CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 27425/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 29/10/2020 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA] cl. 1984 e [OSCURATO:PERSONA] cl. 1990, quest'ultimo non ricorrente in cassazione, alla pena di giustizia, in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, primo comma, n. 7, cod. pen., per avere sottratto il motociclo di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]Amore, parcheggiato sulla pubblica via. 2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] cl. 1984 è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali nonché inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento alla notifica del decreto di citazione a giudizio in primo grado. In particolare, si duole il ricorrente della mancata osservanza degli adempimenti di cui all'art. 157, comma 8, cod. proc. pen., rilevando che dagli atti del fascicolo non era emersa alcuna prova delle notifiche nonché dell'attività svolta dall'ufficiale giudiziario, quanto alle ricerche di cui al comma 7 dell'art. 157, dal momento che la relata di notifica era silente sul punto. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità, rilevando che i dati fattuali valorizzati dai giudici di merito sarebbero inidonei a sorreggere siffatta conclusione, in quanto: a) la compatibilità delle lesioni registrate sui due Durante con quelle riportate a seguito di un sinistro stradale non può essere argomentata sulla base di un mero dato temporale, costituito dall'accesso in ospedale in epoca successiva all'incidente che aveva coinvolto il motociclo rubato; b) non erano stati eseguiti accertamenti tra coloro che avevano assistito all'incidente e soccorso le due persone coinvolte, al fine di identificare i feriti; e) del resto, la riconducibilità delle lesioni del Durante ad un sinistro stradale non proveniva da una sua dichiarazione (egli avendo riferito di non ricordare l'evento traumatico), ma da un'ipotesi formulata al momento dell'accesso al [OSCURATO:PERSONA]; d) neppure era stato oggetto di indagine il fatto che il D'Amore non avesse presentato denuncia immediatamente dopo essersi accorto del furto, ma solo quando, giunto sul luogo dell'incidente del quale aveva appreso da terzi, era stato invitato dagli agenti a procedere alla denuncia stessa. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla ritenuta sussistenza della recidiva. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Premesso che la doglianza riguarda esclusivamente l'eccepita nullità della notifica, si rileva innanzi tutto, è inammissibile la doglianza che investe il difetto motivazionale sulla questione dedotta. Questa Corte, con orientamento consolidato, ha chiarito che, in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05). Ciò posto, in primo luogo, si osserva che il cenno alla mancanza in atti della prova delle notifiche è del tutto fuori campo, visto che, nell'esposizione del motivo, è lo stesso ricorrente a discutere della relata di notifica della quale si deduce l'incompletezza rappresentativa degli adempimenti richiesti dal codice di rito. E, del resto, l'accesso agli atti dimostra non solo l'esistenza della relata, ma anche la puntualizzazione dei due diversi accessi infruttuosi avvenuti prima del deposito dell'atto nella casa comunale (05/11/2015, ore 10,55; 06/11/2015, oe 10,00). È presente in atti anche l'avviso di ricevimento della raccomandata spedita per dare avviso dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale. In tale contesto, si osserva che, in disparte le conseguenze derivanti dalla tipizzazione, da parte del legislatore, delle cause di nullità delle notificazioni, ai sensi dell'art. 171 cod. proc. pen. - cause tra le quali non si rinvengono quelle indicate dal ricorrente - in ogni caso la doglianza concernente l'omissione di ulteriori ricerche circa il luogo di abituale dimora - diverso, evidentemente, da quello presso il quale la notifica è stata inutilmente tentata due volte - o di svolgimento dell'attività lavorativa è del tutto aspecifica, poiché neppure si accompagna alla deduzione che tali luoghi effettivamente esistano e soprattutto non fornisce chiarimenti relativi alla conoscibilità di tali luoghi (profilo, come detto di rilievo, ai fini della verifica della regolarità della notifica: Sez. 3, n. 11808 del 12/07/1999, Faraci, Rv. 215036 - 0). Del tutto inconferente è poi la menzione, da parte del ricorrente, dell'orientamento espresso da Sez. U, n. 28451 del 28/04/2011, Pedicone, Rv. 250120 - 01, che riguarda la notificazione di un atto all'imputato, che non sia possibile presso il domicilio eletto per il mancato reperimento, nonostante l'assunzione di informazioni sul posto e presso l'ufficio anagrafe, del domiciliatari e che presuppone una elezione di domicilio, nella specie mancante, come confermato dal fatto che il ricorrente introduce il tema della violazione dell'art.157 cod. pen., che opera «salvo quanto previsto dagli artt. 161 [...]». 2. Il secondo motivo è inammissibile per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). La ratio decidendi delle due decisioni di merito (è appena il caso di rilevare che, essendosi in presenza di una doppia pronuncia conforme in punto di penale responsabilità dell'imputato, le motivazioni delle due sentenze di merito vanno ad integrarsi reciprocamente, saldandosi in un unico complesso argomentativo: cfr., in motivazione, Sez. 2, n. 46273 del 15/11/2011, Battaglia, Rv. 251550), riposa sul fatto che gli autori del furto del motociclo persero il controllo di quest'ultimo poco dopo essersene impossessati (secondo il ricorso, il D'Amore si avvide del furto intorno alle 19,30; la sentenza impugnata chiarisce che i carabinieri giunsero alle 20,20 in via Bagnera a Bagheria dove era stato segnalato l'incidente) e che gli unici soggetti giunti da Bagheria presso l'ospedale [OSCURATO:PERSONA], quella sera, con plurime lesioni compatibili con il coinvolgimento in un incidente stradale, erano i Durante. Rispetto a tali saldissimi argomenti logici, l'assenza di altre indagini o il minimo ritardo del D'Amore nel presentare la denuncia sono aspetti privi di qualunque rilievo scardinante. Inoltre, per un verso, il fatto che la compatibilità delle lesioni con un sinistro stradale non risulti da una dichiarazione del Durante non ha significato alcuno, dal momento che siffatto giudizio non deve necessariamente correlarsi alle ammissioni del soggetto coinvolto; per altro verso, il ricorso non svolge alcuna critica specifica al percorso che ha condotto i giudici di merito, alla stregua della documentazione sanitaria, a raggiungere siffatta conclusione. In tale quadro, il riferimento della sentenza impugnata all'assenza di spiegazioni alternative del ricorrente, quanto alle cause del suo ricovero, non assume affatto il senso di una inammissibile inversione dell'onere probatorio.Infatti, va ribadito che il dubbio ragionevole di cui all'art. 530, primo comma, cod. proc. pen. deve identificarsi in una ricostruzione della vicenda non solo astrattamente ipotizzabile in rerum natura, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza. È dunque necessario che il dubbio ragionevole risponda non solo a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 - dep. 03/04/2018, Troise, Rv. 272430), non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P. Rv. 281647 - 04). Del tutto logicamente, pertanto, i giudici di merito hanno osservato che l'assenza di spiegazioni alternative del ricorrente e dell'altro coimputato va intesa come mancata introduzione, nel panorama valutativo del processo, di elementi fattuali idonei ad alterare la rigorosa sequenza logica che ha condotto a trarre dai dati sopra ricordati la conclusione dell'attribuzione del furto ai Durante. 3. Il terzo motivo è inammissibile per genericità: quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, si rileva che il ricorso neppure indica quali elementi, suscettibili di positiva valutazione, sarebbero stati trascurati dai giudici di merito; quanto alla recidiva, del pari, le censure del ricorso risultano prive di qualunque specificità, a fronte della motivazione che ha sottolineato come il delitto oggetto del presente procedimento costituisca espressione di maggiore pericolosità e insensibilità del Durante rispetto alle precedenti condanne subite. 4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso