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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 febbraio 2026

Cassazione n. 27887/2026

Testo disponibile della fonte

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di appello di Roma;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità delricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 13/02/2026 la Corte di appello di Roma, decidendosull'appello proposto dall'imputato, ha dichiarato inammissibile l'impugnazionedallo stesso proposta avverso la sentenza del 21/10/2021 con la quale il Giudiceper l'udienza preliminare, all'esito del rito abbreviato, aveva condannato RaffaeleCuccu per i reati di cui agli artt. 646 e 640 cod. pen.2.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazionel'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito sienunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 129 cod. proc.pen. e 152 cod. pen.

Il difensore evidenzia che la Corte di appello ha ritenutotardiva e dunque inammissibile l'impugnazione, in quanto la stessa era stataspedita a mezzo posta, ai sensi dell'art. 583 cod. proc. pen. (all'epoca vigente),alla Corte di appello di Roma, anziché al Tribunale di Roma, la quale l'aveva poiinoltrata a quest'ultimo oltre il termine per l'impugnazione.

Secondo il difensorela Corte di appello ha dichiarato inammissibile l’impugnazione dell'imputato pertardività, senza però considerare che, medio tempore, per gran parte dei reatiera intervenuta remissione di querela già depositata in atti; tale remissionedetermina l'estinzione dei reati (art. 152 c.p.) che il giudice deve dichiarared'ufficio ex art. 129 cod. proc. pen. e in via prioritaria rispetto alla verifica sullaammissibilità dell'impugnazione.2.2.

In subordine, in caso di mancato accoglimento del primo motivo, ladifesa sollecita la Corte a sollevare la questione di legittimità costituzionaledell'art. 582 cod. proc. pen.

Secondo il difensore, tale norma, interpretata(secondo il diritto vivente) nel senso che è causa di inammissibilità dell'appelloanche l'invio dell'impugnazione a mezzo posta ad un ufficio giudiziario diversodal giudice a quo (anche nel caso in cui si tratti dell'ufficio che sarebbe poicompetente a decidere sull'impugnazione), sarebbe in contrasto con gli artt. 3,24 e 111 della Costituzione in quanto comporterebbe una eccessiva,sproporzionata e irragionevole compressione del diritto di difesa e diimpugnazione per la mera violazione formale di una norma che non soddisfaalcun interesse pubblico rilevante.3.

Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile.1.

Il primo motivo è manifestamente infondato.Questa Corte, infatti, anche nel suo massimo consesso, ha costantementeribadito che la remissione di querela, intervenuta in pendenza di impugnazione(incluso il ricorso per cassazione) e ritualmente accettata, determina l'estinzionedel reato, la quale prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata edichiarata dal giudice di legittimità, purché però il ricorso (o l'attod'impugnazione) sia stato tempestivamente proposto (Sez.

U, n. 24246 del25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 – 01; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep.2021, [OSCURATO:PERSONA]. 281326 – 01).

Nel caso in esame, a venire in rilievo è propriola tardività – peraltro non contestata dal ricorrente – dell'atto di appello, sicchécorrettamente i Giudici di merito hanno rilevato che l'inammissibilitàdell'impugnazione per tale causa, la mancata instaurazione del rapportoprocessuale e l'intervenuta irrevocabilità della sentenza di condanna di primogrado, precludevano la possibilità di prendere in considerazione remissioni diquerela intervenute solo dopo la definitività della condanna e come tali inidoneea produrre l'estinzione dei reati (cfr art. 152, terzo coma, cod. pen.).2.

La questione di legittimità costituzionale prospettata dalla difesa è invecemanifestamente infondata.In primo luogo, va evidenziato che gli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. sonogià stati oggetto di un'interpretazione costituzionalmente orientata da parte dellagiurisprudenza di legittimità, tesa ad evitare che il diritto di difesa e diimpugnazione sia pregiudicato da violazioni meramente formali alle quali noncorrisponda un effettivo e concreto interesse pubblico da salvaguardare.

Edinfatti si è costantemente affermato che è ammissibile l'impugnazione, purirritualmente proposta presso la cancelleria del giudice "ad quem" (anzichépresso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato,come disposto dall'articolo 582 cod. proc. pen.), allorquando la stessa venga poirimessa nei termini di legge presso la cancelleria dell'ufficio del giudicecompetente a riceverla (Sez. 4, n. 30060 del 20/06/2006, Naritelli, Rv. 235178 –01; Sez.

F, n. 35125 del 19/08/2008, Milazzo, Rv. 240668 – 01; Sez. 2, n. 6839del 18/01/2017, Losciale, Rv. 269118 – 01, che ha precisato che è inammissibilel'impugnazione spedita con raccomandata alla cancelleria di un giudiceincompetente e pervenuta oltre il termine di legge nella cancelleria del giudiceche ha emesso il provvedimento impugnato, come disposto dall'art. 582 cod.proc. pen., in quanto ricade sull'impugnante il rischio che l'impugnazionepresentata - con qualsiasi modalità, e quindi anche per posta - ad un ufficiodiverso da quello indicato dalla legge sia dichiarata inammissibile per tardività,dovendo aversi riguardo, ai fini della tempestività, solo alla data di ricezionedell'atto da parte dell'ufficio competente).

Ciò detto, va evidenziato che,contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la norma che prevede che l'atto diimpugnazione va inviato alla cancelleria del giudice che ha emesso ilprovvedimento impugnato non introduce una mera formalità, ma risponde aprecise esigenze di un razionale ed efficiente funzionamento degli uffici giudiziarie del processo penale.

Ed infatti, è evidente che solo concentrando presso ununico ufficio giudiziario le potenziali impugnazioni avverso un provvedimento sipuò avere la certezza, in tempi ragionevoli, della sua irrevocabilità e dunquedella sua esecutività.

Se al contrario, come prospetta l'odierno ricorrente, fosseconsentito presentare l'impugnazione in qualunque ufficio giudiziario nei terminidi legge, e poi si considerasse tempestiva tale impugnazione indipendentementedal momento in cui quest'ultima viene inoltrata al giudice che ha emesso ilprovvedimento, non si potrebbe in alcun modo avere certezza della definitivitàdel provvedimento; ciò in quanto l'impugnazione tempestivamente proposta matardivamente trasmessa potrebbe sopravvenire in qualunque momento e anchea distanza di molto tempo (e magari anche dopo che il provvedimento è statomesso in esecuzione non avendo la cancelleria del giudice a quo avuto notiziadell'impugnazione indirizzata altrove).

Contrariamente a quanto sostiene ladifesa, dunque, le disposizioni degli artt. 582, 583 cod. proc. pen. (così comeinterpretate secondo il diritto vivente) non prevedono delle mere formalità checomprimono immotivatamente il diritto di difesa, ma costituiscono il nonirragionevole punto di equilibrio tra il diritto ad impugnare e il razionale edefficiente funzionamento del sistema giudiziario.

Del resto, questa Corte, inmateria diversa ma pienamente sovrapponibile a quella in esame, ha avutomodo di affermare che è manifestamente infondata la questione di legittimitàcostituzionale degli artt. 591, comma 1, lett. c), 582, 111-bis cod. proc. pen. e87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.,nella parte in cui sanciscono l'inammissibilità dell'impugnazione trasmessa conmodalità diversa dal deposito telematico di cui all'art. 111-bis cod. proc. pen.,pur quando pervenga al giudice che ha emesso il provvedimento impugnatoentro il termine perentorio di legge, in quanto la prevista modalità esclusiva dideposito, decorrente dalle date indicate dall'art. 3 d.m. 29 dicembre 2023, n.217, e relativa a casi diversi da quelli previsti dall'art. 175-bis cod. proc. pen.: a)è espressione di una scelta legislativa non irragionevole, che risponde a finalitàdi semplificazione, razionalizzazione e accelerazioni delle scansioni processuali;b) è conforme all'interpretazione letterale ai sensi dell'art. 12 delle preleggi; c)non confligge con il "diritto di accesso" alla giustizia tutelato dall'art. 6 CEDU,come interpretato dalla Corte EDU e non lede il principio del "favorimpugnationis" (Sez. 2, n. 9827 del 12/02/2026, Motta, Rv. 289611 - 01).3.

Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilitàdel ricorso, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delleammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di appello di Roma;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità delricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 13/02/2026 la Corte di appello di Roma, decidendosull'appello proposto dall'imputato, ha dichiarato inammissibile l'impugnazionedallo stesso proposta avverso la sentenza del 21/10/2021 con la quale il Giudiceper l'udienza preliminare, all'esito del rito abbreviato, aveva condannato RaffaeleCuccu per i reati di cui agli artt. 646 e 640 cod. pen.2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazionel'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito sienunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 129 cod. proc.pen. e 152 cod. pen. Il difensore evidenzia che la Corte di appello ha ritenutotardiva e dunque inammissibile l'impugnazione, in quanto la stessa era stataspedita a mezzo posta, ai sensi dell'art. 583 cod. proc. pen. (all'epoca vigente),alla Corte di appello di Roma, anziché al Tribunale di Roma, la quale l'aveva poiinoltrata a quest'ultimo oltre il termine per l'impugnazione. Secondo il difensorela Corte di appello ha dichiarato inammissibile l’impugnazione dell'imputato pertardività, senza però considerare che, medio tempore, per gran parte dei reatiera intervenuta remissione di querela già depositata in atti; tale remissionedetermina l'estinzione dei reati (art. 152 c.p.) che il giudice deve dichiarared'ufficio ex art. 129 cod. proc. pen. e in via prioritaria rispetto alla verifica sullaammissibilità dell'impugnazione.2.2. In subordine, in caso di mancato accoglimento del primo motivo, ladifesa sollecita la Corte a sollevare la questione di legittimità costituzionaledell'art. 582 cod. proc. pen. Secondo il difensore, tale norma, interpretata(secondo il diritto vivente) nel senso che è causa di inammissibilità dell'appelloanche l'invio dell'impugnazione a mezzo posta ad un ufficio giudiziario diversodal giudice a quo (anche nel caso in cui si tratti dell'ufficio che sarebbe poicompetente a decidere sull'impugnazione), sarebbe in contrasto con gli artt. 3,24 e 111 della Costituzione in quanto comporterebbe una eccessiva,sproporzionata e irragionevole compressione del diritto di difesa e diimpugnazione per la mera violazione formale di una norma che non soddisfaalcun interesse pubblico rilevante.3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.Questa Corte, infatti, anche nel suo massimo consesso, ha costantementeribadito che la remissione di querela, intervenuta in pendenza di impugnazione(incluso il ricorso per cassazione) e ritualmente accettata, determina l'estinzionedel reato, la quale prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata edichiarata dal giudice di legittimità, purché però il ricorso (o l'attod'impugnazione) sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 – 01; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep.2021, [OSCURATO:PERSONA]. 281326 – 01). Nel caso in esame, a venire in rilievo è propriola tardività – peraltro non contestata dal ricorrente – dell'atto di appello, sicchécorrettamente i Giudici di merito hanno rilevato che l'inammissibilitàdell'impugnazione per tale causa, la mancata instaurazione del rapportoprocessuale e l'intervenuta irrevocabilità della sentenza di condanna di primogrado, precludevano la possibilità di prendere in considerazione remissioni diquerela intervenute solo dopo la definitività della condanna e come tali inidoneea produrre l'estinzione dei reati (cfr art. 152, terzo coma, cod. pen.).2. La questione di legittimità costituzionale prospettata dalla difesa è invecemanifestamente infondata.In primo luogo, va evidenziato che gli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. sonogià stati oggetto di un'interpretazione costituzionalmente orientata da parte dellagiurisprudenza di legittimità, tesa ad evitare che il diritto di difesa e diimpugnazione sia pregiudicato da violazioni meramente formali alle quali noncorrisponda un effettivo e concreto interesse pubblico da salvaguardare. Edinfatti si è costantemente affermato che è ammissibile l'impugnazione, purirritualmente proposta presso la cancelleria del giudice "ad quem" (anzichépresso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato,come disposto dall'articolo 582 cod. proc. pen.), allorquando la stessa venga poirimessa nei termini di legge presso la cancelleria dell'ufficio del giudicecompetente a riceverla (Sez. 4, n. 30060 del 20/06/2006, Naritelli, Rv. 235178 –01; Sez. F, n. 35125 del 19/08/2008, Milazzo, Rv. 240668 – 01; Sez. 2, n. 6839del 18/01/2017, Losciale, Rv. 269118 – 01, che ha precisato che è inammissibilel'impugnazione spedita con raccomandata alla cancelleria di un giudiceincompetente e pervenuta oltre il termine di legge nella cancelleria del giudiceche ha emesso il provvedimento impugnato, come disposto dall'art. 582 cod.proc. pen., in quanto ricade sull'impugnante il rischio che l'impugnazionepresentata - con qualsiasi modalità, e quindi anche per posta - ad un ufficiodiverso da quello indicato dalla legge sia dichiarata inammissibile per tardività,dovendo aversi riguardo, ai fini della tempestività, solo alla data di ricezionedell'atto da parte dell'ufficio competente). Ciò detto, va evidenziato che,contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la norma che prevede che l'atto diimpugnazione va inviato alla cancelleria del giudice che ha emesso ilprovvedimento impugnato non introduce una mera formalità, ma risponde aprecise esigenze di un razionale ed efficiente funzionamento degli uffici giudiziarie del processo penale. Ed infatti, è evidente che solo concentrando presso ununico ufficio giudiziario le potenziali impugnazioni avverso un provvedimento sipuò avere la certezza, in tempi ragionevoli, della sua irrevocabilità e dunquedella sua esecutività. Se al contrario, come prospetta l'odierno ricorrente, fosseconsentito presentare l'impugnazione in qualunque ufficio giudiziario nei terminidi legge, e poi si considerasse tempestiva tale impugnazione indipendentementedal momento in cui quest'ultima viene inoltrata al giudice che ha emesso ilprovvedimento, non si potrebbe in alcun modo avere certezza della definitivitàdel provvedimento; ciò in quanto l'impugnazione tempestivamente proposta matardivamente trasmessa potrebbe sopravvenire in qualunque momento e anchea distanza di molto tempo (e magari anche dopo che il provvedimento è statomesso in esecuzione non avendo la cancelleria del giudice a quo avuto notiziadell'impugnazione indirizzata altrove). Contrariamente a quanto sostiene ladifesa, dunque, le disposizioni degli artt. 582, 583 cod. proc. pen. (così comeinterpretate secondo il diritto vivente) non prevedono delle mere formalità checomprimono immotivatamente il diritto di difesa, ma costituiscono il nonirragionevole punto di equilibrio tra il diritto ad impugnare e il razionale edefficiente funzionamento del sistema giudiziario. Del resto, questa Corte, inmateria diversa ma pienamente sovrapponibile a quella in esame, ha avutomodo di affermare che è manifestamente infondata la questione di legittimitàcostituzionale degli artt. 591, comma 1, lett. c), 582, 111-bis cod. proc. pen. e87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.,nella parte in cui sanciscono l'inammissibilità dell'impugnazione trasmessa conmodalità diversa dal deposito telematico di cui all'art. 111-bis cod. proc. pen.,pur quando pervenga al giudice che ha emesso il provvedimento impugnatoentro il termine perentorio di legge, in quanto la prevista modalità esclusiva dideposito, decorrente dalle date indicate dall'art. 3 d.m. 29 dicembre 2023, n.217, e relativa a casi diversi da quelli previsti dall'art. 175-bis cod. proc. pen.: a)è espressione di una scelta legislativa non irragionevole, che risponde a finalitàdi semplificazione, razionalizzazione e accelerazioni delle scansioni processuali;b) è conforme all'interpretazione letterale ai sensi dell'art. 12 delle preleggi; c)non confligge con il "diritto di accesso" alla giustizia tutelato dall'art. 6 CEDU,come interpretato dalla Corte EDU e non lede il principio del "favorimpugnationis" (Sez. 2, n. 9827 del 12/02/2026, Motta, Rv. 289611 - 01).3. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilitàdel ricorso, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delleammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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