CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 aprile 2026
Cassazione n. 10233/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rso;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ePagano Marcella, rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come daprocure allegate al controricorso;– controricorrenti –avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 533/2024depositata il 09/05/2024 e notificata il 15/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio delll’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 14644/2024Numero sezionale 860/2026Numero di raccolta generale 10233/2026Data pubblicazione 19/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Rita,Carla e [OSCURATO:PERSONA] – figli ed eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]– per sentir pronunciare sentenza che producesse, ai sensi dell’art. 2932c.c., gli effetti del contratto definitivo di vendita dell’unità immobiliare sitaal piano terra in [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] n. 43, oggettodel preliminare del 12.3.2007 (stipulato da [OSCURATO:PERSONA] anche perdelega degli altri eredi di [OSCURATO:PERSONA]).Deduceva a tal fine che, a fronte di un prezzo concordato di euro 32.000,00,egli aveva rilasciato quattro effetti cambiari aventi scadenza il 30.4.2007 (iprimi due), il 31.7.2007 ed il 31.8.2007, che in prossimità delle rispettivescadenze dei titoli aveva corrisposto quanto dovuto in contanti (ottenendoin restituzione le cambiali) e che, ciò nonostante, il contratto definitivo nonera stato stipulato.Nel costituirsi in giudizio, i convenuti asserivano che il contratto preliminareera stato stipulato in data 1.8.2007 tra [OSCURATO:PERSONA], qualepromissario acquirente, e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], quali promittentivenditori, e che il primo aveva effettuato un bonifico di euro 10.000,00contestualmente alla sottoscrizione del preliminare e tre ulteriori bonificiper complessivi euro 9.000,00, laddove per il restante corrispettivo dovutodi euro 13.000,00 aveva chiesto ed ottenuto un piano di rientro, nonrispettato, addivenendosi, infine, ad una scrittura privata sottoscritta il27.9.2009 con la quale il Giannone aveva manifestato di non voler piùacquistare l’immobile e le parti avevano definito bonariamente lacontroversia attraverso la risoluzione del detto preliminare e la restituzione,da parte dei promittenti venditori, dell’importo di euro 19.000,00 percepito.Chiedevano, pertanto, in via riconvenzionale, risolversi il contrattopreliminare, ordinando al Giannone di rilasciare l’immobile e condannandoloal pagamento di una somma per l’occupazione ingiustificata.2. Il Tribunale di Paola rigettava la domanda ex art. 2932 c.c., dichiaravache il preliminare dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] era stato risolto con la scrittura privata del27.9.2009 ed ordinava al Giannone di rilasciare l’immobile libero da personee cose.Numero registro generale 14644/2024Numero sezionale 860/2026Numero di raccolta generale 10233/2026Data pubblicazione 19/04/20263. Sull’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Catanzarorigettava il gravame.4. Avverso tale sentenza il Giannone ha proposto ricorso per cassazionesulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Rita, Carla e MarcellaPagano hanno resistito con controricorso.Avverso la proposta di definizione accelerata, per improcedibilità del ricorsoex art. 369 c.p.c., formulata dal consigliere all’uopo delegato, il difensoredel ricorrente, munito di procura speciale, ha chiesto decidersi la causa.In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazionedell’art. 2932 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per averla corte territoriale erroneamente, a suo dire, ritenuto che con la scritturaprivata del 27.9.2009 le parti contraenti avessero inteso risolvere non soloil preliminare di compravendita dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ma anche il precedente“compromesso del 12.3.2007.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per non aver la corte dimerito ammesso la prova testimoniale da lui articolata, attraverso la qualeavrebbe dimostrato di aver corrisposto per intero il prezzo di compravenditadovuto, e per non aver la corte considerato la deposizione resa dal testePatrizia Musacco nel procedimento penale instaurato a suo carico per ilreato di cui all’art. 633 c.p. e la sentenza n. 90/2017 con la quale egli erastato assolto dal detto reato ascrittogli.3. È preliminare all’esame dei motivi di ricorso il rilievo dell’improcedibilitàdello stesso.Ai sensi, infatti, dell'art. 369 c.p.c., il ricorso per cassazione deve esseredepositato presso la Cancelleria, a pena di improcedibilità, nel termine diventi giorni dall'ultima notificazione effettuata alle parti contro le quali èproposto. Unitamente all'atto di impugnazione, ed entro il termine previstoNumero registro generale 14644/2024Numero sezionale 860/2026Numero di raccolta generale 10233/2026Data pubblicazione 19/04/2026per il deposito del ricorso, il ricorrente deve produrre, sempre a pena diimprocedibilità, una serie di documenti, tra i quali la copia autentica delladecisione impugnata, e, ove sia stata notificata a mezzo pec, anchel'attestazione di conformità ai sensi dei commi 1 bis e 1 ter dell'art. 9, L.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 53, del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto,nonché della relazione di notifica e del provvedimento impugnato, allegatial messaggio.Il ricorso non è improcedibile ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., per omessodeposito da parte del ricorrente della sentenza impugnata, ove quest'ultimarisulti comunque nella disponibilità del giudice, in quanto prodotta dallaparte resistente, atteso che una differente soluzione, di carattereformalistico, determinerebbe un ingiustificato diniego di accesso al giudiziodi impugnazione, in contrasto con il principio di effettività della tutelagiurisdizionale (ex multis, Cass. n. 4370/2019).Nel caso di specie, visti gli atti depositati telematicamente, va rilevato cheil ricorrente, come evidenziato nella proposta di definizione accelerata, nonha ottemperato all'onere del deposito della copia della sentenza impugnataentro il termine di cui al primo comma dell'art. 369 c.p.c., non risultandoagli atti la copia autentica della sentenza n. 533/2024 del 9.5.2024 dellaCorte d'appello di Catanzaro, notificata il 27.4.2022.Solo con la richiesta di decisione, formulata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] all’esito dellacomunicazione (avvenuta in data 7.1.2025) della proposta di definizioneaccelerata, il difensore del ricorrente ha depositato telematicamente lasentenza impugnata, deducendo che la stessa non era stata allegata inprecedenza “per mera svista”.E’ evidente che, fermo restando che non è stata formalizzata alcuna istanzain tal senso, una ragione del genere non avrebbe giustificato la richiesta diremissione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., atteso che siffattoistituto è applicabile al giudizio di cassazione solo ove sussista, in concreto,una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il caratteredell'assolutezza (Cass., Sez. Un., n. 32725 del 18/12/2018; Cass., Sez. 1,n. 30512 del 23/11/2018) e non di una impossibilità relativa o una meraNumero registro generale 14644/2024Numero sezionale 860/2026Numero di raccolta generale 10233/2026Data pubblicazione 19/04/2026difficoltà - e che sia in rapporto causale determinante con il verificarsi delladecadenza in questione (Cass., Sez. Un., n. 27773 del 04/12/2020; Cass.,Sez. lav., 6 febbraio 2019, n. 3482; Cass., Sez. I, 23 novembre 2018,n.30512).In definitiva, il ricorrente non ha dimostrato la non imputabilità della causadell’omissione.Questa Corte ha già affermato che, in tema di giudizio di cassazione, persinoil deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata deveavvenire, a pena di improcedibilità, entro il termine di venti giorni dallanotifica del ricorso, sicché è inammissibile ove effettuato unitamenteall'istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c. (Cass., Sez. 3, Ordinanza n.24199 del 29/08/2025; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 27883 del 29/10/2024).Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2473 del 26/01/2023, nell’analizzare unafattispecie sovrapponibile a quella in esame, ha affermato che il ricorso percassazione non è improcedibile ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., peromesso deposito della sentenza impugnata nel fascicolo informatico, soloove il ricorrente alleghi e dimostri l'impossibilità del deposito per causedovute ad un malfunzionamento del sistema e formuli istanza di rimessionein termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., entro un termine ragionevolmentecontenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo.4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiaratoimprocedibile.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano comeda dispositivo.Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell'art.380-bis c.p.c. a seguito di proposta di inammissibilità e/o manifestainfondatezza del consigliere all’uopo delegato, la Corte, avendo definito ilgiudizio in conformità della proposta, deve applicare l'art. 96, commi 3 e 4,c.p.c., come previsto dal citato art. 380-bis c.p.c. La novità normativaintrodotta dall'art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 149/2022 contiene, nei casidi conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica,ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condannaNumero registro generale 14644/2024Numero sezionale 860/2026Numero di raccolta generale 10233/2026Data pubblicazione 19/04/2026ad una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art.96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulteriore somma di denaro non inferioread euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00 a favore della Cassa delleammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.). In tal modo, risulta codificatauna ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istitutodel divieto di lite temeraria nel sistema processuale.Le spese seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo, tenutoconto del valore della natura della causa e delle attività svolte.Sulla scorta di quanto esposto, ed in assenza di indici che possano farpropendere per una diversa applicazione della norma, la parte ricorrente vacondannata al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore delcontroricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. e al pagamento delladi euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara improcedibile il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio,che liquida in euro 3.200,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi, al 15% perspese generali e agli accessori di legge;condanna il ricorrente, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., alpagamento in favore del resistente dell'ulteriore somma di euro 3.000,00;condanna il ricorrente, ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., alpagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delleammende;ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 8.4.2026.Il PresidenteGiuseppe GrassoNumero registro generale 14644/2024Numero sezionale 860/2026Numero di raccolta generale 10233/2026Data pubblicazione 19/04/2026