutte le azioni intraprese da [OSCURATO:PERSONA] avevano ad oggetto gli atti esecutivi del suddetto programma negoziale.

5.2. Ha, quindi, rigettato gli appelli di [OSCURATO:PERSONA] e della società [OSCURATO:SOCIETA], ritenendo corretto il ragionamento del Tribunale sia quanto alla ricor- renza del consilium fraudis per la revocazione degli atti a titolo oneroso - stante che essendo il credito anteriore rispetto all'atto dispositivo era sufficiente la con- sapevolezza di recare pregiudizio, desumibile, anche in via presuntiva dai rap- porti di parentela tra le parti, dai plurimi atti intercorsi tra il disponente e Mas- simo Ferrarelli e la figlia e tra la figlia e [OSCURATO:PERSONA], dal programma ne- goziale sussistente tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -; sia quanto alla revoca delle donazioni - atteso che le stesse avevano privato il donante di beni di valore consistente e che nessun rilievo in senso contrario poteva attribuirsi all'aumento di capitale della società ... deliberato dopo la do- nazione, così motivando: «perché il valore delle quote in caso di aumento di capitale non sottoscritto dal soci non varia affatto e perché sulle quote donate ad [OSCURATO:PERSONA] e da essa alienate non è ipotizzabile alcuna esecuzione in quanto ormai le stesse sono al di fuori del patrimonio del debitore e della dona- taria» -.

5.3. Ha accolto l'appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e, in parziale riforma della decisione di prime cure, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pa- gamento di euro 112.500,00 a suo favore. 6.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della suddetta decisione, for- mulando cinque motivi, illustrati con memoria. 7.Ricorre anche [OSCURATO:SOCIETA], formulando cinque motivi, corredati di memoria; detto ricorso essendo successivo è da considerare incidentale. 8.Resiste ad entrambi i ricorsi [OSCURATO:PERSONA]. 9.La causa è stata trattata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 1 bis cod.proc.civ.

10. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]

11. Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2901, comma 1 e 2, cod.civ., per non avere il giudice a quo valutato i documenti nn. 3 e 4, depositati dall'esponente nel giudizio di primo grado, da cui sarebbe emerso che la società [OSCURATO:SOCIETA] aveva chiuso il bilancio d'esercizio con una perdita di euro 80.974,00, da sommare a quella di euro 456.685,00 risultanti dal bilancio d'esercizio precedente.

Tali ingenti perdite, in assenza di ricostituzione del capi- tale sociale da parte dei soci, avevano determinato la messa in liquidazione della società a partire dal 24 luglio 2008.

Pertanto, secondo la prospettazione della ricorrente, stante che la donazione impugnata non aveva prodotto alcuna dimi- nuzione del patrimonio di [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale avrebbe erronea- mente ritenuto ricorrenti i presupposti di cui all'art. 2901 cod.civ.

11.1. Altro errore imputato alla sentenza gravata è quello di aver ritenuto ricorrente l'eventus damni relativamente alla donazione del 32,5% del capitale sociale della CO.EL.

Anche a tal proposito, [OSCURATO:PERSONA] assume che il giudice a quo non abbia tenuto conto di alcune circostanze e, segnatamente, del fatto che, nel corso dell'assemblea straordinaria del 29 novembre 2007, era stato deliberato l'aumento del capitale sociale da euro 90.000,00 ad euro 250.000,00, mediante l'emissione di quote da offrire in sottoscrizione ai soci, in proporzione alle quote da ciascuno di essi possedute, ai sensi dell'art. 2481 bis cod.civ.

La ricorrente insiste con la tesi, già propugnata nel giudizio di merito, secondo cui la determinazione di aumento del capitale sociale aveva determinato una perdita di valore della quota della società CO.EL.

La Corte territoriale, ritenendo che «il valore delle quote in caso di aumento di capitale non sottoscritto dal socio non varia», si sarebbe posta in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, la quale - viene richiamata, a tal proposito la decisione n. 25005/2006 - chiarisce che il valore delle quote nel caso di formale incremento del capitale, cui non corrisponde una riduzione proporzionale della quota di partecipazione, si riduce, ove non si accompagni ad un effettivo incremento del patrimonio netto.

In par- ticolare, il valore positivo della quota di capitale sociale, cui la decisione impu- gnata ha fatto riferimento, dipenderebbe solo dalla sottoscrizione eseguita da [OSCURATO:PERSONA], la quale, come documentato, aveva, attingendo a risorse personali, effettuato un bonifico di euro 72.000,00: bonifico senza il quale la quota avrebbe perduto il valore iniziale; di qui la censura di insussistenza dell'eventus damni.

11.2. Il motivo non merita accoglimento.

Innanzitutto, va osservato che la tecnica argomentativa utilizzata non ha individuato il vizio cassatorio denunciato, cioè l'error iuris inerente alla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2901 cod.civ., il quale postula la individuazione di un errore del giudice di merito nella ricerca e nell'interpretazione della norma regolatrice del caso concreto ovvero nell'applicazione della norma stessa, una volta correttamente individuata ed interpretata.

La giurisprudenza di questa Corte è costante nel rilevare che il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o nell'affermazione erronea della esistenza o della inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione.

Non rientra, invece, nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità.

Una censura così argomentata è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. 30/12/2015, n. 26110; Cass. 13/10/2017, n. 124155; Cass.11/01/2016, n. 195).11.3.

Quand'anche si correggesse d'ufficio l'errore di sussunzione in cui è incorsa parte ricorrente, il motivo non potrebbe essere accolto, perché esso risulta comunque direttamente fattuale, in quanto complessivamente ed in ultima analisi ciò che ne sta alla base è, in massima parte, la sollecitazione ad una diversa valutazione di accertamenti che inequivocabilmente attengono a circostanze di fatto sottratte allo scrutinio di legittimità.

Si può discutere del se sia logico il ragionamento seguito dal giudice di me- rito, tenendo comunque conto che non si può chiedere a questa Corte di stabilire se il giudice di merito abbia proposto effettivamente la migliore ricostruzione possibile dei fatti né di condividerne la giustificazione, ma solo di verificare se la giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Cass. 17/06/2017, n.14098).

11.4. Ebbene, la ricorrente sovrappone ed oppone a quella della Corte una propria diversa valutazione di quanto ha costituito oggetto di accertamento da parte del giudice di merito, peraltro, confrontandosi in maniera del tutto parziale con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata, omettendo, cioè, il con- fronto con tutto ciò che verosimilmente non risultava strumentale a sorreggere la tesi ricostruttiva prospettata.

È assai significativo, proprio in tal senso, il fatto che sia stato del tutto pre- termesso ogni riferimento alla premessa con cui la sentenza impugnata ha af- frontato dichiaratamente - cfr. p. 8 - la verifica della sussistenza delle condizioni di legge per la revoca di tutti gli atti in contestazione, «in aggiunta agli altri elementi di riscontro specificamente evidenziati con riferimento a ciascun atto dispositivo», costituita dal «dato fattuale emerso in modo inconfutabile dagli atti di causa» dell'esistenza tra [OSCURATO:PERSONA], la figlia [OSCURATO:PERSONA] e Mas- simo Ferrarelli (rispettivamente, genero del primo, e marito della seconda), di cui gli atti di dismissione oggetto delle domande di revoca costituivano attua- zione.

11.5. Passando dal generale al particolare, non può che dichiararsi inammis- sibile la censura mossa alla sentenza impugnata di non avere esaminato i docu- menti nn. 3 e 4 che avrebbero dimostrato lo stato di dissesto della società [OSCURATO:SOCIETA], la cui quota di partecipazione pari a 38°/0 del capitale sociale [OSCURATO:PERSONA] aveva donato alla figlia.

A tal riguardo, al netto delle ulteriori ragioni di inam- missibilità rinvenienti dalla mancata osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 366 n. 6 cod.proc.civ., così come interpretati ed applicati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., soprattutto, Cass., Sez.

Un., 23/12/2019, n. 34469), la cen- sura non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale, pur non dando espressamente conto dell'esame dei documenti evocati da parte ricorrente - il giudice a quo non era, del resto, tenuto a farlo, perché il giudice non è obbligato a dar conto dell'esame di tutte le prove prodotte o acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, potendosi limitare ad esporre sinteticamente gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione e ad eviden- ziare, con motivazione logica e adeguata, le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo invece reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la so- luzione adottata e con l'iter argomentativo seguito (ex plurimis, cfr. Cass.04/12/2020, n. 27789) - dimostra di aver preso in considerazione l'argomento, ma di averlo ritenuto non convincente, perché non era credibile che la quota donata non avesse un valore positivo «in quanto tale circostanza è smentita dalla documentata circostanza (addotta e documentata dalla medesima appellante) secondo cui proprio dalla vendita coattiva di una quota minima della [OSCURATO:SOCIETA] (1%) il creditore ha, in corso di causa, trovato parziale soddisfazione».

Risulta evidente dunque che la censura mossa alla sentenza impugnata è del tutto scol- legata dalla motivazione della sentenza.

11.6. Quanto al profilo relativo alla sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale della società CO.EL. successivamente alla donazione che avrebbe deter- minato un aumento del valore delle quote, la Corte ha formulato due rationes decidendi: 1) con la prima ha ritenuto che il valore delle quote in caso di aumento di capitale non sottoscritto dal socio non varia affatto; 2) con la seconda ha affermato che sulle quote donate ad [OSCURATO:PERSONA], e da essa alienate, non era ipotizzabile alcuna esecuzione in quanto ormai le stesse erano al di fuori del patrimonio del debitore e della donataria.

Il fatto che parte ricorrente abbia aggredito solo una delle due rationes de- cidendi fa diventare priva di rilievo la censura, rendendo inutile il suo scrutinio.Costituisce ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per il quale l'impugnazione di una decisione basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l'uno dallo altro, e ciascuno, di per sé solo, idoneo a supportare il relativo dictum, per poter essere ravvisata meritevole di ingresso, deve risultare articolata in uno spettro di censure tale da investire, e da investire utilmente, tutti gli ordini di ragioni cennati, posto che la mancata critica di uno di questi o la relativa attitudine a resistere agli appunti mossigli comporterebbero che la decisione dovrebbe es- sere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, cen- surata e priverebbero il gravame dell'idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (Cass. 19/05/2021, n. 13595).

12. Con il secondo motivo la ricorrente rimprovera alla Corte d'Appello, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., la violazione e/o falsa appli- cazione dell'art. 2901, commi 1 e 2, cod.civ., per avere ritenuto sussistente l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 cod.civ. quanto alla donazione della quota del 32,5% del patrimonio della società [OSCURATO:SOCIETA].

La tesi rappresentata è che la Corte territoriale con una statuizione «preci- pitosa pronunciata con scarsa conoscenza degli atti di causa e in contrasto con le risultanze documentali» abbia presunto che [OSCURATO:PERSONA] fosse a cono- scenza che una delle tante società di cui il padre, con cui non intercorrevano buoni rapporti, era amministratore e titolare nel 2002 aveva contratto un finan- ziamento garantito con fideiussioni personali dal padre e da [OSCURATO:PERSONA].

12.1. Anche la formulazione di questo motivo presta il fianco alle critiche già evidenziate con riferimento al precedente mezzo impugnatorio.

12.2. Può aggiungersi a quanto già rilevato che la Corte territoriale ha rite- nuto - cfr. p. 11 - che l'insieme di una serie di elementi conducesse convincen- temente a ritenere la ricorrente consapevole del pregiudizio che gli atti dispositivi avrebbero arrecato alle ragioni creditorie di [OSCURATO:PERSONA]; in specie: il rapporto di parentela tra donante e donataria, la pluralità di donazioni fatte in favore della medesima aventi tutte ad oggetto partecipazioni sociali, due aventi la stessa data, la partecipazione del disponente e della beneficiaria al programma negoziale (definito accordo quadro), stipulato in data 15 novembre 2006,.

12.2.1. Ora, la ricorrente non ha nemmeno contestato il ragionamento pre- suntivo operato dalla Corte d'Appello, allo scopo di dimostrare che esso si era avvalso di circostanze non gravi, né precise né concordanti e che quindi avesse erroneamente sussunto, sotto la norma dell'art. 2729 cod.civ., fatti privi di quelle caratteristiche, incorrendo in una falsa applicazione della norma.

Si è limitata ad affermare, talvolta, in maniera del tutto assertiva - il riferimento è alla conflit- tualità dei rapporti familiari - che la decisione della Corte era stata frettolosa e non ponderata.

13. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, invocando l'art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., la mancata considerazione dell'eccezione di intervenuta cessazione della materia del contendere, anche con riguardo all'appello inciden- tale.

In particolare, la sentenza impugnata non avrebbe preso in esame l'ordi- nanza del 5 dicembre 2011, emessa dal Tribunale di Castrovillari, all'esito della procedura esecutiva n. 99/2008, depositata in sede di precisazione delle conclu- sioni, da cui risultava distribuita a favore di [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 102.021,97, oltre alle spese legali e di procedura, «per ricavato vendite in cu- stodia ammontante a complessivi euro 107.471,98 ed ulteriore deposito giudi- ziario afferente la vendita del deposito giudiziario della quota societaria della [OSCURATO:SOCIETA] quota pari all'1°/0 della partecipazione azionaria».

Poiché la domanda revocatoria formulata da [OSCURATO:PERSONA] era di euro 139.095,05, per effetto del decreto ingiuntivo del Tribunale di Firenze avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 37.855,01, del decreto ingiuntivo del Tribunale di Firenze per il pagamento della somma di euro 45.767,52 e di un terzo decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Firenze (di cui non si indica l'ammontare), per la ricor- rente avrebbe dovuto dichiararsi cessata la materia del contendere.

La Corte territoriale non avrebbe dovuto considerare la documentazione tardivamente prodotta da [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto ulteriori crediti sorti succes- sivamente al 3 agosto 2007, perché se [OSCURATO:PERSONA] era stata ritenuta responsabile ex art. 2043 cod.civ. per avere scientemente alienato un bene ri- cevuto in donazione dal padre, creando un danno in garanzia del creditore, tale consapevolezza non poteva farsi derivare da crediti non sussistenti all'epoca dei fatti.

13.1. Il motivo non può trovare accoglimento.

La premessa secondo cui la sentenza impugnata non avrebbe esaminato la eccezione di cessazione della materia del contendere - al netto dell'erronea ri- conduzione al vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ. - si scontra con quanto emerge dalla p. 7 della pronuncia per cui è causa che preliminar- mente ha deciso nel senso del rigetto della richiesta degli appellanti principali volta a conseguire la dichiarazione di cessata materia del contendere, perché dalla documentazione, compresa l'ordinanza del Tribunale di Castrovillari, non risultava provato l'integrale soddisfacimento delle ragioni di credito di [OSCURATO:PERSONA], sicché ha ritenuto persistente il suo interesse a conseguire la revoca degli atti pregiudizievoli della garanzia del credito.

Nella decisione non si fa rife- rimento ad eventuali ragioni di credito di [OSCURATO:PERSONA] successive alla data del 3 agosto 2007; la sentenza, come riferito, parla genericamente della docu- mentazione in atti.

Spettava alla parte ricorrente dedurre in che termini era stata sollevata la eccezione di cessazione della materia del contendere, dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] aveva versato in atti nuova documentazione relativa a sue pretese creditorie originate da fatti successivi al 3 agosto 2007, provare che era stata tempestivamente e ritualmente contestata la tardiva produzione e quindi l'inutilizzabilità di tale ulteriore documentazione.

In assenza di ciò, questa Corte non può far altro che rilevare che la censura presta il fianco ad un rilievo di novità delle questioni. sollevate, giacché i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d'appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (cfr., ex plurimis, Cass. 2/11/2018, n. 28060).

14. Con il quarto motivo la ricorrente imputa alla sentenza gravata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ., di non avere considerato l'ordinanza del Tribunale di Castrovillari ed ignorato l'eccezione di intervenuta cessazione della materia del contendere.

La statuizione della sentenza impugnata, limitan- dosi ad escludere che dalla ordinanza evocata risultasse provato l'integrale sod- disfacimento delle ragioni creditorie di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe errato nel non dare conto del contenuto della ordinanza.

14.1. Anche senza considerare che il vizio denunciato avrebbe richiesto un confronto con la preclusione processuale di cui all'art. 348 ter ult. comma cod.proc.civ., allo scopo di dimostrare eventualmente la diversità delle ragioni di fatto poste a fondamento della decisione di primo grado con quelle poste a base della sentenza di rigetto del gravame, che non sono stati soddisfatti gli oneri di allegazione gravanti su chi invochi l'omesso esame di un fatto decisivo, assume carattere risolutivo ed assorbente la constatazione che la sentenza im- pugnata ha dato prova di avere preso in considerazione l'ordinanza del Tribunale di Castrovillari, salvo ritenerla non idonea a determinare la cessazione della ma- teria del contendere.

L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della de- cisione ha un orizzonte circoscritto, in quanto il sindacato demandato a questa Corte non concerne l'esistenza di un logico e complessivo apparato argomenta- tivo sui vari punti della decisione impugnata, non potendo oramai verificare l'a- deguatezza o l'inconferenza fattuale delle argomentazioni di cui il giudice di me- rito si sia avvalso per formare il proprio convincimento (Cass. 22/11/2018, n. 30182).

La censura, dunque, è inammissibile.

15. Con il quinto ed ultimo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod.proc.civ., 132, comma 2, n. 4 cod.proc.civ. e 118 disp. att. codice civile, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod.proc.civ., per insufficiente enunciazione dei motivi di diritto sui quali si è basata la pronun- cia.

Segnatamente, la sentenza avrebbe reso una motivazione meramente ap- parente, difettosa di una concreta disamina dell'iter logico giuridico che ha giu- stificato l'accoglimento della domanda ex art. 2901 cod.civ., essendosi limitata ad una acritica adesione alla sentenza di primo grado, inidonea a giustificare il proprio convincimento circa la ricorrenza dell'eventus damni, come dedotto con il primo motivo di ricorso, e la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto per la dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo oneroso.

15.1. Il motivo è infondato.

L'ambito di rilevanza del vizio di motivazione si è notevolmente ridotto per volontà del legislatore.

A tale vizio è stato ricondotto, ex art. 12 prel., al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, nel senso che è ri- levante solo quel vizio che si concreti nella violazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali ex art. 111 Cost., come attuato in via ordinaria dall'art. 132 n. 4 c.p.c., con conseguente riferibilità del vizio non più alle ipotesi di insufficienza di motivazione - che è quanto sembra lamentare parte ricorrente quando deduce l'insufficiente enunciazione dei motivi di diritto su cui si basa la pronuncia - ma soltanto a quelle di inesistenza della medesima, in quanto rive- latrice dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discus- sione tra le parti; in maniera tale che il vizio motivazione si restringe a quello di violazione di legge, quest'ultima indicata proprio nel suddetto art. 132 c.p.c., che impone al giudice di redigere la sentenza indicando la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

L'individuazione delle ipotesi di inesistenza della motivazione, considerate a tal punto radicali da determinare la nullità della sentenza, non tanto in senso fisico o documentale, ma anche logico funzionale, si traducono in un giudizio di inesistenza della motivazione che pur materialmente esistente, risulta connotata da mera apparenza, dal contrasto ir- riducibile tra affermazioni inconciliabili, da un ragionamento perplesso ed obiet- tivamente incomprensibile.

In tali casi la motivazione risulta talmente carente o incoerente da non poterla individuare come giustificazione o ragione del decisum e, perciò soltanto, si risolve in una non-motivazione su una questione decisiva, il cui esame viene pertanto omesso.

Non rileva, invece, l'omissione di un fatto storico, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e che abbia carattere de- cisivo; tantomeno può rilevare l'omesso esame di elementi istruttori, allor- quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in consi- derazione dal giudice.

Il vizio deve comunque risultare dal testo del provvedi- mento impugnato sì da comportare la nullità di esso, mentre al compito asse- gnato alla Corte di Cassazione resta estranea una verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti, la quale implica un raffronto tra le ragioni del decidere adottate espresse della sentenza impugnata e le risul- tanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito (Cass., Sez.

Un., 07/04/2014, n. 1053).

Infatti, è denunciabile in cassazione solo l'ano- malia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente ri- levante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione per- plessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del sem- plice difetto di "sufficienza" della motivazione.

Cass., Sez.

Un., 7/04/2014, n. 8053 e 8054.

Non può dunque ammettersi una censura che investa la motiva- zione della sentenza impugnata, traendo argomenti dal confronto tra la motiva- zione e le risultanze processuali, come preteso dalla parte ricorrente.

Né, come già si è detto, può essere utilizzato il difetto di motivazione come mezzo per lamentare la pretermissione di elementi istruttori o la loro errata va- lutazione.

Infine, va rilevato che al Giudice d'Appello non è precluso motivare per rela- tionem, ma gli è imposto di esprimere un autonomo processo deliberativo e di non omettere un esame critico motivi di gravame (Cass. 20/08/2021, n. 23260): obblighi che sono stati assolti dalla Corte territoriale.

E' appena il caso di aggiun- gere che il vizio di nullità della sentenza per motivazione per relationem può essere denunciato, in ossequio alle prescrizioni di cui all'art. 366 n. 6 cod.proc.civ., identificando il tenore della motivazione del primo giudice specifi- camente condivisa dal giudice di appello nonché le critiche ad essa mosse con l'atto di gravame, che è necessario individuare per evidenziare che, con la resa motivazione il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali (Cass. 10/07/2020, n.14805): onere neppure assolto nel caso di specie.Ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]

16. Con il primo motivo la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2901, comma 1 e 2, cod.civ., per avere la sentenza impu- gnata confermato quella di prime cure quanto alla sussistenza di tutte le condi- zioni richieste dall'art. 2901 cod.civ. per la dichiarazione di inefficacia relativa all'atto oneroso dispositivo; in particolare, in ordine alla ricorrenza dell'eventus damni, la sentenza impugnata ha ritenuto sufficiente la mera variazione quanti- tativa del patrimonio del debitore, determinata dalla sostituzione di un bene ag- gredibile con un altro più facilmente occultabile, come il denaro ricavato dalla vendita, ma secondo la ricorrente avrebbe sbagliato, perché dall'ordinanza del 5 dicembre 2011 emessa dal Tribunale di Castrovillari, depositata in sede di pre- cisazione delle conclusioni, emergeva a favore di [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 64.309,16 da imputare al soddisfo delle somme indicate quale credito precettato posto a base della procedura esecutiva oltre agli interessi legali, quella di euro 37.712,8 da imputare ad interessi legali maturati sino alla data odierna ed a parziale soddisfo della sorte capitale da detrarre dalla somma com- plessiva di euro 113.745,27, inoltre al momento della cessione, oggetto della domanda di cui all'art. 2901 cod.civ., [OSCURATO:PERSONA] era titolare del 23,5% del capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA].

Del 40% del capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA] e dell'1°/0 del capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA], quindi, di un patrimonio idoneo a garantire le ragioni del creditore.

In aggiunta, la ricorrente si trovava in uno stato di gravissimo dissesto finanziario, tanto che l'atto di disposizione era fina- lizzato al pagamento dei debiti scaduti contratti da [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nell'interesse della società, di cui la ricorrente stila un elenco alle pp. 8-10 del ricorso.

La tesi della società [OSCURATO:SOCIETA] è che se la Corte territoriale avesse tenuto conto di tali debiti del disponente avrebbe individuato nella cessione delle quote della [OSCURATO:PERSONA] un mezzo per procedere alla loro estinzione e, applicando la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'adempimento di un debito scaduto non è assoggettabile a domanda revocatoria, così come non lo è l'alienazione di un bene, allo scopo di utilizzare il corrispettivo per l'estinzione anche parziale di un debito scaduto, avrebbe dovuto rigettare la domanda revocatoria, per ca- renza dei presupposti.

16.1. La scelta di argomentare la violazione dell'art. 2901 cod.civ. attraverso il richiamo alle risultanze di causa espone il mezzo cassatorio qui scrutinato agli stessi rilievi formulati supra sub § 11 e sue sotto articolazioni.

Non solo: la sostanza delle censure si risolve in una richiesta di rivalutazione di talune circostanze fattuali allo scopo di ottenere un diverso esito della deci- sione.

Il che è contrastante con i caratteri e con le finalità del giudizio di cassa- zione che non può essere trasformato surrettiziamente in un terzo grado di me- rito.

Peraltro, le censure mosse alla sentenza impugnata neppure si confrontano con le numerose argomentazioni addotte a sostegno della statuizione di accogli- mento della domanda revocatoria: a cominciare dalla premessa, cioè dalla rite- nuta ricorrenza di un programma negoziale preciso intercorso tra padre e figlia Nustrini e [OSCURATO:PERSONA], cui gli atti, poi raggiunti da domanda revocatoria, erano volti a dare attuazione (pp.- 7-8 della sentenza), per poi aggiungere che la società ceduta non era affatto in stato di dissesto finanziario, che non vi era prova che le altre partecipazioni azionarie detenute dal disponente costituissero idonea garanzia patrimoniale, anche in considerazione che la titolarità dell'1°/0 della società [OSCURATO:SOCIETA] - peraltro oggetto di azione esecutiva mentre si celebrava il giudizio - non si era dimostrata sufficiente a soddisfare per intero il credito di [OSCURATO:PERSONA].

17. Con il secondo motivo la ricorrente imputa alla sentenza gravata la vio- lazione e falsa applicazione dell'art. 2901, commi 1 e 2, cod.civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., per quanto alla ritenuta sussistenza del consilium fraudis con riferimento all'atto stipulato 1'8 maggio 2007.

Alla sentenza impugnata si rimprovera di avere fatto ricorso a principi inter- pretativi astratti e di non aver tenuto conto delle concrete circostanze in cui era avvenuta la cessione né del fatto che [OSCURATO:PERSONA] non era legato al dispo- nente da un rapporto di parentela, ma solo di affinità e che [OSCURATO:PERSONA] aveva un rapporto conflittuale con il padre.

In particolare, la Corte territoriale non avrebbe dovuto ritenere provato che [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza che la società [OSCURATO:SOCIETA] di cui [OSCURATO:PERSONA] era amministratore, avesse un contratto di finanziamento in essere con la Banca del Mugello e che avesse pre- stato fideiussione nei confronti dell'istituto creditizio insieme con [OSCURATO:PERSONA]- rabini, né che la società [OSCURATO:SOCIETA] si sarebbe resa inadempiente e che, nono- stante il finanziamento fosse assistito da garanzie reali, [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe addossato il debito, maturando un credito a titolo di regresso nei con- fronti di [OSCURATO:PERSONA].

Anche questo motivo, in realtà, si limita a postulare ricostruzioni alternative sul piano del merito; impingendo nel fatto e sollecitando un diverso apprezza- mento delle risultanze istruttorie va incontro ad una dichiarazione di inammissi- bilità.

17. Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia la mancata considera- zione dell'intervenuta cessazione della materia del contendere in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ., perché l'atto di citazione di [OSCURATO:PERSONA] aveva ad oggetto un credito di euro 139.095,05, a seguito di tre decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Firenze, ma quando era avvenuta la cessione delle quote dell'[OSCURATO:PERSONA] era stato notificato solo il primo di detti decreti ingiuntivi per l'importo di euro 37.855,01, per metà del quale era obbligato Er- mete Nustrini, e, considerato che l'ordinanza del Tribunale di Castrovillari aveva distribuito a [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 102.021,97, la Corte avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere.

Il motivo non può essere accolto.

Non solo la Corte territoriale ha preso in considerazione la domanda di ces- sazione della materia del contendere, rigettandola, ma la motivazione della Corte territoriale non viene neppure presa in considerazione dalla società [OSCURATO:SOCIETA] che introduce argomenti, la cessione delle quote dell'[OSCURATO:PERSONA], che non sono menzionati dalla sentenza impugnata e che, indipendentemente dalla loro con- ducenza, la ricorrente non dimostra di avere sottoposto allo scrutinio della Corte territoriale.

Il che rende la censura inammissibile per novità (Cass. 2/11/2018, n. 28060).

18. Con il quarto motivo è lamentata la mancata considerazione dell'ecce- zione di intervenuta cessazione della materia del contendere in relazione all'art.360, comma 1, n. 5 cod.proc.civ., in ragione del parziale soddisfacimento delle ragioni creditorie di [OSCURATO:PERSONA], in forza dell'ordinanza del Tribunale di Castrovillari.

La Corte territoriale non avrebbe esaminato l'eccezione proces- suale, limitandosi a rigettare la richiesta di dichiarare cessata la materia del con- tendere per il difetto di prova che tutte le aspettative creditorie del debitore fossero state soddisfatte.

19. Con il quinto ed ultimo motivo dedotta la violazione degli artt. 112 cod.proc.civ., 132, comma 2, n. 4 cod.proc.civ. e 118 disp.att. al codice civile, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 cod.proc.civ., per avere basato su una motivazione meramente apparente la statuizione relativa alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2901 cod.civ.

20. I motivi quarto e quinto hanno lo stesso contenuto del quarto e quinto motivo del ricorso principale e ne condividono la sorte (cfr. supra § 14 e 15 e relative sotto articolazioni).

21. In definitiva, il ricorso principale e quello incidentale sono rigettati.

22. Nulla deve essere liquidato per le spese q`la ricorrente principale e la ricorrente incidentale.

23. Sia la ricorrente principale che la società ricorrente incidentale sono con- dannate a pagare le spese di lite nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella misura indicata nel dispositivo.

24. Seguendo l'insegnamento di Cass., Sez.

Un., 20/02/2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di entrambe le ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispon- dere per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

PQM La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale.

Condanna la ricor- rente principale e quella incidentale al pagamento delle spese a favore della parte controricorrente, liquidandole, a carico di ciascuna, in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorso iscritto al n. R.G. 21238-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso lo Studio :fl quest'ultimo, Via DONATELLO, 75; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROITH :-,-ressn lo Studio del Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], Via [OSCURATO:PERSONA], i 7 ; - controricorrente P:2 1 ) e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] -intimato - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'amministratore unico e legale racpre- sentante [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso lo Studi° di quest'ultimo via DONATELLO, 75 - ricorrente incidentale e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso lo Studio di quest'ultimo, Via DONATELLO, 75; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA]' CUFFARO e dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma presso lo Studio del Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], Via [OSCURATO:PERSONA], e contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza n. 3763/2017 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 7/06/2017. Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 13 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], la figlia, nonché [OSCURATO:SOCIETA], e, afferman- dosi creditore in via di regresso, ex art. 1954 cod.civ., di [OSCURATO:PERSONA], in quanto cofideiussore per il mutuo contratto dalla società [OSCURATO:SOCIETA] nei con- fronti della Banca del [OSCURATO:PERSONA] S.c.r.I., chiedeva che venis- sero dichiarati inefficaci nei suoi confronti, ex art. 2901 cod.civ.: i) l'atto con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva donato alla figlia Alessandra, in data 1 marzo 2006, il 17% della partecipazione nella società [OSCURATO:PERSONA] SRL e quello successivo con cui la donataria aveva disposto a titolo di liberalità della stessa partecipazione a favore del marito [OSCURATO:PERSONA], il quale l'aveva poi trasfe- rita a titolo oneroso a [OSCURATO:PERSONA]; ii)il contratto di donazione stipulato a favore di [OSCURATO:PERSONA], in data 3 agosto 2008, con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto la quota del 32,5% di partecipazione nella società [OSCURATO:SOCIETA], con domanda di restituzione del corri- spettivo che la donataria aveva ricavato dalla successiva vendita a [OSCURATO:PERSONA]- zionna; iii) la donazione a favore di [OSCURATO:PERSONA], del 3 agosto 2007, avente ad oggetto la quota del 38% di partecipazione nella società [OSCURATO:SOCIETA]; iv) il contratto stipulato, in data 8 maggio 2007, di cessione alla società [OSCURATO:SOCIETA] dell'intero capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] SRL. 2.11 Tribunale, con la sentenza n. 21943/2011, dichiarava inefficaci: i) l'atto di donazione delle quote pari al 38% della società [OSCURATO:SOCIETA] e condannava Alessan- dra Nustrini a restituire la somma di euro 49.586,00, oltre a interessi e rivalu- tazione; ii) l'atto di cessione alla [OSCURATO:SOCIETA] del 100% del capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la domanda avente ad oggetto l'atto di donazione delle quote di partecipazione nella società [OSCURATO:PERSONA], perché quelle quote erano state donate da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], suo marito, e da quest'ultimo vendute a [OSCURATO:PERSONA] in data 13 giugno 2008; rigettava tutte le altre domande e regolava le spese di lite e di CTU. 3.Sia la società [OSCURATO:SOCIETA] che [OSCURATO:PERSONA] impugnavano la suddetta decisione dinanzi alla Corte d'Appello di Roma. 3.1. In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] assumeva l'inesistenza dell'even- tus damni, richiesto dall'art. 2901 cod.civ., essendo, a suo avviso, emerso che [OSCURATO:PERSONA] aveva altre partecipazioni societarie che avrebbero potuto offrire idonea garanzia del credito ed essendo la società ceduta - la società [OSCURATO:PERSONA] - in stato di predecozione, osservava che il giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto ricorrente la scientia damni, ravvisandola in capo all'am- ministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], sulla base della mera esistenza di un vincolo di affinità di carattere aspramente conflittuale con [OSCURATO:PERSONA], omettendo di considerare che [OSCURATO:PERSONA] godeva di garanzie, anche reali, e che il corrispettivo della cessione era stato integralmente destinato al pagamento dei debiti della società ceduta e di quelli personali dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. Aggiungeva che, a seguito del fruttuoso esperimento delle azioni esecutive da parte di [OSCURATO:PERSONA], dinanzi al Tribunale di Castro- villari, il credito di quest'ultimo doveva considerarsi soddisfatto. 3.2. [OSCURATO:PERSONA] deduceva che il Tribunale aveva errato nel rite- nere sussistenti i requisiti richiesti per dichiarare inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c, la donazione del 32,5% del capitale sociale della CO.EL. e del 38% del capi- tale sociale della [OSCURATO:SOCIETA] e rilevava la carenza di interesse ad agire per so- pravvenuta cessazione della materia del contendere in ragione dell'estinzione del credito del procedente, il quale aveva con successo intrapreso azione esecu- tiva dinanzi al Tribunale di Castrovillari, e chiedeva, ex art. 210 cod.proc.civ., che la Corte territoriale disponesse l'esibizione della documentazione relativa a detta procedura. 4.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello incidentale, con cui chiedeva la con- danna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro 112.500,00 per l'atto di donazione del 32,5% della partecipazione alla società CO.EL. 5. La Corte territoriale, riuniti gli appelli, con la sentenza n. 3763/2017, resa pubblica il 7 giugno 2017, ha rigettato la richiesta di dichiarazione di cessata materia del contendere, atteso che, dalla documentazione in atti, compresa l'or- dinanza del Tribunale di Castrovillari, non risultava provato che le ragioni di cre- dito di [OSCURATO:PERSONA] fossero state integralmente soddisfatte. 5.1. Ha preliminarmente rilevato che: i) tra [OSCURATO:PERSONA], la figlia Alessandra e il genero [OSCURATO:PERSONA], amministratore della [OSCURATO:SOCIETA], era stato stipulato, in data 15 novembre 2006, un negozio giuridico, definito un ac- cordo quadro, il quale prevedeva il trasferimento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dei suoi beni alla [OSCURATO:SOCIETA] (società amministrata dal genero) ed alla figlia Ales- sandra a fronte dell'obbligo della figlia e del genero di corrispondergli un vitalizio annuale; il) tutte le azioni intraprese da [OSCURATO:PERSONA] avevano ad oggetto gli atti esecutivi del suddetto programma negoziale. 5.2. Ha, quindi, rigettato gli appelli di [OSCURATO:PERSONA] e della società [OSCURATO:SOCIETA], ritenendo corretto il ragionamento del Tribunale sia quanto alla ricor- renza del consilium fraudis per la revocazione degli atti a titolo oneroso - stante che essendo il credito anteriore rispetto all'atto dispositivo era sufficiente la con- sapevolezza di recare pregiudizio, desumibile, anche in via presuntiva dai rap- porti di parentela tra le parti, dai plurimi atti intercorsi tra il disponente e Mas- simo Ferrarelli e la figlia e tra la figlia e [OSCURATO:PERSONA], dal programma ne- goziale sussistente tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -; sia quanto alla revoca delle donazioni - atteso che le stesse avevano privato il donante di beni di valore consistente e che nessun rilievo in senso contrario poteva attribuirsi all'aumento di capitale della società ... deliberato dopo la do- nazione, così motivando: «perché il valore delle quote in caso di aumento di capitale non sottoscritto dal soci non varia affatto e perché sulle quote donate ad [OSCURATO:PERSONA] e da essa alienate non è ipotizzabile alcuna esecuzione in quanto ormai le stesse sono al di fuori del patrimonio del debitore e della dona- taria» -. 5.3. Ha accolto l'appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e, in parziale riforma della decisione di prime cure, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pa- gamento di euro 112.500,00 a suo favore. 6.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della suddetta decisione, for- mulando cinque motivi, illustrati con memoria. 7.Ricorre anche [OSCURATO:SOCIETA], formulando cinque motivi, corredati di memoria; detto ricorso essendo successivo è da considerare incidentale. 8.Resiste ad entrambi i ricorsi [OSCURATO:PERSONA]. 9.La causa è stata trattata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 1 bis cod.proc.civ. 10. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 11. Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2901, comma 1 e 2, cod.civ., per non avere il giudice a quo valutato i documenti nn. 3 e 4, depositati dall'esponente nel giudizio di primo grado, da cui sarebbe emerso che la società [OSCURATO:SOCIETA] aveva chiuso il bilancio d'esercizio con una perdita di euro 80.974,00, da sommare a quella di euro 456.685,00 risultanti dal bilancio d'esercizio precedente. Tali ingenti perdite, in assenza di ricostituzione del capi- tale sociale da parte dei soci, avevano determinato la messa in liquidazione della società a partire dal 24 luglio 2008. Pertanto, secondo la prospettazione della ricorrente, stante che la donazione impugnata non aveva prodotto alcuna dimi- nuzione del patrimonio di [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale avrebbe erronea- mente ritenuto ricorrenti i presupposti di cui all'art. 2901 cod.civ. 11.1. Altro errore imputato alla sentenza gravata è quello di aver ritenuto ricorrente l'eventus damni relativamente alla donazione del 32,5% del capitale sociale della CO.EL. Anche a tal proposito, [OSCURATO:PERSONA] assume che il giudice a quo non abbia tenuto conto di alcune circostanze e, segnatamente, del fatto che, nel corso dell'assemblea straordinaria del 29 novembre 2007, era stato deliberato l'aumento del capitale sociale da euro 90.000,00 ad euro 250.000,00, mediante l'emissione di quote da offrire in sottoscrizione ai soci, in proporzione alle quote da ciascuno di essi possedute, ai sensi dell'art. 2481 bis cod.civ. La ricorrente insiste con la tesi, già propugnata nel giudizio di merito, secondo cui la determinazione di aumento del capitale sociale aveva determinato una perdita di valore della quota della società CO.EL. La Corte territoriale, ritenendo che «il valore delle quote in caso di aumento di capitale non sottoscritto dal socio non varia», si sarebbe posta in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, la quale - viene richiamata, a tal proposito la decisione n. 25005/2006 - chiarisce che il valore delle quote nel caso di formale incremento del capitale, cui non corrisponde una riduzione proporzionale della quota di partecipazione, si riduce, ove non si accompagni ad un effettivo incremento del patrimonio netto. In par- ticolare, il valore positivo della quota di capitale sociale, cui la decisione impu- gnata ha fatto riferimento, dipenderebbe solo dalla sottoscrizione eseguita da [OSCURATO:PERSONA], la quale, come documentato, aveva, attingendo a risorse personali, effettuato un bonifico di euro 72.000,00: bonifico senza il quale la quota avrebbe perduto il valore iniziale; di qui la censura di insussistenza dell'eventus damni. 11.2. Il motivo non merita accoglimento. Innanzitutto, va osservato che la tecnica argomentativa utilizzata non ha individuato il vizio cassatorio denunciato, cioè l'error iuris inerente alla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2901 cod.civ., il quale postula la individuazione di un errore del giudice di merito nella ricerca e nell'interpretazione della norma regolatrice del caso concreto ovvero nell'applicazione della norma stessa, una volta correttamente individuata ed interpretata. La giurisprudenza di questa Corte è costante nel rilevare che il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o nell'affermazione erronea della esistenza o della inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra, invece, nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità. Una censura così argomentata è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. 30/12/2015, n. 26110; Cass. 13/10/2017, n. 124155; Cass.11/01/2016, n. 195).11.3. Quand'anche si correggesse d'ufficio l'errore di sussunzione in cui è incorsa parte ricorrente, il motivo non potrebbe essere accolto, perché esso risulta comunque direttamente fattuale, in quanto complessivamente ed in ultima analisi ciò che ne sta alla base è, in massima parte, la sollecitazione ad una diversa valutazione di accertamenti che inequivocabilmente attengono a circostanze di fatto sottratte allo scrutinio di legittimità. Si può discutere del se sia logico il ragionamento seguito dal giudice di me- rito, tenendo comunque conto che non si può chiedere a questa Corte di stabilire se il giudice di merito abbia proposto effettivamente la migliore ricostruzione possibile dei fatti né di condividerne la giustificazione, ma solo di verificare se la giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Cass. 17/06/2017, n.14098). 11.4. Ebbene, la ricorrente sovrappone ed oppone a quella della Corte una propria diversa valutazione di quanto ha costituito oggetto di accertamento da parte del giudice di merito, peraltro, confrontandosi in maniera del tutto parziale con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata, omettendo, cioè, il con- fronto con tutto ciò che verosimilmente non risultava strumentale a sorreggere la tesi ricostruttiva prospettata. È assai significativo, proprio in tal senso, il fatto che sia stato del tutto pre- termesso ogni riferimento alla premessa con cui la sentenza impugnata ha af- frontato dichiaratamente - cfr. p. 8 - la verifica della sussistenza delle condizioni di legge per la revoca di tutti gli atti in contestazione, «in aggiunta agli altri elementi di riscontro specificamente evidenziati con riferimento a ciascun atto dispositivo», costituita dal «dato fattuale emerso in modo inconfutabile dagli atti di causa» dell'esistenza tra [OSCURATO:PERSONA], la figlia [OSCURATO:PERSONA] e Mas- simo Ferrarelli (rispettivamente, genero del primo, e marito della seconda), di cui gli atti di dismissione oggetto delle domande di revoca costituivano attua- zione. 11.5. Passando dal generale al particolare, non può che dichiararsi inammis- sibile la censura mossa alla sentenza impugnata di non avere esaminato i docu- menti nn. 3 e 4 che avrebbero dimostrato lo stato di dissesto della società [OSCURATO:SOCIETA], la cui quota di partecipazione pari a 38°/0 del capitale sociale [OSCURATO:PERSONA] aveva donato alla figlia. A tal riguardo, al netto delle ulteriori ragioni di inam- missibilità rinvenienti dalla mancata osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 366 n. 6 cod.proc.civ., così come interpretati ed applicati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., soprattutto, Cass., Sez. Un., 23/12/2019, n. 34469), la cen- sura non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale, pur non dando espressamente conto dell'esame dei documenti evocati da parte ricorrente - il giudice a quo non era, del resto, tenuto a farlo, perché il giudice non è obbligato a dar conto dell'esame di tutte le prove prodotte o acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, potendosi limitare ad esporre sinteticamente gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione e ad eviden- ziare, con motivazione logica e adeguata, le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo invece reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la so- luzione adottata e con l'iter argomentativo seguito (ex plurimis, cfr. Cass.04/12/2020, n. 27789) - dimostra di aver preso in considerazione l'argomento, ma di averlo ritenuto non convincente, perché non era credibile che la quota donata non avesse un valore positivo «in quanto tale circostanza è smentita dalla documentata circostanza (addotta e documentata dalla medesima appellante) secondo cui proprio dalla vendita coattiva di una quota minima della [OSCURATO:SOCIETA] (1%) il creditore ha, in corso di causa, trovato parziale soddisfazione». Risulta evidente dunque che la censura mossa alla sentenza impugnata è del tutto scol- legata dalla motivazione della sentenza. 11.6. Quanto al profilo relativo alla sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale della società CO.EL. successivamente alla donazione che avrebbe deter- minato un aumento del valore delle quote, la Corte ha formulato due rationes decidendi: 1) con la prima ha ritenuto che il valore delle quote in caso di aumento di capitale non sottoscritto dal socio non varia affatto; 2) con la seconda ha affermato che sulle quote donate ad [OSCURATO:PERSONA], e da essa alienate, non era ipotizzabile alcuna esecuzione in quanto ormai le stesse erano al di fuori del patrimonio del debitore e della donataria. Il fatto che parte ricorrente abbia aggredito solo una delle due rationes de- cidendi fa diventare priva di rilievo la censura, rendendo inutile il suo scrutinio.Costituisce ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per il quale l'impugnazione di una decisione basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l'uno dallo altro, e ciascuno, di per sé solo, idoneo a supportare il relativo dictum, per poter essere ravvisata meritevole di ingresso, deve risultare articolata in uno spettro di censure tale da investire, e da investire utilmente, tutti gli ordini di ragioni cennati, posto che la mancata critica di uno di questi o la relativa attitudine a resistere agli appunti mossigli comporterebbero che la decisione dovrebbe es- sere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, cen- surata e priverebbero il gravame dell'idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (Cass. 19/05/2021, n. 13595). 12. Con il secondo motivo la ricorrente rimprovera alla Corte d'Appello, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., la violazione e/o falsa appli- cazione dell'art. 2901, commi 1 e 2, cod.civ., per avere ritenuto sussistente l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 cod.civ. quanto alla donazione della quota del 32,5% del patrimonio della società [OSCURATO:SOCIETA]. La tesi rappresentata è che la Corte territoriale con una statuizione «preci- pitosa pronunciata con scarsa conoscenza degli atti di causa e in contrasto con le risultanze documentali» abbia presunto che [OSCURATO:PERSONA] fosse a cono- scenza che una delle tante società di cui il padre, con cui non intercorrevano buoni rapporti, era amministratore e titolare nel 2002 aveva contratto un finan- ziamento garantito con fideiussioni personali dal padre e da [OSCURATO:PERSONA]. 12.1. Anche la formulazione di questo motivo presta il fianco alle critiche già evidenziate con riferimento al precedente mezzo impugnatorio. 12.2. Può aggiungersi a quanto già rilevato che la Corte territoriale ha rite- nuto - cfr. p. 11 - che l'insieme di una serie di elementi conducesse convincen- temente a ritenere la ricorrente consapevole del pregiudizio che gli atti dispositivi avrebbero arrecato alle ragioni creditorie di [OSCURATO:PERSONA]; in specie: il rapporto di parentela tra donante e donataria, la pluralità di donazioni fatte in favore della medesima aventi tutte ad oggetto partecipazioni sociali, due aventi la stessa data, la partecipazione del disponente e della beneficiaria al programma negoziale (definito accordo quadro), stipulato in data 15 novembre 2006,. 12.2.1. Ora, la ricorrente non ha nemmeno contestato il ragionamento pre- suntivo operato dalla Corte d'Appello, allo scopo di dimostrare che esso si era avvalso di circostanze non gravi, né precise né concordanti e che quindi avesse erroneamente sussunto, sotto la norma dell'art. 2729 cod.civ., fatti privi di quelle caratteristiche, incorrendo in una falsa applicazione della norma. Si è limitata ad affermare, talvolta, in maniera del tutto assertiva - il riferimento è alla conflit- tualità dei rapporti familiari - che la decisione della Corte era stata frettolosa e non ponderata. 13. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, invocando l'art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., la mancata considerazione dell'eccezione di intervenuta cessazione della materia del contendere, anche con riguardo all'appello inciden- tale. In particolare, la sentenza impugnata non avrebbe preso in esame l'ordi- nanza del 5 dicembre 2011, emessa dal Tribunale di Castrovillari, all'esito della procedura esecutiva n. 99/2008, depositata in sede di precisazione delle conclu- sioni, da cui risultava distribuita a favore di [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 102.021,97, oltre alle spese legali e di procedura, «per ricavato vendite in cu- stodia ammontante a complessivi euro 107.471,98 ed ulteriore deposito giudi- ziario afferente la vendita del deposito giudiziario della quota societaria della [OSCURATO:SOCIETA] quota pari all'1°/0 della partecipazione azionaria». Poiché la domanda revocatoria formulata da [OSCURATO:PERSONA] era di euro 139.095,05, per effetto del decreto ingiuntivo del Tribunale di Firenze avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 37.855,01, del decreto ingiuntivo del Tribunale di Firenze per il pagamento della somma di euro 45.767,52 e di un terzo decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Firenze (di cui non si indica l'ammontare), per la ricor- rente avrebbe dovuto dichiararsi cessata la materia del contendere. La Corte territoriale non avrebbe dovuto considerare la documentazione tardivamente prodotta da [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto ulteriori crediti sorti succes- sivamente al 3 agosto 2007, perché se [OSCURATO:PERSONA] era stata ritenuta responsabile ex art. 2043 cod.civ. per avere scientemente alienato un bene ri- cevuto in donazione dal padre, creando un danno in garanzia del creditore, tale consapevolezza non poteva farsi derivare da crediti non sussistenti all'epoca dei fatti. 13.1. Il motivo non può trovare accoglimento. La premessa secondo cui la sentenza impugnata non avrebbe esaminato la eccezione di cessazione della materia del contendere - al netto dell'erronea ri- conduzione al vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ. - si scontra con quanto emerge dalla p. 7 della pronuncia per cui è causa che preliminar- mente ha deciso nel senso del rigetto della richiesta degli appellanti principali volta a conseguire la dichiarazione di cessata materia del contendere, perché dalla documentazione, compresa l'ordinanza del Tribunale di Castrovillari, non risultava provato l'integrale soddisfacimento delle ragioni di credito di [OSCURATO:PERSONA], sicché ha ritenuto persistente il suo interesse a conseguire la revoca degli atti pregiudizievoli della garanzia del credito. Nella decisione non si fa rife- rimento ad eventuali ragioni di credito di [OSCURATO:PERSONA] successive alla data del 3 agosto 2007; la sentenza, come riferito, parla genericamente della docu- mentazione in atti. Spettava alla parte ricorrente dedurre in che termini era stata sollevata la eccezione di cessazione della materia del contendere, dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] aveva versato in atti nuova documentazione relativa a sue pretese creditorie originate da fatti successivi al 3 agosto 2007, provare che era stata tempestivamente e ritualmente contestata la tardiva produzione e quindi l'inutilizzabilità di tale ulteriore documentazione. In assenza di ciò, questa Corte non può far altro che rilevare che la censura presta il fianco ad un rilievo di novità delle questioni. sollevate, giacché i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d'appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (cfr., ex plurimis, Cass. 2/11/2018, n. 28060). 14. Con il quarto motivo la ricorrente imputa alla sentenza gravata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ., di non avere considerato l'ordinanza del Tribunale di Castrovillari ed ignorato l'eccezione di intervenuta cessazione della materia del contendere. La statuizione della sentenza impugnata, limitan- dosi ad escludere che dalla ordinanza evocata risultasse provato l'integrale sod- disfacimento delle ragioni creditorie di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe errato nel non dare conto del contenuto della ordinanza. 14.1. Anche senza considerare che il vizio denunciato avrebbe richiesto un confronto con la preclusione processuale di cui all'art. 348 ter ult. comma cod.proc.civ., allo scopo di dimostrare eventualmente la diversità delle ragioni di fatto poste a fondamento della decisione di primo grado con quelle poste a base della sentenza di rigetto del gravame, che non sono stati soddisfatti gli oneri di allegazione gravanti su chi invochi l'omesso esame di un fatto decisivo, assume carattere risolutivo ed assorbente la constatazione che la sentenza im- pugnata ha dato prova di avere preso in considerazione l'ordinanza del Tribunale di Castrovillari, salvo ritenerla non idonea a determinare la cessazione della ma- teria del contendere. L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della de- cisione ha un orizzonte circoscritto, in quanto il sindacato demandato a questa Corte non concerne l'esistenza di un logico e complessivo apparato argomenta- tivo sui vari punti della decisione impugnata, non potendo oramai verificare l'a- deguatezza o l'inconferenza fattuale delle argomentazioni di cui il giudice di me- rito si sia avvalso per formare il proprio convincimento (Cass. 22/11/2018, n. 30182). La censura, dunque, è inammissibile. 15. Con il quinto ed ultimo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod.proc.civ., 132, comma 2, n. 4 cod.proc.civ. e 118 disp. att. codice civile, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod.proc.civ., per insufficiente enunciazione dei motivi di diritto sui quali si è basata la pronun- cia. Segnatamente, la sentenza avrebbe reso una motivazione meramente ap- parente, difettosa di una concreta disamina dell'iter logico giuridico che ha giu- stificato l'accoglimento della domanda ex art. 2901 cod.civ., essendosi limitata ad una acritica adesione alla sentenza di primo grado, inidonea a giustificare il proprio convincimento circa la ricorrenza dell'eventus damni, come dedotto con il primo motivo di ricorso, e la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto per la dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo oneroso. 15.1. Il motivo è infondato. L'ambito di rilevanza del vizio di motivazione si è notevolmente ridotto per volontà del legislatore. A tale vizio è stato ricondotto, ex art. 12 prel., al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, nel senso che è ri- levante solo quel vizio che si concreti nella violazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali ex art. 111 Cost., come attuato in via ordinaria dall'art. 132 n. 4 c.p.c., con conseguente riferibilità del vizio non più alle ipotesi di insufficienza di motivazione - che è quanto sembra lamentare parte ricorrente quando deduce l'insufficiente enunciazione dei motivi di diritto su cui si basa la pronuncia - ma soltanto a quelle di inesistenza della medesima, in quanto rive- latrice dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discus- sione tra le parti; in maniera tale che il vizio motivazione si restringe a quello di violazione di legge, quest'ultima indicata proprio nel suddetto art. 132 c.p.c., che impone al giudice di redigere la sentenza indicando la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. L'individuazione delle ipotesi di inesistenza della motivazione, considerate a tal punto radicali da determinare la nullità della sentenza, non tanto in senso fisico o documentale, ma anche logico funzionale, si traducono in un giudizio di inesistenza della motivazione che pur materialmente esistente, risulta connotata da mera apparenza, dal contrasto ir- riducibile tra affermazioni inconciliabili, da un ragionamento perplesso ed obiet- tivamente incomprensibile. In tali casi la motivazione risulta talmente carente o incoerente da non poterla individuare come giustificazione o ragione del decisum e, perciò soltanto, si risolve in una non-motivazione su una questione decisiva, il cui esame viene pertanto omesso. Non rileva, invece, l'omissione di un fatto storico, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e che abbia carattere de- cisivo; tantomeno può rilevare l'omesso esame di elementi istruttori, allor- quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in consi- derazione dal giudice. Il vizio deve comunque risultare dal testo del provvedi- mento impugnato sì da comportare la nullità di esso, mentre al compito asse- gnato alla Corte di Cassazione resta estranea una verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti, la quale implica un raffronto tra le ragioni del decidere adottate espresse della sentenza impugnata e le risul- tanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito (Cass., Sez. Un., 07/04/2014, n. 1053). Infatti, è denunciabile in cassazione solo l'ano- malia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente ri- levante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione per- plessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del sem- plice difetto di "sufficienza" della motivazione. Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053 e 8054. Non può dunque ammettersi una censura che investa la motiva- zione della sentenza impugnata, traendo argomenti dal confronto tra la motiva- zione e le risultanze processuali, come preteso dalla parte ricorrente. Né, come già si è detto, può essere utilizzato il difetto di motivazione come mezzo per lamentare la pretermissione di elementi istruttori o la loro errata va- lutazione. Infine, va rilevato che al Giudice d'Appello non è precluso motivare per rela- tionem, ma gli è imposto di esprimere un autonomo processo deliberativo e di non omettere un esame critico motivi di gravame (Cass. 20/08/2021, n. 23260): obblighi che sono stati assolti dalla Corte territoriale. E' appena il caso di aggiun- gere che il vizio di nullità della sentenza per motivazione per relationem può essere denunciato, in ossequio alle prescrizioni di cui all'art. 366 n. 6 cod.proc.civ., identificando il tenore della motivazione del primo giudice specifi- camente condivisa dal giudice di appello nonché le critiche ad essa mosse con l'atto di gravame, che è necessario individuare per evidenziare che, con la resa motivazione il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali (Cass. 10/07/2020, n.14805): onere neppure assolto nel caso di specie.Ricorso di [OSCURATO:SOCIETA] 16. Con il primo motivo la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2901, comma 1 e 2, cod.civ., per avere la sentenza impu- gnata confermato quella di prime cure quanto alla sussistenza di tutte le condi- zioni richieste dall'art. 2901 cod.civ. per la dichiarazione di inefficacia relativa all'atto oneroso dispositivo; in particolare, in ordine alla ricorrenza dell'eventus damni, la sentenza impugnata ha ritenuto sufficiente la mera variazione quanti- tativa del patrimonio del debitore, determinata dalla sostituzione di un bene ag- gredibile con un altro più facilmente occultabile, come il denaro ricavato dalla vendita, ma secondo la ricorrente avrebbe sbagliato, perché dall'ordinanza del 5 dicembre 2011 emessa dal Tribunale di Castrovillari, depositata in sede di pre- cisazione delle conclusioni, emergeva a favore di [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 64.309,16 da imputare al soddisfo delle somme indicate quale credito precettato posto a base della procedura esecutiva oltre agli interessi legali, quella di euro 37.712,8 da imputare ad interessi legali maturati sino alla data odierna ed a parziale soddisfo della sorte capitale da detrarre dalla somma com- plessiva di euro 113.745,27, inoltre al momento della cessione, oggetto della domanda di cui all'art. 2901 cod.civ., [OSCURATO:PERSONA] era titolare del 23,5% del capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA]. Del 40% del capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA] e dell'1°/0 del capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA], quindi, di un patrimonio idoneo a garantire le ragioni del creditore. In aggiunta, la ricorrente si trovava in uno stato di gravissimo dissesto finanziario, tanto che l'atto di disposizione era fina- lizzato al pagamento dei debiti scaduti contratti da [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nell'interesse della società, di cui la ricorrente stila un elenco alle pp. 8-10 del ricorso. La tesi della società [OSCURATO:SOCIETA] è che se la Corte territoriale avesse tenuto conto di tali debiti del disponente avrebbe individuato nella cessione delle quote della [OSCURATO:PERSONA] un mezzo per procedere alla loro estinzione e, applicando la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'adempimento di un debito scaduto non è assoggettabile a domanda revocatoria, così come non lo è l'alienazione di un bene, allo scopo di utilizzare il corrispettivo per l'estinzione anche parziale di un debito scaduto, avrebbe dovuto rigettare la domanda revocatoria, per ca- renza dei presupposti. 16.1. La scelta di argomentare la violazione dell'art. 2901 cod.civ. attraverso il richiamo alle risultanze di causa espone il mezzo cassatorio qui scrutinato agli stessi rilievi formulati supra sub § 11 e sue sotto articolazioni. Non solo: la sostanza delle censure si risolve in una richiesta di rivalutazione di talune circostanze fattuali allo scopo di ottenere un diverso esito della deci- sione. Il che è contrastante con i caratteri e con le finalità del giudizio di cassa- zione che non può essere trasformato surrettiziamente in un terzo grado di me- rito. Peraltro, le censure mosse alla sentenza impugnata neppure si confrontano con le numerose argomentazioni addotte a sostegno della statuizione di accogli- mento della domanda revocatoria: a cominciare dalla premessa, cioè dalla rite- nuta ricorrenza di un programma negoziale preciso intercorso tra padre e figlia Nustrini e [OSCURATO:PERSONA], cui gli atti, poi raggiunti da domanda revocatoria, erano volti a dare attuazione (pp.- 7-8 della sentenza), per poi aggiungere che la società ceduta non era affatto in stato di dissesto finanziario, che non vi era prova che le altre partecipazioni azionarie detenute dal disponente costituissero idonea garanzia patrimoniale, anche in considerazione che la titolarità dell'1°/0 della società [OSCURATO:SOCIETA] - peraltro oggetto di azione esecutiva mentre si celebrava il giudizio - non si era dimostrata sufficiente a soddisfare per intero il credito di [OSCURATO:PERSONA]. 17. Con il secondo motivo la ricorrente imputa alla sentenza gravata la vio- lazione e falsa applicazione dell'art. 2901, commi 1 e 2, cod.civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., per quanto alla ritenuta sussistenza del consilium fraudis con riferimento all'atto stipulato 1'8 maggio 2007. Alla sentenza impugnata si rimprovera di avere fatto ricorso a principi inter- pretativi astratti e di non aver tenuto conto delle concrete circostanze in cui era avvenuta la cessione né del fatto che [OSCURATO:PERSONA] non era legato al dispo- nente da un rapporto di parentela, ma solo di affinità e che [OSCURATO:PERSONA] aveva un rapporto conflittuale con il padre. In particolare, la Corte territoriale non avrebbe dovuto ritenere provato che [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza che la società [OSCURATO:SOCIETA] di cui [OSCURATO:PERSONA] era amministratore, avesse un contratto di finanziamento in essere con la Banca del Mugello e che avesse pre- stato fideiussione nei confronti dell'istituto creditizio insieme con [OSCURATO:PERSONA]- rabini, né che la società [OSCURATO:SOCIETA] si sarebbe resa inadempiente e che, nono- stante il finanziamento fosse assistito da garanzie reali, [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe addossato il debito, maturando un credito a titolo di regresso nei con- fronti di [OSCURATO:PERSONA]. Anche questo motivo, in realtà, si limita a postulare ricostruzioni alternative sul piano del merito; impingendo nel fatto e sollecitando un diverso apprezza- mento delle risultanze istruttorie va incontro ad una dichiarazione di inammissi- bilità. 17. Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia la mancata considera- zione dell'intervenuta cessazione della materia del contendere in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ., perché l'atto di citazione di [OSCURATO:PERSONA] aveva ad oggetto un credito di euro 139.095,05, a seguito di tre decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Firenze, ma quando era avvenuta la cessione delle quote dell'[OSCURATO:PERSONA] era stato notificato solo il primo di detti decreti ingiuntivi per l'importo di euro 37.855,01, per metà del quale era obbligato Er- mete Nustrini, e, considerato che l'ordinanza del Tribunale di Castrovillari aveva distribuito a [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 102.021,97, la Corte avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere. Il motivo non può essere accolto. Non solo la Corte territoriale ha preso in considerazione la domanda di ces- sazione della materia del contendere, rigettandola, ma la motivazione della Corte territoriale non viene neppure presa in considerazione dalla società [OSCURATO:SOCIETA] che introduce argomenti, la cessione delle quote dell'[OSCURATO:PERSONA], che non sono menzionati dalla sentenza impugnata e che, indipendentemente dalla loro con- ducenza, la ricorrente non dimostra di avere sottoposto allo scrutinio della Corte territoriale. Il che rende la censura inammissibile per novità (Cass. 2/11/2018, n. 28060). 18. Con il quarto motivo è lamentata la mancata considerazione dell'ecce- zione di intervenuta cessazione della materia del contendere in relazione all'art.360, comma 1, n. 5 cod.proc.civ., in ragione del parziale soddisfacimento delle ragioni creditorie di [OSCURATO:PERSONA], in forza dell'ordinanza del Tribunale di Castrovillari. La Corte territoriale non avrebbe esaminato l'eccezione proces- suale, limitandosi a rigettare la richiesta di dichiarare cessata la materia del con- tendere per il difetto di prova che tutte le aspettative creditorie del debitore fossero state soddisfatte. 19. Con il quinto ed ultimo motivo dedotta la violazione degli artt. 112 cod.proc.civ., 132, comma 2, n. 4 cod.proc.civ. e 118 disp.att. al codice civile, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 cod.proc.civ., per avere basato su una motivazione meramente apparente la statuizione relativa alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2901 cod.civ. 20. I motivi quarto e quinto hanno lo stesso contenuto del quarto e quinto motivo del ricorso principale e ne condividono la sorte (cfr. supra § 14 e 15 e relative sotto articolazioni). 21. In definitiva, il ricorso principale e quello incidentale sono rigettati. 22. Nulla deve essere liquidato per le spese q`la ricorrente principale e la ricorrente incidentale. 23. Sia la ricorrente principale che la società ricorrente incidentale sono con- dannate a pagare le spese di lite nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella misura indicata nel dispositivo. 24. Seguendo l'insegnamento di Cass., Sez. Un., 20/02/2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di entrambe le ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispon- dere per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Condanna la ricor- rente principale e quella incidentale al pagamento delle spese a favore della parte controricorrente, liquidandole, a carico di ciascuna, in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.A
Sentenza Cassazione n. 10045/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris