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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2022

Cassazione n. 25906/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, con l'unico motivo di ricorso„ si chiede la qualificazione del fatto come di «lieve entità» ai sensi dell'art. 4, terzo comma, secondo periodo, legge 18 aprile 1975, n. 110; che, con l'atto di appello, era stata invocata, con successo, la derubricazione della condotta, in origine contestata ai sensi dell'art. 699 cod. pen., nella meno grave contravvenzione sanzionata dall'art. 4, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, ma non anche l'applicazione della sola pena prevista dalla disposizione indicata con il ricorso per cassazione; che, per pacifico indirizzo ermeneutico, «É inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello» (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745); che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilil:à del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.N11.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 10/03/2022.

Il Consigliere estensore Il Presidente D4le [OSCURATO:PERSONA] S drini Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione dell'impedimento del Presidente del Collegio, dall'estensore e dal componente più anziano del Collegio.

Il Consigliere estensore Il Consigliere anz no Da,1 puccio [OSCURATO:PERSONA] lisi [OSCURATO:PERSONA]- 0 6 LU

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, con l'unico motivo di ricorso„ si chiede la qualificazione del fatto come di «lieve entità» ai sensi dell'art. 4, terzo comma, secondo periodo, legge 18 aprile 1975, n. 110; che, con l'atto di appello, era stata invocata, con successo, la derubricazione della condotta, in origine contestata ai sensi dell'art. 699 cod. pen., nella meno grave contravvenzione sanzionata dall'art. 4, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, ma non anche l'applicazione della sola pena prevista dalla disposizione indicata con il ricorso per cassazione; che, per pacifico indirizzo ermeneutico, «É inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello» (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745); che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilil:à del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.N11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente D4le [OSCURATO:PERSONA] S drini Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione dell'impedimento del Presidente del Collegio, dall'estensore e dal componente più anziano del Collegio. Il Consigliere estensore Il Consigliere anz no Da,1 puccio [OSCURATO:PERSONA] lisi [OSCURATO:PERSONA]- 0 6 LU
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