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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2024

Cassazione n. 02273/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 22 marzo 2024 la Corte di appello di Milano riformava ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. la precedente sentenza del 6 luglio 2023 con cui il Tribunale di Milano aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 di reclusione, applicando la pena di anni 1 e mesi di 4 di reclusione in accordo tra le parti avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione, l'erronea applicazione e l'inosservanza di legge con riferimento alla mancata disamina di eventuali motivi di proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen.

Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto l'argomento con esso dedotto era stato espressamente rinunciato in sede di accordo sull'applicazione della pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. di tal ché nulla doveva motivare la Corte meneghina in ordine ad esso; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] siglier‘ffi tensore s il Presiden

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 22 marzo 2024 la Corte di appello di Milano riformava ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. la precedente sentenza del 6 luglio 2023 con cui il Tribunale di Milano aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 di reclusione, applicando la pena di anni 1 e mesi di 4 di reclusione in accordo tra le parti avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione, l'erronea applicazione e l'inosservanza di legge con riferimento alla mancata disamina di eventuali motivi di proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto l'argomento con esso dedotto era stato espressamente rinunciato in sede di accordo sull'applicazione della pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. di tal ché nulla doveva motivare la Corte meneghina in ordine ad esso; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] siglier‘ffi tensore s il Presiden
Sentenza Cassazione n. 02273/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris