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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07701/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]:TORI avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIrdato avviso- ah -e parte, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso - con il quale si quale si censura l'ordinanza del Tribunale di Napoli che ha rigettato la domanda di ammissione della S.I.A.E. quale parte civile nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], sotto il profilo della violazione di legge in relazione agli artt. 100 e 102 cod. proc. pen., e correlato vizio della motivazione - è inammissibile in quanto proposto avverso atto non impugnabile.

Va, infatti, osservato che l'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile dal processo non è impugnabile mediante rlicorso per cassazione, salva l'ipotesi in cui la stessa sia affetta da abnormità, presentando un contenuto talmente incongruo e singolare da risultare avulsa dall'intero ordinamento processuale - ipotesi che qui non ricorre (Sez.2, n. 45622 del 14/09/2017, Rv.:271155 - 01; Sez. 3, n. 14332 del 473/2010, dep. 15/4/2010, Rv. 246609; Sez. 6, n. 8942 del 17/1/2011, dep. 7/3/2011, Rv. 249727).

La ragione della non impugnabilità è evidente: trattasi, invero, di decisioni non stabili, in quanto, in ogni tempo revocabili e modificabili e, inoltre, non di pregiudizio per l'esercizio dell'azione risarcitoria nel processo civile (Sez. 3, n. 14332 del 04/03/2010, dep. 15/04/20n0, Rv. 246609).

L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez.

U, n. 26 del 24/11/1999, Rv. 215094).

L'applicazione del sopra esposto principio al caso in esame deve comportare l'esclusione dell'abnormità dell'ordinanza adottata dal Tribunale poiché essa, pur apparendo chiaramente affetta da violazione di legge (la nomina di due difensori della parte civile, in violazione della previsione di cui all'art.100 cod.proc.pen., non determina alcuna nullità, ma la mera inefficacia della nomina del secondo difensore, cfr Sez.3, n. 14212 del 06/11/2019, dep.11/05/2020, Rv.279010 - 02), non rientra nei casi di abnormità strutturale, non comportando esercizio di potere oltre ogni ragionevole limite, né funzionale, poiché non determina la stasi del procedimento.

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]:TORI avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIrdato avviso- ah -e parte, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso - con il quale si quale si censura l'ordinanza del Tribunale di Napoli che ha rigettato la domanda di ammissione della S.I.A.E. quale parte civile nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], sotto il profilo della violazione di legge in relazione agli artt. 100 e 102 cod. proc. pen., e correlato vizio della motivazione - è inammissibile in quanto proposto avverso atto non impugnabile. Va, infatti, osservato che l'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile dal processo non è impugnabile mediante rlicorso per cassazione, salva l'ipotesi in cui la stessa sia affetta da abnormità, presentando un contenuto talmente incongruo e singolare da risultare avulsa dall'intero ordinamento processuale - ipotesi che qui non ricorre (Sez.2, n. 45622 del 14/09/2017, Rv.:271155 - 01; Sez. 3, n. 14332 del 473/2010, dep. 15/4/2010, Rv. 246609; Sez. 6, n. 8942 del 17/1/2011, dep. 7/3/2011, Rv. 249727). La ragione della non impugnabilità è evidente: trattasi, invero, di decisioni non stabili, in quanto, in ogni tempo revocabili e modificabili e, inoltre, non di pregiudizio per l'esercizio dell'azione risarcitoria nel processo civile (Sez. 3, n. 14332 del 04/03/2010, dep. 15/04/20n0, Rv. 246609). L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, Rv. 215094). L'applicazione del sopra esposto principio al caso in esame deve comportare l'esclusione dell'abnormità dell'ordinanza adottata dal Tribunale poiché essa, pur apparendo chiaramente affetta da violazione di legge (la nomina di due difensori della parte civile, in violazione della previsione di cui all'art.100 cod.proc.pen., non determina alcuna nullità, ma la mera inefficacia della nomina del secondo difensore, cfr Sez.3, n. 14212 del 06/11/2019, dep.11/05/2020, Rv.279010 - 02), non rientra nei casi di abnormità strutturale, non comportando esercizio di potere oltre ogni ragionevole limite, né funzionale, poiché non determina la stasi del procedimento. Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
Sentenza Cassazione n. 07701/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris