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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 49/1959

ECLI:IT:COST:1959:49
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Con rapporto del 3 maggio 1958 i Carabinieri di Serravalle di Bibbiena denunciavano [OSCURATO:PERSONA] per il reato contravvenzionale preveduto dall'art. 652, parte prima, del Cod. pen., in quanto egli, il 1 maggio dello stesso anno, si sarebbe rifiutato di collaborare allo spegnimento di un incendio sviluppatosi in un bosco situato in Partina di Bibbiena. [OSCURATO:PERSONA] di Bibbiena, con decreto penale del 14 giugno 1958, condannava il Ciabatti alla pena dell'ammenda per lire

8.000. L'imputato proponeva, nei termini di rito, opposizione contro il decreto; e nel dibattimento (che aveva luogo il 18 novembre 1958), pur non negando la materialità del fatto, sollevava alcune eccezioni sulla qualifica giuridica del fatto stesso e, fra l'altro, faceva istanza che gli atti venissero trasmessi alla Corte costituzionale per decidere sulla legittimità dell'art. 652, parte prima, Cod. pen., che gli era stato contestato, in riferimento all'art. 13, parte prima, della Costituzione. [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza in pari data, riteneva rilevante la questione di legittimità costituzionale proposta dall'imputato e ordinava la trasmissione degli atti a questa Corte per il relativo giudizio, sospendendo, nel frattempo, il dibattimento.

L'ordinanza veniva comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato in data 27 novembre 1958 e notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 dicembre dello stesso anno, nonché pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] n. 312 del 27 dicembre 1958.

Si costituiva dinanzi a questa Corte la sola Presidenza del Consiglio in data 21 dicembre 1958; e l'Avvocatura generale dello Stato, con memoria di pari data, concludeva chiedendo che venisse dichiarata manifestamente infondata la proposta questione di legittimità. : Priva di ogni fondamento è la questione di legittimità costituzionale proposta nell'ordinanza del Pretore di Bibbiena.

Basta por mente al fatto che l'art. 652, parte prima, del Cod. pen. prevede come contravvenzione e sancisce con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda la infrazione di un obbligo di solidarietà sociale e precisamente dell'obbligo di prestazione consistente nel collaborare, in determinate situazioni di pericolo, all'opera di difesa, di aiuto e di soccorso; mentre l'art. 13 della Costituzione (che si pretenderebbe contrastante con la disposizione testé ricordata) ha ben diverso oggetto, la tutela cioè della libertà personale contro ogni forma di costrizione o limitazione fisica compiuta senza l'intervento dell'autorità giudiziaria: concerne, insomma, le guarentigie supreme dell'habeas corpus che sono una delle pietre angolari della convivenza civile in un regime democratico.

Nessuna interferenza è pertanto possibile fra la norma costituzionale e la menzionata disposizione del Codice penale; e la questione proposta deve essere dichiarata infondata.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara non fondata la questione, proposta dall'ordinanza 18 novembre 1958 del Pretore di Bibbiena, sulla legittimità costituzionale dell'art. 652, parte prima, del Codice penale in riferimento all'art. 13, parte prima, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1959.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Con rapporto del 3 maggio 1958 i Carabinieri di Serravalle di Bibbiena denunciavano [OSCURATO:PERSONA] per il reato contravvenzionale preveduto dall'art. 652, parte prima, del Cod. pen., in quanto egli, il 1 maggio dello stesso anno, si sarebbe rifiutato di collaborare allo spegnimento di un incendio sviluppatosi in un bosco situato in Partina di Bibbiena. [OSCURATO:PERSONA] di Bibbiena, con decreto penale del 14 giugno 1958, condannava il Ciabatti alla pena dell'ammenda per lire 8.000. L'imputato proponeva, nei termini di rito, opposizione contro il decreto; e nel dibattimento (che aveva luogo il 18 novembre 1958), pur non negando la materialità del fatto, sollevava alcune eccezioni sulla qualifica giuridica del fatto stesso e, fra l'altro, faceva istanza che gli atti venissero trasmessi alla Corte costituzionale per decidere sulla legittimità dell'art. 652, parte prima, Cod. pen., che gli era stato contestato, in riferimento all'art. 13, parte prima, della Costituzione. [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza in pari data, riteneva rilevante la questione di legittimità costituzionale proposta dall'imputato e ordinava la trasmissione degli atti a questa Corte per il relativo giudizio, sospendendo, nel frattempo, il dibattimento. L'ordinanza veniva comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato in data 27 novembre 1958 e notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 dicembre dello stesso anno, nonché pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] n. 312 del 27 dicembre 1958. Si costituiva dinanzi a questa Corte la sola Presidenza del Consiglio in data 21 dicembre 1958; e l'Avvocatura generale dello Stato, con memoria di pari data, concludeva chiedendo che venisse dichiarata manifestamente infondata la proposta questione di legittimità. : Priva di ogni fondamento è la questione di legittimità costituzionale proposta nell'ordinanza del Pretore di Bibbiena. Basta por mente al fatto che l'art. 652, parte prima, del Cod. pen. prevede come contravvenzione e sancisce con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda la infrazione di un obbligo di solidarietà sociale e precisamente dell'obbligo di prestazione consistente nel collaborare, in determinate situazioni di pericolo, all'opera di difesa, di aiuto e di soccorso; mentre l'art. 13 della Costituzione (che si pretenderebbe contrastante con la disposizione testé ricordata) ha ben diverso oggetto, la tutela cioè della libertà personale contro ogni forma di costrizione o limitazione fisica compiuta senza l'intervento dell'autorità giudiziaria: concerne, insomma, le guarentigie supreme dell'habeas corpus che sono una delle pietre angolari della convivenza civile in un regime democratico. Nessuna interferenza è pertanto possibile fra la norma costituzionale e la menzionata disposizione del Codice penale; e la questione proposta deve essere dichiarata infondata. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara non fondata la questione, proposta dall'ordinanza 18 novembre 1958 del Pretore di Bibbiena, sulla legittimità costituzionale dell'art. 652, parte prima, del Codice penale in riferimento all'art. 13, parte prima, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1959. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
Sentenza Corte costituzionale n. 49/1959 — Fons Iuris — Fons Iuris