Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2021

Cassazione n. 47858/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 18 novembre 2021 la Corte di appello di Milano, confermava la precedente sentenza del 3 maggio 2021 con cui il Tribunale di Milano aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 di reclusione con applicazione delle pene accessorie e la confisca per equivalente dei beni nella disponibilità dell'imputato fino a concorrenza della somma di C 18.400 avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, affidandolo ad i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo di motivo impugnazione eccepiva l'erronea applicazione della legge censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui aveva ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato contestato; che con il secondo motivo eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità in particolare contestando la ricostruzione del fatto operata dai Giudici del merito.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta inammissibile in quanto la questione con esso sollevata, relativa alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, non aveva formato oggetto di gravame ed è pertanto esclusa dal sindacato di questa Corte di legittimità; che il secondo motivo risulta inammissibile in quanto afferente ad argomenti di merito volti a fornire una diversa ricostruzione dei fatti di causa sottratti al sindacato di questa Corte; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 18 novembre 2021 la Corte di appello di Milano, confermava la precedente sentenza del 3 maggio 2021 con cui il Tribunale di Milano aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 di reclusione con applicazione delle pene accessorie e la confisca per equivalente dei beni nella disponibilità dell'imputato fino a concorrenza della somma di C 18.400 avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, affidandolo ad i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo di motivo impugnazione eccepiva l'erronea applicazione della legge censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui aveva ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato contestato; che con il secondo motivo eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità in particolare contestando la ricostruzione del fatto operata dai Giudici del merito. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta inammissibile in quanto la questione con esso sollevata, relativa alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, non aveva formato oggetto di gravame ed è pertanto esclusa dal sindacato di questa Corte di legittimità; che il secondo motivo risulta inammissibile in quanto afferente ad argomenti di merito volti a fornire una diversa ricostruzione dei fatti di causa sottratti al sindacato di questa Corte; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i
Sentenza Cassazione n. 47858/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris