CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 43449/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 8 aprile 2022 emessa dal Tribunale di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti afferenti al trattamento punitivo convenuto tra le parti - in particolare, all'errato aumento della pena pecuniaria per i reati satellite di cui ai capi 2 e 3 - non inficiato da illegalità, dovendo, a fronte di un reato più grave punito con pena congiunta e di un reato satellite punito con sola pena detentiva, essere aumentate entrambe le pene previste per la violazione più grave (cfr. Sez. U.„ n. 40983 del 21/06/2018, Rv. 273751, Giglia); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende