CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 09615/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14461/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- Avversol’ ORDINANZA d el [OSCURATO:PERSONA] di CUNEO n. 83/2022 depositata il22/12/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.-Con ordinanza depositata il 22/12/2022, il Giudice di pace di Cuneo ha rigettato l’opposizione proposte ex art. 13 comma VIII T.U. 286/98 e art. 18 d.lgs. n.150/2011 da [OSCURATO:PERSONA], cittadino dell’Albania, avverso il decreto di espulsione emanato dal Prefetto di Cuneo in data 20/9/2022 prot. n. 054/2022-rl/esp. nei confronti del ricorrente medesimo. Avverso la predetta ordinanza il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre mezzi, corroborati da memoria; il Prefetto ed il Questore di Cuneo sono rimasti intimati. Éstata disposta la trattazione camerale. [OSCURATO:PERSONA]: 2.1.- Con il primo motivo si denuncia la violazione e mancata applicazione dell'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 (TUI) e il vizio di motivazione apparente, deducendo l’omessa valutazione della situazione personale del ricorrente e del pericolo a cui sarebbe esposto in caso di rientro in Albania, a causa del fenomeno del "gjakmarrje", o vendetta di sangue, derivante dall'applicazione della legge del Kanun. 2.2.-Con il secondo motivo si denuncia la violazione e mancata applicazione dell'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 e il vizio di motivazione apparente in relazione alla valutazione dei presupposti per il riconoscimento della c.d. protezione complementare di cui all'art.19 TUI, con omessa indagine della situazione di radicamento e integrazione del ricorrente in Italia. 3.-Il primo motivo è fondato e va accolto, assorbito il secondo. Nella specie l'opponente aveva manifestato specificatamente il timore di essere esposto al pericolo di una "vendetta di sangue" derivante dall'applicazione dell'antica legge del Kanun nel territorio albanese. A fronte di tale precisa deduzione, il Giudice di Pace si è limitato a fornire una motivazione apparente, vizio che ricorre quando essa sia fondata su una mera formula di stile, riferibile a qualunque controversia, disancorata dalla fattispecie concreta e sprovvista di riferimenti specifici, del tutto inidonea dunque a rivelare la ratio decidendi e ad evidenziare gli elementi che giustifichino il convincimento del giudice e ne rendano dunque possibile il controllo di legittimità (Cass. n.11280/2018, riferita ad un caso identico). 4.- In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; l’ordinanza impugnata va dunque cassata con rinvio della causa, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio, al Giudice di pace di Cuneo, in persona di diverso magistrato. P.Q.M. - Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; - Cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa al Giudice di pace di Cuneo, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sull