CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38525/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il motivo di ricorso relativo al diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.pen. è stato dedotto in modo generico, senza l'articolazione di uno specifico motivo di appello, ma solo in sede di conclusioni; ritenuto che la genericità dei motivi di appello rende evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla gravità del fatto in relazione anche ai due precedenti per rapina, coì da rendere del tutto generica la sollecitazione dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 09/0