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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 06572/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12769-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.E. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 1 f0 SNC, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 90/8/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SASSARI, depositata il 02/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della società contribuente avverso un avviso di accertamento relativo al credito IVA per il 2010, avviso con il quale si contestava l'indebita detrazione dell'IVA; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che le apparecchiature acquistate erano finalizzate a prestazioni per operazioni nel mercato dell'epilazione, notoriamente redditizio e "di moda" e poiché i trattamenti diretti a migliorare l'aspetto estetico non sono assimilabili alle prestazioni mediche o paramediche, non godono dell'esenzione IVA di cui all'art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dunque la detrazione dell'IVA della parte contribuente non era stata indebita Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente non si costituiva. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 10, n. 18, del d.P.R. n. 633 del 1972 in combinato disposto con l'art. 2697 c.c. per avere la sentenza impugnata ritenuto non applicabili alle operazioni di cui si tratta - acquisto di beni strumentali all'esercizio della professione medica - il citato art. 10 e per aver onerato l'Agenzia della prova certa del comportamento elusivo della società, quando è noto è che è il contribuente che vuole fruire di un vantaggio fiscale che deve dare la prova di averne diritto.

Il motivo è fondato.

Secondo questa Corte, infatti: in tema di IVA, le prestazioni mediche e paramediche di chirurgia estetica si distinguono dalle prestazioni a contenuto meramente cosmetico e sono esenti di imposta, ex art. 10, n. 18, del d.P.R. n. 633 del 1972, nei limiti in cui sono Ric. 2020 n. 12769 sez.

MT - ud. 08-02-2022 -2- finalizzate a trattare o curare persone che, a seguito di una malattia, di un trauma o di un handicap fisico congenito, subiscono disagi psico-fisici e, dunque, sono rivolte alla tutela della salute, gravando sul contribuente l'onere di provare la sussistenza dei suddetti requisiti soggettivi e oggettivi (Cass. 13 ottobre 2021 n. 27947). [OSCURATO:PERSONA] non si è conformata al predetto principio laddove - affermando che le apparecchiature acquistate erano finalizzate a prestazioni per operazioni nel mercato dell'epilazione, notoriamente redditizio e "di moda" e poiché i trattamenti diretti a migliorare l'aspetto estetico non sono assimilabili alle prestazioni mediche o paramediche, non godono dell'esenzione IVA di cui all'art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 - non ha considerato che anche le prestazioni mediche e paramediche di chirurgia estetica possono essere esenti da IVA, ex art. 10, n. 18, del d.P.R. n. 633 del 1972, ed è pertanto onere della parte contribuente che invece voglia detrarre VIVA provare la sussistenza dei relativi requisiti.

Ritenuto pertanto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell'Agenzia delle entrate va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12769-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.E. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 1 f0 SNC, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 90/8/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SASSARI, depositata il 02/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della società contribuente avverso un avviso di accertamento relativo al credito IVA per il 2010, avviso con il quale si contestava l'indebita detrazione dell'IVA; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che le apparecchiature acquistate erano finalizzate a prestazioni per operazioni nel mercato dell'epilazione, notoriamente redditizio e "di moda" e poiché i trattamenti diretti a migliorare l'aspetto estetico non sono assimilabili alle prestazioni mediche o paramediche, non godono dell'esenzione IVA di cui all'art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dunque la detrazione dell'IVA della parte contribuente non era stata indebita Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente non si costituiva. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 10, n. 18, del d.P.R. n. 633 del 1972 in combinato disposto con l'art. 2697 c.c. per avere la sentenza impugnata ritenuto non applicabili alle operazioni di cui si tratta - acquisto di beni strumentali all'esercizio della professione medica - il citato art. 10 e per aver onerato l'Agenzia della prova certa del comportamento elusivo della società, quando è noto è che è il contribuente che vuole fruire di un vantaggio fiscale che deve dare la prova di averne diritto. Il motivo è fondato. Secondo questa Corte, infatti: in tema di IVA, le prestazioni mediche e paramediche di chirurgia estetica si distinguono dalle prestazioni a contenuto meramente cosmetico e sono esenti di imposta, ex art. 10, n. 18, del d.P.R. n. 633 del 1972, nei limiti in cui sono Ric. 2020 n. 12769 sez. MT - ud. 08-02-2022 -2- finalizzate a trattare o curare persone che, a seguito di una malattia, di un trauma o di un handicap fisico congenito, subiscono disagi psico-fisici e, dunque, sono rivolte alla tutela della salute, gravando sul contribuente l'onere di provare la sussistenza dei suddetti requisiti soggettivi e oggettivi (Cass. 13 ottobre 2021 n. 27947). [OSCURATO:PERSONA] non si è conformata al predetto principio laddove - affermando che le apparecchiature acquistate erano finalizzate a prestazioni per operazioni nel mercato dell'epilazione, notoriamente redditizio e "di moda" e poiché i trattamenti diretti a migliorare l'aspetto estetico non sono assimilabili alle prestazioni mediche o paramediche, non godono dell'esenzione IVA di cui all'art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 - non ha considerato che anche le prestazioni mediche e paramediche di chirurgia estetica possono essere esenti da IVA, ex art. 10, n. 18, del d.P.R. n. 633 del 1972, ed è pertanto onere della parte contribuente che invece voglia detrarre VIVA provare la sussistenza dei relativi requisiti. Ritenuto pertanto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell'Agenzia delle entrate va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di c
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