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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 febbraio 2024

Cassazione n. 11411/2024

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26857/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] N.22 CAGLIARI, [OSCURATO:PERSONA] N 128 CAGLIARI, -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di CAGLIARI n. 42/2020depositata il 20/01/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Valeria convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Cagliari, [OSCURATO:PERSONA], R.G. 26857/2020 Cron.

Rep.

C.C. 22/2/2024 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. chiedendo che fosse annullato per dolo, o in subordine risolto per inadempimento, il contratto di locazione da loro stipulato con la convenuta.

Espose, a sostegno della domanda, che l’immobile da essa condotto in locazione per uso commerciale era stato oggetto, dall’agosto 1999 fino al gennaio 2000, di copiose fuoriuscite di liquami conseguenti all’intasamento della condotta fognaria, le quali avevano reso i locali inagibili determinando anche la perdita della clientela.

Chiese, pertanto, che, previa declaratoria di annullamento o risoluzione del contratto, la locatrice fosse condannata alla restituzione dei canoni versati dal maggio 1999 fino al maggio 2000 e al risarcimento dei danni.

Si costituì in giudizio la Meloni, resistendo alla domanda.

Rilevò la locatrice che le Mancosu erano edotte della situazione nel momento in cui fu stipulato il contratto e che le infiltrazioni avevano interessato una parte limitata dei locali, senza per questo renderli inagibili.

Aggiunse, ad ogni buon conto, che la responsabilità dell’intasamento della fognatura era del Condominio di [OSCURATO:PERSONA]

128. [OSCURATO:PERSONA], quindi, chiese il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, che la società attrice fosse condannata al pagamento dei canoni insoluti, sollecitando la chiamata in causa del suindicato Condominio.

Si costituì quindi in giudizio il Condominio di [OSCURATO:PERSONA] 128, il quale chiese il rigetto della domanda e sollecitò, a sua volta, la chiamata in causa del Condominio di [OSCURATO:PERSONA] 22, trattandosi di condotta fognaria comune.

Si costituì anche il secondo Condominio, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale dichiarò la risoluzione del contratto per inadempimento di non scarsa importanza da parte della locatrice, rigettò le altre domande della società attrice e condannò quest’ultima, in accoglimento della domanda riconvenzionale, al pagamento in favore della Meloni dei canoni maturati da giugno 2000 a marzo 2001, pari alla somma di euro 6.197,48.

2. La pronuncia è stata impugnata da Mirella e [OSCURATO:PERSONA] in proprio e il giudizio di secondo grado è stato dichiarato interrotto per la morte tanto della Meloni quanto del suo difensore ed è stato riassunto nei confronti degli eredi della parte – [OSCURATO:PERSONA], Carlo, Brunella, Ornella e [OSCURATO:PERSONA] – i quali hanno proposto appello incidentale.

Indi la Corte d’appello di Cagliari, con sentenza del20 gennaio 2020, ha dichiarato (in motivazione) inammissibile l’appello principale e inefficace quello incidentale tardivo e ha condannato le appellanti principali al pagamento delle spese del grado nei confronti dei due Condomini appellati (in realtà, nel dispositivo la Corte d’appello ha solo rigettato l’appello principale; ma dal testo della motivazione si comprende che la decisione è stata nei sensi suindicati, anche se la sentenza si è espressa in termini di inammissibilità, e non di inefficacia, dell’appello incidentale).

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Cagliari ricorrono Mirella e [OSCURATO:PERSONA] con unico atto affidato ad un solo motivo.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere la Corte di merito omesso di decidere sulla domanda da loro proposta sulla base dell’errato rilievo del loro difetto di legittimazione attiva.

2. Osserva la Corte che il ricorso è fondato nei termini che si vanno ora ad indicare.

2.1. Ed invero la Corte cagliaritana ha dichiarato l’appello inammissibile per difetto di titolarità del rapporto in capo alle appellanti, richiamando la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte 12 marzo 2013, n. 6070.

In base a tale decisione, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate , fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.

Pertanto, poiché la società attrice era stata sciolta senza liquidazione e cancellata dal registro delle imprese in data 1° giugno 2010, cioè durante il giudizio di primo grado, tale evento era da ritenere come implicita rinuncia a far valere i crediti ancora non liquidi in quanto non accertati, come quello oggetto della controversia.

2.2. A fronte di tale decisione, il motivo di ricorso lamenta una violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., invocando una presunta omissione di pronuncia, ma la censura deve essere correttamente intesa alla luce di una lettura completa delle motivazioni che la supportano.

Ed invero le odierne ricorrenti hanno messo in luce in modo sufficientemente chiaro il fatto che, avendo il Tribunale accolto in primo grado la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta Meloni, poi venuta a mancare, la società [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata a pagare la somma di euro 6.197,48 a titolo di canoni dovuti e non pagati.

Ed hanno quindi sostenuto che, proprio in applicazione dei principi enunciati dalla menzionata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, il pagamento del debito societario riconosciuto dalla pronuncia di primo grado si era loro trasferito a seguito della cancellazione, posto che la società di cui si discute era una società in nome collettivo, con conseguente responsabilità personale dei soci.

Muovendo da tale corretta premessa, le ricorrenti hanno evidenziato come non potesse essere loro negato il diritto di difesa «quantomeno contro quella parte della sentenza che le condanna personalmente al pagamento di un debito societario in applicazione della richiamata pronuncia delle Sezioni Unite n. 6070 del 2013».

Risulta pertanto evidente che, nonostante la censura sia stata formulata in termini di omessa pronuncia, la violazione di legge che il ricorso prospetta consiste nel fatto che la Corte d’appello, esaminando la decisione di primo grado senza separare la parte che aveva rigettato la domanda della società [OSCURATO:PERSONA] da quella che aveva condannato la stessa al pagamento di una somma in favore della Meloni, abbia in sostanza parzialmente annullato il diritto di difesa delle odierne ricorrenti.

Entro questi precisi confini il ricorso è fondato.

Ed infatti, se è da ritenere corretto che le odierne ricorrenti non potessero più dolersi del mancato riconoscimento di un presunto credito della disciolta società, è altrettanto vero che ai soci doveva essere riconosciuto il diritto ad impugnare la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva riconosciuto l’esistenza di un debito della società, che si era trasferito in capo a loro proprio per la menzionata vicenda estintiva.

Il che viene a significare che la Corte d’appello, accomunando le due diverse statuizioni della sentenza del Tribunale, ha, in sostanza, omesso di pronunciarsi su di una parte della domanda che le appellanti erano legittimate a proporre; per cui entro questi limiti il ricorso è fondato e merita accoglimento.

3. Il ricorso, pertanto, è accolto nei sensi di cui in motivazione e la sentenza impugnata è cassata.

Il giudizio è rinviato alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione personale, la quale deciderà l’appello attenendosi alle indicazioni della presente pronuncia e provvedendo a colmare l’omissione della quale si è detto.

Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Caglia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26857/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] N.22 CAGLIARI, [OSCURATO:PERSONA] N 128 CAGLIARI, -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di CAGLIARI n. 42/2020depositata il 20/01/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Valeria convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Cagliari, [OSCURATO:PERSONA], R.G. 26857/2020 Cron. Rep. C.C. 22/2/2024 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. chiedendo che fosse annullato per dolo, o in subordine risolto per inadempimento, il contratto di locazione da loro stipulato con la convenuta. Espose, a sostegno della domanda, che l’immobile da essa condotto in locazione per uso commerciale era stato oggetto, dall’agosto 1999 fino al gennaio 2000, di copiose fuoriuscite di liquami conseguenti all’intasamento della condotta fognaria, le quali avevano reso i locali inagibili determinando anche la perdita della clientela. Chiese, pertanto, che, previa declaratoria di annullamento o risoluzione del contratto, la locatrice fosse condannata alla restituzione dei canoni versati dal maggio 1999 fino al maggio 2000 e al risarcimento dei danni. Si costituì in giudizio la Meloni, resistendo alla domanda. Rilevò la locatrice che le Mancosu erano edotte della situazione nel momento in cui fu stipulato il contratto e che le infiltrazioni avevano interessato una parte limitata dei locali, senza per questo renderli inagibili. Aggiunse, ad ogni buon conto, che la responsabilità dell’intasamento della fognatura era del Condominio di [OSCURATO:PERSONA] 128. [OSCURATO:PERSONA], quindi, chiese il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, che la società attrice fosse condannata al pagamento dei canoni insoluti, sollecitando la chiamata in causa del suindicato Condominio. Si costituì quindi in giudizio il Condominio di [OSCURATO:PERSONA] 128, il quale chiese il rigetto della domanda e sollecitò, a sua volta, la chiamata in causa del Condominio di [OSCURATO:PERSONA] 22, trattandosi di condotta fognaria comune. Si costituì anche il secondo Condominio, chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale dichiarò la risoluzione del contratto per inadempimento di non scarsa importanza da parte della locatrice, rigettò le altre domande della società attrice e condannò quest’ultima, in accoglimento della domanda riconvenzionale, al pagamento in favore della Meloni dei canoni maturati da giugno 2000 a marzo 2001, pari alla somma di euro 6.197,48. 2. La pronuncia è stata impugnata da Mirella e [OSCURATO:PERSONA] in proprio e il giudizio di secondo grado è stato dichiarato interrotto per la morte tanto della Meloni quanto del suo difensore ed è stato riassunto nei confronti degli eredi della parte – [OSCURATO:PERSONA], Carlo, Brunella, Ornella e [OSCURATO:PERSONA] – i quali hanno proposto appello incidentale. Indi la Corte d’appello di Cagliari, con sentenza del20 gennaio 2020, ha dichiarato (in motivazione) inammissibile l’appello principale e inefficace quello incidentale tardivo e ha condannato le appellanti principali al pagamento delle spese del grado nei confronti dei due Condomini appellati (in realtà, nel dispositivo la Corte d’appello ha solo rigettato l’appello principale; ma dal testo della motivazione si comprende che la decisione è stata nei sensi suindicati, anche se la sentenza si è espressa in termini di inammissibilità, e non di inefficacia, dell’appello incidentale). 3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Cagliari ricorrono Mirella e [OSCURATO:PERSONA] con unico atto affidato ad un solo motivo. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere la Corte di merito omesso di decidere sulla domanda da loro proposta sulla base dell’errato rilievo del loro difetto di legittimazione attiva. 2. Osserva la Corte che il ricorso è fondato nei termini che si vanno ora ad indicare. 2.1. Ed invero la Corte cagliaritana ha dichiarato l’appello inammissibile per difetto di titolarità del rapporto in capo alle appellanti, richiamando la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte 12 marzo 2013, n. 6070. In base a tale decisione, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate , fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo. Pertanto, poiché la società attrice era stata sciolta senza liquidazione e cancellata dal registro delle imprese in data 1° giugno 2010, cioè durante il giudizio di primo grado, tale evento era da ritenere come implicita rinuncia a far valere i crediti ancora non liquidi in quanto non accertati, come quello oggetto della controversia. 2.2. A fronte di tale decisione, il motivo di ricorso lamenta una violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., invocando una presunta omissione di pronuncia, ma la censura deve essere correttamente intesa alla luce di una lettura completa delle motivazioni che la supportano. Ed invero le odierne ricorrenti hanno messo in luce in modo sufficientemente chiaro il fatto che, avendo il Tribunale accolto in primo grado la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta Meloni, poi venuta a mancare, la società [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata a pagare la somma di euro 6.197,48 a titolo di canoni dovuti e non pagati. Ed hanno quindi sostenuto che, proprio in applicazione dei principi enunciati dalla menzionata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, il pagamento del debito societario riconosciuto dalla pronuncia di primo grado si era loro trasferito a seguito della cancellazione, posto che la società di cui si discute era una società in nome collettivo, con conseguente responsabilità personale dei soci. Muovendo da tale corretta premessa, le ricorrenti hanno evidenziato come non potesse essere loro negato il diritto di difesa «quantomeno contro quella parte della sentenza che le condanna personalmente al pagamento di un debito societario in applicazione della richiamata pronuncia delle Sezioni Unite n. 6070 del 2013». Risulta pertanto evidente che, nonostante la censura sia stata formulata in termini di omessa pronuncia, la violazione di legge che il ricorso prospetta consiste nel fatto che la Corte d’appello, esaminando la decisione di primo grado senza separare la parte che aveva rigettato la domanda della società [OSCURATO:PERSONA] da quella che aveva condannato la stessa al pagamento di una somma in favore della Meloni, abbia in sostanza parzialmente annullato il diritto di difesa delle odierne ricorrenti. Entro questi precisi confini il ricorso è fondato. Ed infatti, se è da ritenere corretto che le odierne ricorrenti non potessero più dolersi del mancato riconoscimento di un presunto credito della disciolta società, è altrettanto vero che ai soci doveva essere riconosciuto il diritto ad impugnare la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva riconosciuto l’esistenza di un debito della società, che si era trasferito in capo a loro proprio per la menzionata vicenda estintiva. Il che viene a significare che la Corte d’appello, accomunando le due diverse statuizioni della sentenza del Tribunale, ha, in sostanza, omesso di pronunciarsi su di una parte della domanda che le appellanti erano legittimate a proporre; per cui entro questi limiti il ricorso è fondato e merita accoglimento. 3. Il ricorso, pertanto, è accolto nei sensi di cui in motivazione e la sentenza impugnata è cassata. Il giudizio è rinviato alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione personale, la quale deciderà l’appello attenendosi alle indicazioni della presente pronuncia e provvedendo a colmare l’omissione della quale si è detto. Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Caglia
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