Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 49/1959
ECLI:IT:COST:1959:49
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Con rapporto del 3 maggio 1958 i Carabinieri di Serravalle di
Bibbiena denunciavano [OSCURATO:PERSONA] per il reato contravvenzionale
preveduto dall'art. 652, parte prima, del Cod. pen., in quanto egli,
il 1 maggio dello stesso anno, si sarebbe rifiutato di collaborare allo
spegnimento di un incendio sviluppatosi in un bosco situato in Partina
di Bibbiena.
[OSCURATO:PERSONA] di Bibbiena, con decreto penale del 14 giugno 1958,
condannava il Ciabatti alla pena dell'ammenda per lire 8.000.
L'imputato proponeva, nei termini di rito, opposizione contro il
decreto; e nel dibattimento (che aveva luogo il 18 novembre 1958), pur
non negando la materialità del fatto, sollevava alcune eccezioni sulla
qualifica giuridica del fatto stesso e, fra l'altro, faceva istanza che
gli atti venissero trasmessi alla Corte costituzionale per decidere
sulla legittimità dell'art. 652, parte prima, Cod. pen., che gli era
stato contestato, in riferimento all'art. 13, parte prima, della
Costituzione.
[OSCURATO:PERSONA], con ordinanza in pari data, riteneva rilevante la
questione di legittimità costituzionale proposta dall'imputato e
ordinava la trasmissione degli atti a questa Corte per il relativo
giudizio, sospendendo, nel frattempo, il dibattimento.
L'ordinanza veniva comunicata ai Presidenti della Camera e del
Senato in data 27 novembre 1958 e notificata al Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 1 dicembre dello stesso anno, nonché
pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] n. 312 del 27 dicembre 1958.
Si costituiva dinanzi a questa Corte la sola Presidenza del
Consiglio in data 21 dicembre 1958; e l'Avvocatura generale dello
Stato, con memoria di pari data, concludeva chiedendo che venisse
dichiarata manifestamente infondata la proposta questione di
legittimità.
:
Priva di ogni fondamento è la questione di legittimità
costituzionale proposta nell'ordinanza del Pretore di Bibbiena.
Basta por mente al fatto che l'art. 652, parte prima, del Cod.
pen. prevede come contravvenzione e sancisce con la pena alternativa
dell'arresto o dell'ammenda la infrazione di un obbligo di solidarietà
sociale e precisamente dell'obbligo di prestazione consistente nel
collaborare, in determinate situazioni di pericolo, all'opera di
difesa, di aiuto e di soccorso; mentre l'art. 13 della Costituzione
(che si pretenderebbe contrastante con la disposizione testé
ricordata) ha ben diverso oggetto, la tutela cioè della libertà
personale contro ogni forma di costrizione o limitazione fisica
compiuta senza l'intervento dell'autorità giudiziaria: concerne,
insomma, le guarentigie supreme dell'habeas corpus che sono una delle
pietre angolari della convivenza civile in un regime democratico.
Nessuna interferenza è pertanto possibile fra la norma
costituzionale e la menzionata disposizione del Codice penale; e la
questione proposta deve essere dichiarata infondata.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione, proposta dall'ordinanza 18
novembre 1958 del Pretore di Bibbiena, sulla legittimità
costituzionale dell'art. 652, parte prima, del Codice penale in
riferimento all'art. 13, parte prima, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1959.
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