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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 14984/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6416/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, viale di [OSCURATO:PERSONA], n.15; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione, in persona del cura- tore p.t.

Dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nici, con domicilio eletto in Roma, piazza Cola di Rienzo, n. 92 , presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Perugia n. 665/16, depositatol'11 febbraio 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto dell'11 febbraio 2016, il Tribunale di Perugia ha rigettato l'opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.a., in qualità di avente causa della [OSCURATO:SOCIETA]., avverso lo stato passivo del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, avente ad oggetto l'ammissione al passivo, in via privilegiata, di un credito di Euro 740.904,67, già ammesso al passivo in via chirografaria, a titolo di restituzione di un mu- tuo ipotecario e di un mutuo fondiario.

Premesso che le somme mutuate, pari ad Euro 680.000,00, erano con- fluite su un conto corrente che all'epoca dell'accredito presentava un saldo passivo superiore ad Euro 595.000,00, il Tribunale ha ritenuto non provato che il conto fosse assistito da una linea di credito di Euro 670.000,00 e che il debito non fosse scaduto né esigibile, rilevando che l'opponente non aveva consentito il riscontro delle condizioni riguardanti l'apertura di credito, non avendo prodotto il contratto di conto corrente e non avendo avanzato alcuna richiesta di acquisizione di documenti, e precisando che dalla documentazione prodotta emergeva soltanto che l'importo dei mutui era stato utilizzato in parte per ripianare integralmente il passivo del conto corrente, ed in parte per far fronte ad ulteriori passività sul medesimo conto.

Ha ritenuto pertanto configurabileun collegamento negoziale volto al conseguimento di un risul- tato diverso da quello apparentemente perseguito, e segnatamente alla so- stituzione di un'esposizione debitoria chirografaria con un debito garantito da ipoteca, affermandone la revocabilità ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 3 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto posta in essere in violazione della par condicio creditorumnell'anno anteriore all'apertura del fallimento.

In or- dine al mutuo fondiario, ha poi escluso il consolidamento dell'ipoteca ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ritenendo inapplicabile la relativa disciplina, dal momento che le somme mutuate non erano state de- stinate alla funzione tipica di tale categoria di mutuo, non essendo state poste nella disponibilità dell'impresa, ma essendostate utilizzate esclusivamente per estinguere le pregresse esposizioni debitorie nei confronti della stessa Banca mutuante.

2. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazionela Ve- neto [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.a.), per quattro motivi, illustrati anche con memoria.

Il curatore del fallimento ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo d'impugnazione,la ricorrente denuncia la nullità del decreto impugnato, peraver omesso di valutare la documentazione pro- dotta unitamente all'originaria istanza d'insinuazione al passivo, regolar- mente depositata con il ricorso in opposizione, e contenente anche i contratti di conto corrente e i relativi estratti conto.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., nonché l'omesso esame di un fatto con- troverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che dalla documentazione pro- dotta emergevano l'insussistenza di un debito scaduto ed esigibile della so- cietà fallita e la destinazione dell'importo erogato alla creazione di nuova li- quidità, essendo stata provata l'esistenza di una precedente linea di creditoe la naturale prosecuzione del rapporto, con la conseguente esclusione della configurabilità di un procedimento indirettamente solutorio.

3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., osservando che, mentre il Giudice delegato aveva ritenuto l'ipoteca revocabile ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 2 della legge fall., il Tribunale ha pronunciato l'inefficacia ai sensi del n. 3, senza alcuna solleci- tazione da parte del curatore, trascurando l'autonomia delle fattispecie pre- viste dalla predetta disposizione.

4. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 67, quarto comma, della legge fall. e dell'art. 39, comma quarto, del d.lgs. n. 385del 1993, sostenendo che, nel dichiarare inefficace anche l'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo fondiario, in considerazione della destinazione dell'importo erogato al ripianamento di debiti pregressi, il Tribu- nale non ha considerato che il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo, non avendo come elemento essenziale la destinazione della somma mutuata a determinate finalità.

5. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto questioni strettamente connesse, sono inammissibili.

In quanto fondate sull'assunto dell'inesistenza di un debito scaduto ed esigibile dellasocietà fallita, e quindi sulla non riconducibilità dell'ipoteca alla fattispecie di cui all'art. 61, primo comma, n. 4 della legge fall., le predette censure non attingono la ratio decidendidel decreto impugnato, il quale, pur dando atto della mancata produzione da parte dell'opponente della documen- tazione necessaria per la verifica dell'ammontare del fido che assisteva il conto corrente, non ha fatto applicazione della predetta disposizione, ma, ri- levato che dai documenti acquisiti agli atti emergeva che i finanziamenti con- cessi dall'opponente erano stati impiegati per il ripianamento del passivo, ha qualificato l'operazione posta in essere con la società fallita come un negozio indiretto volto a sostituire un'esposizione debitoria chirografaria con un debito garantito da ipoteca, ed ha pertanto concluso per la revocabilità della garan- zia ai sensi dell'art. 61, primo comma, n. 3 della legge fall., in quanto con- cessa per un preesistente debito non ancora scaduto.

6. E' invece infondato il terzo motivo, con cui la ricorrente denuncia il vizio di ultrapetizione, in relazione all'avvenuta riconduzione della fattispecie ad un'ipotesi diversa da quella ritenuta configurabile dal Giudice delegato.

Premesso infatti che, nel dichiarare inefficace l'ipoteca, il decreto impu- gnato ha accolto un'eccezione specificamente sollevata dal curatore, il quale, nel costituirsi nel giudizio di opposizione, aveva espressamente ribadito la revocabilità dell'ipoteca ai sensi dell'art. 67, primo comma, della legge fall., sostenendoche l'operazione posta in essere tra l'opponente e la società fallita aveva natura indirettamente solutoria, si osserva che, in tema di revocatoria fallimentare, questa Corte ha affermato ripetutamente che il principio dell'au- tonomia delle singole ipotesidi revocatoria deve essere coordinato con quello della riqualificazione officiosa della domanda da parte da parte del giudice, in virtù del quale, una volta dedotto in causa, nei suoi estremi materiali, l'atto di cui si chiede la revocazione, pur se erroneamente sussunto dalla parte in una delle ipotesi previste dall'art. 67 della legge fall. diversa da quella che nella specie gli è propria, non incorre in ultrapetizione il giudice che d'ufficio ne rilevi l'esatta qualificazione e decida la causa secondo la regula juris a quest'ultima corrispondente: il vizio di ultrapetizione sussiste infatti soltanto quando la pronuncia giudiziale trascende i limiti oggettivi della controversia, quali risultano dalle contrapposte domande ed eccezioni delle parti, e non è pertanto ipotizzabile rispetto alla configurazione giuridica dei termini della controversia e alle norme di diritto in base alle quali la lite deve essere decisa, rientrando nel potere-dovere del giudice il compito di inquadrare nell'esatta categoriagiuridica i fatti dedotti e acquisiti al giudizio e di applicare le relative norme di legge(cfr. Cass., Sez.

I, 21/12/2005, n. 28299 ; 21/03/2003, n. 4126).

7. E' infine infondato il quarto motivo, con cui si fa valere la non assog- gettabilità a revocatoria del mutuo fondiario, ai sensi dell'art. 39, comma quarto, del d.lgs. n. 385 del 1993, indipendentemente dalla destinazione dello importo erogato al ripianamento di debiti pregressi.

Poiché, infatti, l'inopponibilità al fallimento del mutuo fondiario per nul- lità, simulazione orevoca esclude il cosiddetto beneficio del consolidamento, previsto dall'art.39 comma quarto, cit., laddove la fattispecie sia ricostruita come procedimento indiretto anormalmente solutorio,costituito dal mutuo e dall'utilizzazione della somma accreditata a quel titolo ad estinzione di un preesistente credito del mutuante verso il mutuatario,anche l'ipoteca perde la qualificazione,che deriva dal contratto, di ipoteca iscritta a garanzia del mutuo fondiario (cfr. Cass ., Sez.

I, 16/02/2022, n. 5034; 1/10/2007, n. 20622).

8. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del contro- ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembr e 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6416/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, viale di [OSCURATO:PERSONA], n.15; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione, in persona del cura- tore p.t. Dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nici, con domicilio eletto in Roma, piazza Cola di Rienzo, n. 92 , presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Perugia n. 665/16, depositatol'11 febbraio 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto dell'11 febbraio 2016, il Tribunale di Perugia ha rigettato l'opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.a., in qualità di avente causa della [OSCURATO:SOCIETA]., avverso lo stato passivo del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, avente ad oggetto l'ammissione al passivo, in via privilegiata, di un credito di Euro 740.904,67, già ammesso al passivo in via chirografaria, a titolo di restituzione di un mu- tuo ipotecario e di un mutuo fondiario. Premesso che le somme mutuate, pari ad Euro 680.000,00, erano con- fluite su un conto corrente che all'epoca dell'accredito presentava un saldo passivo superiore ad Euro 595.000,00, il Tribunale ha ritenuto non provato che il conto fosse assistito da una linea di credito di Euro 670.000,00 e che il debito non fosse scaduto né esigibile, rilevando che l'opponente non aveva consentito il riscontro delle condizioni riguardanti l'apertura di credito, non avendo prodotto il contratto di conto corrente e non avendo avanzato alcuna richiesta di acquisizione di documenti, e precisando che dalla documentazione prodotta emergeva soltanto che l'importo dei mutui era stato utilizzato in parte per ripianare integralmente il passivo del conto corrente, ed in parte per far fronte ad ulteriori passività sul medesimo conto. Ha ritenuto pertanto configurabileun collegamento negoziale volto al conseguimento di un risul- tato diverso da quello apparentemente perseguito, e segnatamente alla so- stituzione di un'esposizione debitoria chirografaria con un debito garantito da ipoteca, affermandone la revocabilità ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 3 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto posta in essere in violazione della par condicio creditorumnell'anno anteriore all'apertura del fallimento. In or- dine al mutuo fondiario, ha poi escluso il consolidamento dell'ipoteca ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ritenendo inapplicabile la relativa disciplina, dal momento che le somme mutuate non erano state de- stinate alla funzione tipica di tale categoria di mutuo, non essendo state poste nella disponibilità dell'impresa, ma essendostate utilizzate esclusivamente per estinguere le pregresse esposizioni debitorie nei confronti della stessa Banca mutuante. 2. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazionela Ve- neto [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.a.), per quattro motivi, illustrati anche con memoria. Il curatore del fallimento ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione,la ricorrente denuncia la nullità del decreto impugnato, peraver omesso di valutare la documentazione pro- dotta unitamente all'originaria istanza d'insinuazione al passivo, regolar- mente depositata con il ricorso in opposizione, e contenente anche i contratti di conto corrente e i relativi estratti conto. 2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., nonché l'omesso esame di un fatto con- troverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che dalla documentazione pro- dotta emergevano l'insussistenza di un debito scaduto ed esigibile della so- cietà fallita e la destinazione dell'importo erogato alla creazione di nuova li- quidità, essendo stata provata l'esistenza di una precedente linea di creditoe la naturale prosecuzione del rapporto, con la conseguente esclusione della configurabilità di un procedimento indirettamente solutorio. 3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., osservando che, mentre il Giudice delegato aveva ritenuto l'ipoteca revocabile ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 2 della legge fall., il Tribunale ha pronunciato l'inefficacia ai sensi del n. 3, senza alcuna solleci- tazione da parte del curatore, trascurando l'autonomia delle fattispecie pre- viste dalla predetta disposizione. 4. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 67, quarto comma, della legge fall. e dell'art. 39, comma quarto, del d.lgs. n. 385del 1993, sostenendo che, nel dichiarare inefficace anche l'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo fondiario, in considerazione della destinazione dell'importo erogato al ripianamento di debiti pregressi, il Tribu- nale non ha considerato che il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo, non avendo come elemento essenziale la destinazione della somma mutuata a determinate finalità. 5. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto questioni strettamente connesse, sono inammissibili. In quanto fondate sull'assunto dell'inesistenza di un debito scaduto ed esigibile dellasocietà fallita, e quindi sulla non riconducibilità dell'ipoteca alla fattispecie di cui all'art. 61, primo comma, n. 4 della legge fall., le predette censure non attingono la ratio decidendidel decreto impugnato, il quale, pur dando atto della mancata produzione da parte dell'opponente della documen- tazione necessaria per la verifica dell'ammontare del fido che assisteva il conto corrente, non ha fatto applicazione della predetta disposizione, ma, ri- levato che dai documenti acquisiti agli atti emergeva che i finanziamenti con- cessi dall'opponente erano stati impiegati per il ripianamento del passivo, ha qualificato l'operazione posta in essere con la società fallita come un negozio indiretto volto a sostituire un'esposizione debitoria chirografaria con un debito garantito da ipoteca, ed ha pertanto concluso per la revocabilità della garan- zia ai sensi dell'art. 61, primo comma, n. 3 della legge fall., in quanto con- cessa per un preesistente debito non ancora scaduto. 6. E' invece infondato il terzo motivo, con cui la ricorrente denuncia il vizio di ultrapetizione, in relazione all'avvenuta riconduzione della fattispecie ad un'ipotesi diversa da quella ritenuta configurabile dal Giudice delegato. Premesso infatti che, nel dichiarare inefficace l'ipoteca, il decreto impu- gnato ha accolto un'eccezione specificamente sollevata dal curatore, il quale, nel costituirsi nel giudizio di opposizione, aveva espressamente ribadito la revocabilità dell'ipoteca ai sensi dell'art. 67, primo comma, della legge fall., sostenendoche l'operazione posta in essere tra l'opponente e la società fallita aveva natura indirettamente solutoria, si osserva che, in tema di revocatoria fallimentare, questa Corte ha affermato ripetutamente che il principio dell'au- tonomia delle singole ipotesidi revocatoria deve essere coordinato con quello della riqualificazione officiosa della domanda da parte da parte del giudice, in virtù del quale, una volta dedotto in causa, nei suoi estremi materiali, l'atto di cui si chiede la revocazione, pur se erroneamente sussunto dalla parte in una delle ipotesi previste dall'art. 67 della legge fall. diversa da quella che nella specie gli è propria, non incorre in ultrapetizione il giudice che d'ufficio ne rilevi l'esatta qualificazione e decida la causa secondo la regula juris a quest'ultima corrispondente: il vizio di ultrapetizione sussiste infatti soltanto quando la pronuncia giudiziale trascende i limiti oggettivi della controversia, quali risultano dalle contrapposte domande ed eccezioni delle parti, e non è pertanto ipotizzabile rispetto alla configurazione giuridica dei termini della controversia e alle norme di diritto in base alle quali la lite deve essere decisa, rientrando nel potere-dovere del giudice il compito di inquadrare nell'esatta categoriagiuridica i fatti dedotti e acquisiti al giudizio e di applicare le relative norme di legge(cfr. Cass., Sez. I, 21/12/2005, n. 28299 ; 21/03/2003, n. 4126). 7. E' infine infondato il quarto motivo, con cui si fa valere la non assog- gettabilità a revocatoria del mutuo fondiario, ai sensi dell'art. 39, comma quarto, del d.lgs. n. 385 del 1993, indipendentemente dalla destinazione dello importo erogato al ripianamento di debiti pregressi. Poiché, infatti, l'inopponibilità al fallimento del mutuo fondiario per nul- lità, simulazione orevoca esclude il cosiddetto beneficio del consolidamento, previsto dall'art.39 comma quarto, cit., laddove la fattispecie sia ricostruita come procedimento indiretto anormalmente solutorio,costituito dal mutuo e dall'utilizzazione della somma accreditata a quel titolo ad estinzione di un preesistente credito del mutuante verso il mutuatario,anche l'ipoteca perde la qualificazione,che deriva dal contratto, di ipoteca iscritta a garanzia del mutuo fondiario (cfr. Cass ., Sez. I, 16/02/2022, n. 5034; 1/10/2007, n. 20622). 8. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del contro- ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembr e 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della r
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