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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 maggio 2019

Cassazione n. 35050/2024

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024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23050/2019R.G. proposto da -ricorrente - contro A.I.A.

COSTRUZIONI S. R.L. , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliat a in Roma,via Sabotino n. 12, presso lo studio dell’ avv . [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 307 /20 19 della Corte d’Appello di Trieste, depositata il 16.5.2019;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18.12.2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con contratto di appalto di opera pubblica il Comune di Pordenone conferì ad A.I.A.

Costruzioni S.r.l. l’incarico di realizzare un parcheggio multipiano in un’area di proprietà comunale.

Durante l’esecuzione dei lavori vennero provocati danni ad un limitrofo fabbricato di proprietà di terzi, i quali convennero in giudizio il Comune e l’impresa per chiederne la solidale condanna al risarcimento.

Il Tribunale di Pordenone accolse la domanda e condannò l’ente pubblico e l’impresa in solido al risarcimento dei danni, quantificati in € 567.320, in linea capitale.

La sentenza di primo grado venne impugnata, sia dal Comune di Pordenone, sia da A.I.A.

Costruzioni S.r.l., davanti alla Corte d’Appello di Trieste, la quale ribadì la condanna di entrambi gli appellanti a risarcire i terzi danneggiati, ma, in parziale accoglimento dell’impugnazione del Comune, condannò A.I.A.

Costruzioni S.r.l. a tenerlo indenne di tutte le somme versateai terzi in forza della condanna solidale.

La sentenza d’appello venne impugnata dalla sola A.I.A.

Costruzioni S.r.l.e solo nei confronti del Comune di Pordenone , con esplicita acquiescenza alla condanna in favore dei terzi danneggiati.

Con l’ordinanza n. 7553/2018, questa Corte cassò la sentenza della Corte d’Appello, perché «la corte territoriale non ha spiegato quale sarebbe la pattuizione contrattuale che addosserebbe i danni de quibus interamente all'A.I.A.

Costruzioni S.r.l.»,e rinviò il processo alla medesima «C orte di appello di Trieste, in diversa composizione, per un nuovo esame della sola domanda di manleva proposta dal Comune di Pordenone nei confronti della A.I.A.

Costruzioni S.r.l.».

In sede di rinvio, la Corte giuliana, esaminate le pertinenti clausole del capitolato speciale e del capitolato generale d’appalto, concluse nel senso dell’insussistenza di un obbligo dell’impresa di tenere indenne il Comune di Pordenone nel caso di danni a terzi provocati durante l’esecuzione dei lavori, ma riconducibili a difetti progettuali,e rigettò la domanda proposta dal Comune nei confronti di A.I.A.

Costruzioni S.r.l.

Contro tale sentenza il Comune di Pordenone haproposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

A.I.A.

Costruzioni S.r.l. si è difesacon controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

«violazione del giudicato interno –violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c.».

Il ricorrente sostiene che «le rationes decidendi della sentenza impugnata, diversamente declinate nelle decisioni che riguardano le singole clausole contrattuali, si fondano sull’assunto che sia passato in giudicato l’accertamento che i danni subiti dai proprietari del fabbricato danneggiato siano stati esclusivamente cagionati dagli errori imputabili unicamente al committente Comune di Pordenone».

Inoltre, si afferma nell’illustrazione del motivo che «l’errore di progettazione imputabile al committente, per come è stato identificato, non può in alcun modo essere considerato causa dei danni de quo[ sic], ed è sicuramente passato in giudicato».1.1.

Il motivo è in ammissibile , perché presuppone un’errata lettura, sia della sentenza impugnata, sia della ordinanza n. 7553/2018, che cassò la prima sentenza della Corte d’Appello triestina.

1.1.1. Innanzitutto, per prospettare la «violazione del giudicato interno» il ricorrente attribuisce alla Corte d’Appello l’errore di avere deciso la causa «sull’assunto che sia passato in giudicato l’accertamento che i danni subiti dai proprietari del fabbricato danneggiato siano stati esclusivamente cagionati dagli errori imputabili unicamente al committente Comune di Pordenone».

Ma davvero non si comprende da dove il ricorrente tragga questa convinzione.

La Corte territoriale si è occupata – come doveva fare –della ripartizione della responsabilità nei rapporti interni tra condebitori solidali.

E la questione sul tappeto era se –ferma e ormai passata in giudicato la responsabilità solidale di entrambi verso i terzi danneggiati –nel rapporto contrattuale tra Comune committente e impresa appaltatrice vi fossero clausole in forza delle quali l’impresa dovesse tenere indenne il Comune e, quindi, sopportare per intero il peso finale della responsabilità condivisa verso i terzi.

Il giudice del rinvio ha assolto il compito assegnatogli negando l’esistenza di un obbligo contrattuale di manleva dell’impresa per una responsabilità come quella accertata nel caso concreto, ovverosia nel caso di errore progettuale addebitabile sia al committente (che ha fornito il progetto all’impresa), sia all’appaltatore (che avrebbe dovuto verificare le lacune del progetto e rifiutarsi di darvi esecuzione in parte qua).

Ne è conseguito il rigetto della domanda di manleva, dovendo trovare applicazione la norma generale che regola i rapporti interni tra condebitori solidali, la quale prevede la divisione del peso in partiuguali (artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c.).

Il che però non presuppone affatto che «i danni subiti dai proprietari del fabbricato danneggiato siano stati esclusivamente cagionati dagli errori imputabili unicamente al committente Comune di Pordenone».

Anzi presuppone, proprio che ci sia una corresponsabilità di Comune e impresa.

1.1.2. Forse ancora più incomprensibile è l’affermazione del ricorrente secondo cui sarebbe «passato in giudicato» l’accertamento che «l’errore di progettazione imputabile al committente, per come è stato identificato, non può in alcun modo essere considerato causa dei danni de quo».

A parte il fatto che la prima sentenza della Corte d’Appello non venne impugnata nella parte in cui confermò la solidale condanna di Comune e A.I.A.

Costruzioni S.r.l. al risarcimento dei danni nei confronti dei terzi danneggiati, del tutto esplicita sul passaggio in giudicato della responsabilità solidale (e quindi dell’accertamento che «l’errore di progettazione imputabile al committente» fu «causa dei danni») è l’ordinanza n. 7553/2018, che cassò quella sentenza nella sola parte in cui aveva condannato l’impresa alla manleva: «il giudicato interno formatosi (nella controversia “principale”) sull’acclarata responsabilità, nei confronti della Montini e del Natalucci, della A.I.A.

Costruzioni s.r.l. e del Comune di Pordenone circa i danni subiti dal fabbricato dei primi a causa delle modalità imperite ed imprudenti con le quali erano stati progettati ed eseguiti dalla menzionata società, su di un fondo municipale attiguo a quell’immobile, i lavori di costruzione di un parcheggio pubblico sotterraneo commissionatile dall’ente, osta alla possibilità di ridiscutere, in questa sede, sebbene anche solo in relazione ai rapporti tra i suddetti originari convenuti, circa l’esclusività, o meno, della responsabilità di uno (il Comune di Pordenone) nei confronti dell’altra (l’odierna A.I.A.

Costruzioni S.r.l.), posto che, nei rapporti interni, la dichiarata (in via definitiva, per quanto detto prima) responsabilità solidale può essere “ripartita”, non esclusa».

Ciòè stato scritto a motivazione del rigetto di quello che era allora il primo motivo di ricorso per cassazione di A.I.A.

Costruzioni S.r.l., ma vale,qui ed ora , con altrettanta efficacia , ad escludere l’ammissibilità del primo motivo di ricorso del Comune di Pordenone laddove esso prospetta, in modo del tutto avulso dalla realtà processuale, che vi sia un «giudicato interno» nel senso di escludere la sua responsabilità per l’errore di progettazione. 2.Il secondo motivo di ricorso denuncia , con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.:«violazione d e gli art t . 1362, 1363 e 1366c.c.».

Si contesta la correttezza dell’interpretazione data dalla Corte d’Appello al contratto d’appalto (in particolare a lle clausole dei capitolato speciale e generale),che l’hanno portata ad escludere che vi fosse un impegno dell’impresa a tenere indenne il Comune anche nel caso di danni a terzi ricollegabili a vizi del progetto che il Comune le aveva fornito.

2.1. Anche questo motivo è inammissibile.

Quantunque il Comune si sforzi di presentare la propria critica nei termini di una denuncia di violazione dei canoni legali di interpretazione del contratto, quella che viene proposta è in realtà soltanto un’interpretazione alternativa tra quelle rese possibili dal testo contrattuale.I canoni legali di interpretazione (comune intenzione delle parti, comportamento complessivo dei contraenti e buona fede) vengono solo elencati, ma non si spiega in che modo la Corte d’Appello li avrebbe violati,avendo essa analiticamenteesaminato il testo de i capitolati e rileva to il dato ineludibile che la responsabilità derivante da vizi progettuali non era menzionata in alcuna delle clausole in cui l’impresa si impegnavaa farsi carico in via esclusiva dei danni provocati a terzi.

Occorre allora ribadire che l’interpretazione del contratto è, di per sé, una questione di fatto e che «la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata» (Cass. n. 28319/2017; conf.

Cass. nn. 11254/2018; 16987/2018; 21576/2019; 22318/2023; 18214/2024)».

Forse perché consapevole dell’impossibilità di ravvisare errori giuridici nell’interpretazione del contratto fatta propria nella sentenza impugnata, il Comune di Pordenone ha cercato di arricchire il contenuto in diritto di questo secondo motivo attribuendo alla Corte territoriale giuliana l’intenzione di «sanzionare la supposta illiceità di una clausola che consenta all’amministrazione di riversare sull’appaltatore gli oneri derivanti dalla propria responsabilità» e ravvisando ne lla sentenza l’effetto di «un parziale annullamento di una legittima clausola contrattuale».

Ma, ancora una volta, non si comprende da dove il ricorrente abbia desunto una siffatta intenzione del giudice del merito, che si è fermato all’interpretazione del contratto, concludendo che non c’era una clausola di manleva applicabile nel caso di specie;il che esclude che possa essersi pronunciato implicitamente sulla validità diuna clausola … che non c’è .

3. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese legali per il presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

4. Si dà atto che, in base all’esito delricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte: dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilricorrente al pagamento delle spese relative al giudizio di legittimità, liquidate in € 5.000 per compensi, oltre a spese generali al 15%, € 200 per esborsi e accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23050/2019R.G. proposto da -ricorrente - contro A.I.A. COSTRUZIONI S. R.L. , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliat a in Roma,via Sabotino n. 12, presso lo studio dell’ avv . [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 307 /20 19 della Corte d’Appello di Trieste, depositata il 16.5.2019;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18.12.2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con contratto di appalto di opera pubblica il Comune di Pordenone conferì ad A.I.A. Costruzioni S.r.l. l’incarico di realizzare un parcheggio multipiano in un’area di proprietà comunale. Durante l’esecuzione dei lavori vennero provocati danni ad un limitrofo fabbricato di proprietà di terzi, i quali convennero in giudizio il Comune e l’impresa per chiederne la solidale condanna al risarcimento. Il Tribunale di Pordenone accolse la domanda e condannò l’ente pubblico e l’impresa in solido al risarcimento dei danni, quantificati in € 567.320, in linea capitale. La sentenza di primo grado venne impugnata, sia dal Comune di Pordenone, sia da A.I.A. Costruzioni S.r.l., davanti alla Corte d’Appello di Trieste, la quale ribadì la condanna di entrambi gli appellanti a risarcire i terzi danneggiati, ma, in parziale accoglimento dell’impugnazione del Comune, condannò A.I.A. Costruzioni S.r.l. a tenerlo indenne di tutte le somme versateai terzi in forza della condanna solidale. La sentenza d’appello venne impugnata dalla sola A.I.A. Costruzioni S.r.l.e solo nei confronti del Comune di Pordenone , con esplicita acquiescenza alla condanna in favore dei terzi danneggiati. Con l’ordinanza n. 7553/2018, questa Corte cassò la sentenza della Corte d’Appello, perché «la corte territoriale non ha spiegato quale sarebbe la pattuizione contrattuale che addosserebbe i danni de quibus interamente all'A.I.A. Costruzioni S.r.l.»,e rinviò il processo alla medesima «C orte di appello di Trieste, in diversa composizione, per un nuovo esame della sola domanda di manleva proposta dal Comune di Pordenone nei confronti della A.I.A. Costruzioni S.r.l.». In sede di rinvio, la Corte giuliana, esaminate le pertinenti clausole del capitolato speciale e del capitolato generale d’appalto, concluse nel senso dell’insussistenza di un obbligo dell’impresa di tenere indenne il Comune di Pordenone nel caso di danni a terzi provocati durante l’esecuzione dei lavori, ma riconducibili a difetti progettuali,e rigettò la domanda proposta dal Comune nei confronti di A.I.A. Costruzioni S.r.l. Contro tale sentenza il Comune di Pordenone haproposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. A.I.A. Costruzioni S.r.l. si è difesacon controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. «violazione del giudicato interno –violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c.». Il ricorrente sostiene che «le rationes decidendi della sentenza impugnata, diversamente declinate nelle decisioni che riguardano le singole clausole contrattuali, si fondano sull’assunto che sia passato in giudicato l’accertamento che i danni subiti dai proprietari del fabbricato danneggiato siano stati esclusivamente cagionati dagli errori imputabili unicamente al committente Comune di Pordenone». Inoltre, si afferma nell’illustrazione del motivo che «l’errore di progettazione imputabile al committente, per come è stato identificato, non può in alcun modo essere considerato causa dei danni de quo[ sic], ed è sicuramente passato in giudicato».1.1. Il motivo è in ammissibile , perché presuppone un’errata lettura, sia della sentenza impugnata, sia della ordinanza n. 7553/2018, che cassò la prima sentenza della Corte d’Appello triestina. 1.1.1. Innanzitutto, per prospettare la «violazione del giudicato interno» il ricorrente attribuisce alla Corte d’Appello l’errore di avere deciso la causa «sull’assunto che sia passato in giudicato l’accertamento che i danni subiti dai proprietari del fabbricato danneggiato siano stati esclusivamente cagionati dagli errori imputabili unicamente al committente Comune di Pordenone». Ma davvero non si comprende da dove il ricorrente tragga questa convinzione. La Corte territoriale si è occupata – come doveva fare –della ripartizione della responsabilità nei rapporti interni tra condebitori solidali. E la questione sul tappeto era se –ferma e ormai passata in giudicato la responsabilità solidale di entrambi verso i terzi danneggiati –nel rapporto contrattuale tra Comune committente e impresa appaltatrice vi fossero clausole in forza delle quali l’impresa dovesse tenere indenne il Comune e, quindi, sopportare per intero il peso finale della responsabilità condivisa verso i terzi. Il giudice del rinvio ha assolto il compito assegnatogli negando l’esistenza di un obbligo contrattuale di manleva dell’impresa per una responsabilità come quella accertata nel caso concreto, ovverosia nel caso di errore progettuale addebitabile sia al committente (che ha fornito il progetto all’impresa), sia all’appaltatore (che avrebbe dovuto verificare le lacune del progetto e rifiutarsi di darvi esecuzione in parte qua). Ne è conseguito il rigetto della domanda di manleva, dovendo trovare applicazione la norma generale che regola i rapporti interni tra condebitori solidali, la quale prevede la divisione del peso in partiuguali (artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c.). Il che però non presuppone affatto che «i danni subiti dai proprietari del fabbricato danneggiato siano stati esclusivamente cagionati dagli errori imputabili unicamente al committente Comune di Pordenone». Anzi presuppone, proprio che ci sia una corresponsabilità di Comune e impresa. 1.1.2. Forse ancora più incomprensibile è l’affermazione del ricorrente secondo cui sarebbe «passato in giudicato» l’accertamento che «l’errore di progettazione imputabile al committente, per come è stato identificato, non può in alcun modo essere considerato causa dei danni de quo». A parte il fatto che la prima sentenza della Corte d’Appello non venne impugnata nella parte in cui confermò la solidale condanna di Comune e A.I.A. Costruzioni S.r.l. al risarcimento dei danni nei confronti dei terzi danneggiati, del tutto esplicita sul passaggio in giudicato della responsabilità solidale (e quindi dell’accertamento che «l’errore di progettazione imputabile al committente» fu «causa dei danni») è l’ordinanza n. 7553/2018, che cassò quella sentenza nella sola parte in cui aveva condannato l’impresa alla manleva: «il giudicato interno formatosi (nella controversia “principale”) sull’acclarata responsabilità, nei confronti della Montini e del Natalucci, della A.I.A. Costruzioni s.r.l. e del Comune di Pordenone circa i danni subiti dal fabbricato dei primi a causa delle modalità imperite ed imprudenti con le quali erano stati progettati ed eseguiti dalla menzionata società, su di un fondo municipale attiguo a quell’immobile, i lavori di costruzione di un parcheggio pubblico sotterraneo commissionatile dall’ente, osta alla possibilità di ridiscutere, in questa sede, sebbene anche solo in relazione ai rapporti tra i suddetti originari convenuti, circa l’esclusività, o meno, della responsabilità di uno (il Comune di Pordenone) nei confronti dell’altra (l’odierna A.I.A. Costruzioni S.r.l.), posto che, nei rapporti interni, la dichiarata (in via definitiva, per quanto detto prima) responsabilità solidale può essere “ripartita”, non esclusa». Ciòè stato scritto a motivazione del rigetto di quello che era allora il primo motivo di ricorso per cassazione di A.I.A. Costruzioni S.r.l., ma vale,qui ed ora , con altrettanta efficacia , ad escludere l’ammissibilità del primo motivo di ricorso del Comune di Pordenone laddove esso prospetta, in modo del tutto avulso dalla realtà processuale, che vi sia un «giudicato interno» nel senso di escludere la sua responsabilità per l’errore di progettazione. 2.Il secondo motivo di ricorso denuncia , con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.:«violazione d e gli art t . 1362, 1363 e 1366c.c.». Si contesta la correttezza dell’interpretazione data dalla Corte d’Appello al contratto d’appalto (in particolare a lle clausole dei capitolato speciale e generale),che l’hanno portata ad escludere che vi fosse un impegno dell’impresa a tenere indenne il Comune anche nel caso di danni a terzi ricollegabili a vizi del progetto che il Comune le aveva fornito. 2.1. Anche questo motivo è inammissibile. Quantunque il Comune si sforzi di presentare la propria critica nei termini di una denuncia di violazione dei canoni legali di interpretazione del contratto, quella che viene proposta è in realtà soltanto un’interpretazione alternativa tra quelle rese possibili dal testo contrattuale.I canoni legali di interpretazione (comune intenzione delle parti, comportamento complessivo dei contraenti e buona fede) vengono solo elencati, ma non si spiega in che modo la Corte d’Appello li avrebbe violati,avendo essa analiticamenteesaminato il testo de i capitolati e rileva to il dato ineludibile che la responsabilità derivante da vizi progettuali non era menzionata in alcuna delle clausole in cui l’impresa si impegnavaa farsi carico in via esclusiva dei danni provocati a terzi. Occorre allora ribadire che l’interpretazione del contratto è, di per sé, una questione di fatto e che «la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata» (Cass. n. 28319/2017; conf. Cass. nn. 11254/2018; 16987/2018; 21576/2019; 22318/2023; 18214/2024)». Forse perché consapevole dell’impossibilità di ravvisare errori giuridici nell’interpretazione del contratto fatta propria nella sentenza impugnata, il Comune di Pordenone ha cercato di arricchire il contenuto in diritto di questo secondo motivo attribuendo alla Corte territoriale giuliana l’intenzione di «sanzionare la supposta illiceità di una clausola che consenta all’amministrazione di riversare sull’appaltatore gli oneri derivanti dalla propria responsabilità» e ravvisando ne lla sentenza l’effetto di «un parziale annullamento di una legittima clausola contrattuale». Ma, ancora una volta, non si comprende da dove il ricorrente abbia desunto una siffatta intenzione del giudice del merito, che si è fermato all’interpretazione del contratto, concludendo che non c’era una clausola di manleva applicabile nel caso di specie;il che esclude che possa essersi pronunciato implicitamente sulla validità diuna clausola … che non c’è . 3. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese legali per il presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 4. Si dà atto che, in base all’esito delricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte: dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilricorrente al pagamento delle spese relative al giudizio di legittimità, liquidate in € 5.000 per compensi, oltre a spese generali al 15%, € 200 per esborsi e accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo
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