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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 34377/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Palmi, che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di rapina pluriaggravata (capo 1) e di illegittima detenzione e porto in luogo pubblico di armi comuni da sparo (capi da 2 a 8).

Deduce:1.1.

"Violazione dell'art. 606 co. 1 lett.

C) c.p.p., in quanto il giudice non ha tenuto conto di quanto disposto dall'art. 297 co. 2 c.p.p. in merito alle ordinanze cautelari a catena".

Con il primo motivo il ricorrente sostiene la sussistenza dei requisiti richiesti per l'applicazione del principio fissato dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen..

A sostegno dell'assunto, dopo avere illustrato i principi di diritto fissati in materia dalal Corte di cassazione, osserva che «è un dato palese che gli elementi indiziari indicati nell'ordinanza erano già emersi sin dall'inizio delle indagini relative al fatto reato contestato.

Si veda la perquisizione personale e domiciliare eseguita in prossimità del fatto e l'esame stub eseguito.

Né i meri ritardi dovuti all'autorità inquirente possono divenire un nocumento a danno dell'indagato».

1.2. "Violazione dell'art. 606 co. 1 let.

B) ed e) c.p.p.".

Con il secondo motivo si assume che il «tribunale non ha tenuto conto di tutti gli elementi in merito all'insussistenza delle esigenze cautelari», mancando un'adeguata motivazione rispetto all'attualità del pericolo.

Il ricorrente aggiunge che non sussiste il pericolo di fuga visto che [OSCURATO:PERSONA] è già sottoposto a misura cautelare; che il pericolo di reiterazione non può basarsi su una presunta pericolosità sociale, non fondata su elementi concreti e attuali elementi; che nessun elemento idoneo è indicato in merito all'inquinamento probatorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché aspecifico, perché entrambi i motivi non contengono censure al provvedimento impugnato.

1.1. Va preliminarmente rilevato che il tribunale: a) ha escluso la sussistenza di una c.d. contestazione a catena perché prima della data (28.1.2020) del rinvio a giudizio per il diverso procedimento alla data del 20/01/2020, il quadro indiziario a carico di [OSCURATO:PERSONA] non era definito, perché solo il 26/2/2020 veniva sequestrato il suo cellulare e il risultato delle sue analisi è pervenuto il 4/12/2020 e compendiato nella nota della [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; che il 1°/4/2021 veniva sentite a s.i.t. le persone offese; che il ;io 2/5/2021 la [OSCURATO:PERSONA] trasmetteva al P.M. una nota relativa alla comparazione tra i connotati di [OSCURATO:PERSONA] e gli autori della rapina; b) ha ritenuto la sussistenza di esigenze cautelari sulla base di una molteplicità di elementi: gravità dei fatti e delle loro modalità; precedenti penali; disponibilità di un arsenale di armi (in un'intercettazione dichiara di avere più di cento pistole); disponibilità di documentazione falsa; disponibilità di diversi passamontagna da utilizzare per le rapine; personalità allarmante per le minacce registrate in danno di tale Michele; personalità immeritevole di fiducia, per il tentativo di sottrarsi alle indagini e per come emergente dalla conversazione intercettata in cui sollecita la madre -che si trovava in macchina con lui- a gettare un pistola dal finestrino, per eludere dei controlli di Polizia.

1.2. A fronte di una motivazione puntuale, adeguata, logica e priva di contraddizioni, il ricorso si risolve in generiche affermazioni di omessa o inadeguata motivazione, prive del sia pur minimo confronto cori il provvedimento impugnato, le cui argomentazioni sono del tutto pretermesse e rimangono indenni da censure, mancando un reale confronto con la decisione del Tribunale.

Da qui il vizio di aspecificità che deve essere apprezzata non solo per la genericità del ricorso, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

3. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp.

Att.

Cod.

Proc. Pen.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Palmi, che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di rapina pluriaggravata (capo 1) e di illegittima detenzione e porto in luogo pubblico di armi comuni da sparo (capi da 2 a 8). Deduce:1.1. "Violazione dell'art. 606 co. 1 lett. C) c.p.p., in quanto il giudice non ha tenuto conto di quanto disposto dall'art. 297 co. 2 c.p.p. in merito alle ordinanze cautelari a catena". Con il primo motivo il ricorrente sostiene la sussistenza dei requisiti richiesti per l'applicazione del principio fissato dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen.. A sostegno dell'assunto, dopo avere illustrato i principi di diritto fissati in materia dalal Corte di cassazione, osserva che «è un dato palese che gli elementi indiziari indicati nell'ordinanza erano già emersi sin dall'inizio delle indagini relative al fatto reato contestato. Si veda la perquisizione personale e domiciliare eseguita in prossimità del fatto e l'esame stub eseguito. Né i meri ritardi dovuti all'autorità inquirente possono divenire un nocumento a danno dell'indagato». 1.2. "Violazione dell'art. 606 co. 1 let. B) ed e) c.p.p.". Con il secondo motivo si assume che il «tribunale non ha tenuto conto di tutti gli elementi in merito all'insussistenza delle esigenze cautelari», mancando un'adeguata motivazione rispetto all'attualità del pericolo. Il ricorrente aggiunge che non sussiste il pericolo di fuga visto che [OSCURATO:PERSONA] è già sottoposto a misura cautelare; che il pericolo di reiterazione non può basarsi su una presunta pericolosità sociale, non fondata su elementi concreti e attuali elementi; che nessun elemento idoneo è indicato in merito all'inquinamento probatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché aspecifico, perché entrambi i motivi non contengono censure al provvedimento impugnato. 1.1. Va preliminarmente rilevato che il tribunale: a) ha escluso la sussistenza di una c.d. contestazione a catena perché prima della data (28.1.2020) del rinvio a giudizio per il diverso procedimento alla data del 20/01/2020, il quadro indiziario a carico di [OSCURATO:PERSONA] non era definito, perché solo il 26/2/2020 veniva sequestrato il suo cellulare e il risultato delle sue analisi è pervenuto il 4/12/2020 e compendiato nella nota della [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; che il 1°/4/2021 veniva sentite a s.i.t. le persone offese; che il ;io 2/5/2021 la [OSCURATO:PERSONA] trasmetteva al P.M. una nota relativa alla comparazione tra i connotati di [OSCURATO:PERSONA] e gli autori della rapina; b) ha ritenuto la sussistenza di esigenze cautelari sulla base di una molteplicità di elementi: gravità dei fatti e delle loro modalità; precedenti penali; disponibilità di un arsenale di armi (in un'intercettazione dichiara di avere più di cento pistole); disponibilità di documentazione falsa; disponibilità di diversi passamontagna da utilizzare per le rapine; personalità allarmante per le minacce registrate in danno di tale Michele; personalità immeritevole di fiducia, per il tentativo di sottrarsi alle indagini e per come emergente dalla conversazione intercettata in cui sollecita la madre -che si trovava in macchina con lui- a gettare un pistola dal finestrino, per eludere dei controlli di Polizia. 1.2. A fronte di una motivazione puntuale, adeguata, logica e priva di contraddizioni, il ricorso si risolve in generiche affermazioni di omessa o inadeguata motivazione, prive del sia pur minimo confronto cori il provvedimento impugnato, le cui argomentazioni sono del tutto pretermesse e rimangono indenni da censure, mancando un reale confronto con la decisione del Tribunale. Da qui il vizio di aspecificità che deve essere apprezzata non solo per la genericità del ricorso, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 3. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. Att. Cod. Proc. Pen. Così deciso in
Decreto Cassazione n. 34377/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris