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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 marzo 2022

Cassazione n. 18170/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato1~khoe-e14.4e.gba4i-i-- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'imputato ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., lamentando vizio di motivazione quanto al mancato proscioglimento; considerato che il ricorso è inammissibile perché presentato per un motivo ex lege non consentito (avendo egli rinunziato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quelli inerenti al trattamento sanzionatorio), e che l'inammissibilità deve essere dichiarata con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] JBeltrani, [OSCURATO:PERSONA] C A ) - [OSCURATO:PERSONA] • 0,6 M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato1~khoe-e14.4e.gba4i-i-- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'imputato ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., lamentando vizio di motivazione quanto al mancato proscioglimento; considerato che il ricorso è inammissibile perché presentato per un motivo ex lege non consentito (avendo egli rinunziato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quelli inerenti al trattamento sanzionatorio), e che l'inammissibilità deve essere dichiarata con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] JBeltrani, [OSCURATO:PERSONA] C A ) - [OSCURATO:PERSONA] • 0,6 M
Sentenza Cassazione n. 18170/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris