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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 aprile 2026

Cassazione n. 08599/2026

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in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 2495/2020 depositatail 06/07/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.– A.V.I.S., Sezione comunale di Napoli, ricorre con due motivi per lacassazione della sentenza del 6 luglio 2020, non notificata, con cui la CorteNumero registro generale 4017/2021Numero sezionale 4416/2025Numero di raccolta generale 8599/2026Data pubblicazione 07/04/2026d’appello di Napoli, confermando la sentenza del locale tribunale, hadichiarato inammissibile l’appello proposto dalla ricorrente.2.– Espone la ricorrente che con la legge n. 107 del 1990 si prevedeva,nella riorganizzazione del servizio trasfusionale in Italia, che, entro due annidall’entrata in vigore, le Regioni avrebbero dovuto trasferire alle UU.SS.LL.di competenza i centri trasfusionali gestiti da associazioni di volontariato.[OSCURATO:PERSONA] con la legge n. 26 del 1994, in applicazionetardiva della legge nazionale, disponeva il trasferimento alla Asl NA-1 delCentro trasfusionale dell’Avis di Napoli.Nelle more delle modifiche, e quindi della definitiva abrogazione dellalegge regionale, a seguito delle osservazioni del Commissario di governo,l’Asl acquisiva il materiale del Centro, il cui personale era poi trasferito allain via provvisoria fino all’espletamento del concorso per l’assunzione.3.– Espone ancora la ricorrente che, quanto alle poste passive, poiché,sebbene compulsata non dava attuazione alla legge nazionale, la RegioneCampania veniva convenuta in giudizio, insieme all’[OSCURATO:PERSONA]1, per esseredichiarata, in via solidale o alternativa, tenuta a rispondere dei debitimaturati dalla gestione della sezione dell’AVIS.Il tribunale adìto ne rigettava la domanda, mentre la Corte d’appello diNapoli, con sentenza n. 3133 del 2004, dichiarava la Regione Campaniasubentrata nei rapporti passivi del Centro, Sezione di Napoli, esistenti alladata di approvazione del bilancio del 31.12.1994, pari a euro 1.396.232,04.Successivamente la Corte di cassazione, dopo avere rigettato a SezioniUnite l’eccezione di difetto di giurisdizione, dichiarava l’inammissibilità delricorso con sentenza n. 9337 del 2009.La sentenza della Corte d’appello n. 3133 del 2004 passava così ingiudicato nella parte in cui accertava la successione nei rapporti giuridicidel 1990 e n. 833 del 1978.Numero registro generale 4017/2021Numero sezionale 4416/2025Numero di raccolta generale 8599/2026Data pubblicazione 07/04/20264.– In attesa che la declaratoria del subentro divenisse definitiva, ilCentro Avis deduce di avere intanto saldato alcune posizioni debitorie aipropri creditori il cui importo, dopo la sentenza n. 3133 del 2004, si trovavaa chiedere alla regione, in ripetizione.4.1.– Espone quindi la ricorrente che in un distinto e precedentegiudizio, avente ad oggetto un credito da anticipazione contributi Inps del1995, la Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 431 del 2015, le avevariconosciuto il diritto alla ripetizione dalla Regione [OSCURATO:PERSONA].La Corte territoriale aveva riconosciuto alla sentenza di accertamento n.3133 del 2004, pronunciata sulla legittimazione passiva della RegioneCampania quanto ai debiti dell’Avis di Napoli consegnati al bilancio31.12.1994, la capacità ad interrompere la prescrizione del creditorestitutorio dei contributi previdenziali, rientrando questi ultimi nella voceonnicomprensiva di quel bilancio.4.2.– Deduce AVIS, a sostegno quindi del proposto mezzo, che traquelle richieste figuravano anche le somme relative a quanto corrisposto aipropri dipendenti a titolo di T.F.R. dovuto per l’interruzione del rapporto.Precisa la ricorrente che si sarebbe trattato di acconti versati nel gennaio2001, per complessivi euro 48.884,76, somme che dapprima otteneva dalTribunale di Napoli in via monitoria, ma che nel successivo giudizio diopposizione, in accoglimento della relativa eccezione, venivano invecedichiarate prescritte.Non vi sarebbe stata la prova che quanto pagato indebitamente dalCentro fosse compreso tra le passività del bilancio 31.12.1994, nella nonidoneità a interrompere la prescrizione della sentenza della Corte d’appellodi Napoli n. 3133 del 2004.[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato detta decisione e la Corte d’appello con sentenza6 luglio 2020 n. 2495 dichiarava inammissibile il mezzo proposto.La sentenza del giudice di primo grado aveva posto a fondamento delladecisione due distinte rationes decidendi che la Corte territoriale ritenevaNumero registro generale 4017/2021Numero sezionale 4416/2025Numero di raccolta generale 8599/2026Data pubblicazione 07/04/2026non fossero state entrambe impugnate, con conseguente passaggio in cosagiudicata della sentenza di primo grado per la ratio non attinta einammissibilità dell’appello.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc.civ., in relazione agli artt. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ.La sentenza impugnata aveva escluso che la precedente sentenza dellamedesima Corte di merito, la n. 431 del 2015, passata in giudicato,pronunciata tra le stesse parti nel procedimento recante il n. di r.g. 2704del 2012 e prodotta in lite, potesse avere effetto di giudicato esterno e tantonella diversità di oggetto e causa.In quella sede il [OSCURATO:PERSONA] aveva infatti chiesto in ripetizione sommecorrisposte ai propri lavoratori a titolo di contributi previdenziali versatiall’Inps nel gennaio 1995.Né avrebbe prodotto esito diverso la circostanza che l’appellante avesseutilizzato, in quel giudizio e nell’attuale, «le medesime argomentazionidifensive al fine di contrastare l’avversa eccezione» di prescrizione,deducendone l’interruzione con effetto permanente, ai sensi degli artt.2943, primo comma, cod. civ. e 2945, secondo comma, cod. civ., in seguitoalla notifica della sentenza n. 3133 del 2004.Il ricorrente ricorda giurisprudenza di legittimità sul giudicato esterno ein particolare sul “punto fondamentale comune alle due cause” il cuiaccertamento, passato in giudicato, preclude il successivo riesame.Nella specie si tratterebbe della funzione interruttiva della prescrizionedel diritto azionato in ripetizione svolta dalla sentenza n. 3133 del 2004,definitiva all’esito della declaratoria di inammissibilità del ricorso percassazione, titolo la cui efficacia, per i riportati contenuti, sarebbe stata giàaccertata nella sentenza n. 431 del 2015, con cui la Corte d’appello di NapoliNumero registro generale 4017/2021Numero sezionale 4416/2025Numero di raccolta generale 8599/2026Data pubblicazione 07/04/2026l’aveva ritenuto rispetto ai contributi previdenziali Inps, ivi oggetto delcontendere.Il ricorrente dedotta, pertanto, la violazione del cd. giudicato esternoriporta stralci della motivazione della sentenza n. 431 del 2015, sui cuicontenuti si sarebbe formato il giudicato, per rimarcare che con detto titolola Corte d’appello di Napoli aveva ritenuto la stretta relazione, o nesso dicausalità, tra oneri previdenziali e accertamento dei debiti iscritti nelbilancio 1994 dell’Avis, come definito dalla precedente sentenza della Corted’appello di Napoli, la n. 3133 del 2004.Il fatto del subentro della Regione [OSCURATO:PERSONA] nei debiti di bilanciosarebbe stato quindi unico e come tale destinato ad operare, ai finiinterruttivi della prescrizione, sia per il credito restitutorio da contributi Inps1995 che per quello derivante dall’indebito pagamento del TFR del 2001.1.1.

Il motivo non è fondato.Il ricorrente fa valere la violazione di un giudicato, quello del 2015,laddove si è accertato il diritto di Avis a ripetere i contributi Inps versati peri propri dipendenti, giusta sentenza n. 3133 del 2004 pure pronunciata dallaCorte d’appello di Napoli sulla titolarità, in capo alla Regione [OSCURATO:PERSONA], deidebiti iscritti dal [OSCURATO:PERSONA] nel bilancio del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Quanto rileverebbe non sarebbe quindi il rapporto tra TFR e contributiINPS, tra loro certamente diversi, ma il dato “a monte”, più ampio, ecompartecipato dalle due poste creditorie, del subentro della RegioneCampania in tutti i rapporti di debito dell’Avis iscritti nel bilancio del31.12.1994, giusta sentenza del 2004, così come accertato dalla Corted’appello di Napoli con la sentenza del 2015, relativamente ai contributiInps.Gli indicati passaggi non realizzano, di contro a quanto dedotto dalricorrente, la forza di un giudicato esterno integrato dalla parziale identitàdi un accertamento che coinvolge un nucleo di fatti comune alla odiernapretesa e a quella esercitata nel giudizio definito con la sentenza del 2015.Numero registro generale 4017/2021Numero sezionale 4416/2025Numero di raccolta generale 8599/2026Data pubblicazione 07/04/2026Il denunciato passaggio non è di stretta conseguenzialità logica e quantodeciso nel 2015 sui contributi Inps potrebbe non valere per l’anticipo TFR,trattandosi di pretese distinte ed eterogenee nel loro fondamento, nonintegrato dalla mera ricomprensione delle poste nei debiti iscritti nel bilancio1994.Quelli utilizzati dal ricorrente sono piuttosto argomenti giuridici che sivorrebbero applicabili anche alla fattispecie in esame, per un modulo diaccertamento che è reiterativo di quello adottato a definizione di altra edistinta controversia.La sentenza impugnata non si presta, pertanto, ad essere censurata perla dedotta violazione del giudicato esterno, nella diversità degliaccertamenti oggetto dell’odierno giudizio e di quello del 2015, e tanto nellaeterogenea natura delle poste azionate solo parzialmente, ma non in viadecisiva ed univoca, individuate dall’accertamento relativo allaricomprensione nei debiti di bilancio al 31.12.1994, per una parzialecomunanza di causa petendi.2.– Con il secondo motivo, il ricorrente fa valere la violazione e falsaapplicazione, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., in relazioneall’art. 342 cod. proc. civ.Si contesta la sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe individuatodue rationes decidendi nella pronuncia di primo grado, emessa dal [OSCURATO:PERSONA], in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.Così, da un canto:a) per la domanda di accertamento del subentro della Regione nei debitidel Centro, che viene ritenuta dalla Corte d’appello non idonea adinterrompere la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito del TFR;e, dall’altro:b) per il difetto di prova che il TFR pagato per euro 48.884,76 rientrassetra le passività iscritte nel bilancio 31.12.1994.Numero registro generale 4017/2021Numero sezionale 4416/2025Numero di raccolta generale 8599/2026Data pubblicazione 07/04/2026La contestazione della sola seconda ratio, e non della prima, avrebbefatto passare in giudicato la sentenza di primo grado in quanto sostenutadalla ratio, non contestata, e avrebbe reso inammissibile l’appello perdifetto di interesse, nella permanenza della restante ragione della decisione,non scalfita da alcuna contestazione.2.1.– Il motivo è fondato.Come precisato dalla giurisprudenza di questa Corte, la formazione dellacosa giudicata su un capo della sentenza per mancata impugnazione puòverificarsi solo con riferimento ai capi che siano completamente autonomiperché fondati su distinti presupposti di fatto e di diritto, sicchél'acquiescenza alle parti della sentenza non impugnata non si verificaquando queste si pongano in nesso conseguenziale con altra e trovino inessa il suo presupposto (ex multis, Cass., Sez.

II, 25 giugno 2020, n.12649).Come deduce il ricorrente le due questioni non costituiscono capiautonomi perché possa poi farsi applicazione della giurisprudenza sul difettodi interesse nel maturato passaggio in giudicato del capo non contestato.Si tratta, piuttosto, di questioni che si trovano, tra loro, in un nesso dipregiudizialità logica.La questione sull’accertamento del debitore è la “premessa logica” diquella, ulteriore, sulla ripetizione dell’indebito sicché le due sono tra lorostrettamente connesse.Torna pertanto a valere il fatto che il ricorrente nel giudizio di appelloabbia utilmente contestato la mancanza di prova circa la riconducibilità dellaposta per cui ha agito in ripetizione (saldo TFR) ai debiti in bilancio 1994nella dedotta capacità dell’azione, definita con sentenza del 2004, sullatitolarità passiva e sull’oggetto del subentro – per ricomprensione anche delTFR pagato nel 2001 all’interno della voce “liquidazione dipendenti” – ainterrompere la prescrizione dell’indebito qui reclamato.Numero registro generale 4017/2021Numero sezionale 4416/2025Numero di raccolta generale 8599/2026Data pubblicazione 07/04/2026Nella non autonomia dei due corni della decisione e quindi nellainapplicabilità del principio della formazione del giudicato a fronte della noncontestazione, con il conseguente difetto di interesse a coltivare l’altro capodell’impugnazione, va accolto il motivo e la ratio, non scrutinata in appello,va invece esaminata in sede di rinvio.I contenuti esaminandi saranno quelli dell’atto di appellocompiutamente ripresi in ricorso, dove si segnala dal ricorrente, per stralciodell’atto di parte, di avere dedotto e comprovato davanti al giudice di primogrado che le somme richieste in restituzione erano maturate prima delbilancio 1994, per ricevute rilasciate dai lavoratori e anche per «lacircostanza, comprovata dai provvedimenti normativi prodotti, che dopotale data l’AVIS non ha più avuto dipendenti essendo stati gli stessiautoritativamente trasferiti alla ASL».3.– La sentenza impugnata va pertanto cassata accogliendo il secondomotivo di ricorso per quanto di ragione.La causa va rimessa davanti alla Corte d’appello di Napoli, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.

P.Q.Maccoglie il secondo motivo del ricorso per quanto di ragione; cassa lasentenza impugnata, nei limiti in cui è stato accolto il detto motivo diricorso, e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezione civile il16/12/2025.Il PresidenteMarco Marulli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 2495/2020 depositatail 06/07/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.– A.V.I.S., Sezione comunale di Napoli, ricorre con due motivi per lacassazione della sentenza del 6 luglio 2020, non notificata, con cui la CorteNumero registro generale 4017/2021Numero sezionale 4416/2025Numero di raccolta generale 8599/2026Data pubblicazione 07/04/2026d’appello di Napoli, confermando la sentenza del locale tribunale, hadichiarato inammissibile l’appello proposto dalla ricorrente.2.– Espone la ricorrente che con la legge n. 107 del 1990 si prevedeva,nella riorganizzazione del servizio trasfusionale in Italia, che, entro due annidall’entrata in vigore, le Regioni avrebbero dovuto trasferire alle UU.SS.LL.di competenza i centri trasfusionali gestiti da associazioni di volontariato.[OSCURATO:PERSONA] con la legge n. 26 del 1994, in applicazionetardiva della legge nazionale, disponeva il trasferimento alla Asl NA-1 delCentro trasfusionale dell’Avis di Napoli.Nelle more delle modifiche, e quindi della definitiva abrogazione dellalegge regionale, a seguito delle osservazioni del Commissario di governo,l’Asl acquisiva il materiale del Centro, il cui personale era poi trasferito allain via provvisoria fino all’espletamento del concorso per l’assunzione.3.– Espone ancora la ricorrente che, quanto alle poste passive, poiché,sebbene compulsata non dava attuazione alla legge nazionale, la RegioneCampania veniva convenuta in giudizio, insieme all’[OSCURATO:PERSONA]1, per esseredichiarata, in via solidale o alternativa, tenuta a rispondere dei debitimaturati dalla gestione della sezione dell’AVIS.Il tribunale adìto ne rigettava la domanda, mentre la Corte d’appello diNapoli, con sentenza n. 3133 del 2004, dichiarava la Regione Campaniasubentrata nei rapporti passivi del Centro, Sezione di Napoli, esistenti alladata di approvazione del bilancio del 31.12.1994, pari a euro 1.396.232,04.Successivamente la Corte di cassazione, dopo avere rigettato a SezioniUnite l’eccezione di difetto di giurisdizione, dichiarava l’inammissibilità delricorso con sentenza n. 9337 del 2009.La sentenza della Corte d’appello n. 3133 del 2004 passava così ingiudicato nella parte in cui accertava la successione nei rapporti giuridicidel 1990 e n. 833 del 1978.Numero registro generale 4017/2021Numero sezionale 4416/2025Numero di raccolta generale 8599/2026Data pubblicazione 07/04/20264.– In attesa che la declaratoria del subentro divenisse definitiva, ilCentro Avis deduce di avere intanto saldato alcune posizioni debitorie aipropri creditori il cui importo, dopo la sentenza n. 3133 del 2004, si trovavaa chiedere alla regione, in ripetizione.4.1.– Espone quindi la ricorrente che in un distinto e precedentegiudizio, avente ad oggetto un credito da anticipazione contributi Inps del1995, la Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 431 del 2015, le avevariconosciuto il diritto alla ripetizione dalla Regione [OSCURATO:PERSONA].La Corte territoriale aveva riconosciuto alla sentenza di accertamento n.3133 del 2004, pronunciata sulla legittimazione passiva della RegioneCampania quanto ai debiti dell’Avis di Napoli consegnati al bilancio31.12.1994, la capacità ad interrompere la prescrizione del creditorestitutorio dei contributi previdenziali, rientrando questi ultimi nella voceonnicomprensiva di quel bilancio.4.2.– Deduce AVIS, a sostegno quindi del proposto mezzo, che traquelle richieste figuravano anche le somme relative a quanto corrisposto aipropri dipendenti a titolo di T.F.R. dovuto per l’interruzione del rapporto.Precisa la ricorrente che si sarebbe trattato di acconti versati nel gennaio2001, per complessivi euro 48.884,76, somme che dapprima otteneva dalTribunale di Napoli in via monitoria, ma che nel successivo giudizio diopposizione, in accoglimento della relativa eccezione, venivano invecedichiarate prescritte.Non vi sarebbe stata la prova che quanto pagato indebitamente dalCentro fosse compreso tra le passività del bilancio 31.12.1994, nella nonidoneità a interrompere la prescrizione della sentenza della Corte d’appellodi Napoli n. 3133 del 2004.[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato detta decisione e la Corte d’appello con sentenza6 luglio 2020 n. 2495 dichiarava inammissibile il mezzo proposto.La sentenza del giudice di primo grado aveva posto a fondamento delladecisione due distinte rationes decidendi che la Corte territoriale ritenevaNumero registro generale 4017/2021Numero sezionale 4416/2025Numero di raccolta generale 8599/2026Data pubblicazione 07/04/2026non fossero state entrambe impugnate, con conseguente passaggio in cosagiudicata della sentenza di primo grado per la ratio non attinta einammissibilità dell’appello.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc.civ., in relazione agli artt. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ.La sentenza impugnata aveva escluso che la precedente sentenza dellamedesima Corte di merito, la n. 431 del 2015, passata in giudicato,pronunciata tra le stesse parti nel procedimento recante il n. di r.g. 2704del 2012 e prodotta in lite, potesse avere effetto di giudicato esterno e tantonella diversità di oggetto e causa.In quella sede il [OSCURATO:PERSONA] aveva infatti chiesto in ripetizione sommecorrisposte ai propri lavoratori a titolo di contributi previdenziali versatiall’Inps nel gennaio 1995.Né avrebbe prodotto esito diverso la circostanza che l’appellante avesseutilizzato, in quel giudizio e nell’attuale, «le medesime argomentazionidifensive al fine di contrastare l’avversa eccezione» di prescrizione,deducendone l’interruzione con effetto permanente, ai sensi degli artt.2943, primo comma, cod. civ. e 2945, secondo comma, cod. civ., in seguitoalla notifica della sentenza n. 3133 del 2004.Il ricorrente ricorda giurisprudenza di legittimità sul giudicato esterno ein particolare sul “punto fondamentale comune alle due cause” il cuiaccertamento, passato in giudicato, preclude il successivo riesame.Nella specie si tratterebbe della funzione interruttiva della prescrizionedel diritto azionato in ripetizione svolta dalla sentenza n. 3133 del 2004,definitiva all’esito della declaratoria di inammissibilità del ricorso percassazione, titolo la cui efficacia, per i riportati contenuti, sarebbe stata giàaccertata nella sentenza n. 431 del 2015, con cui la Corte d’appello di NapoliNumero registro generale 4017/2021Numero sezionale 4416/2025Numero di raccolta generale 8599/2026Data pubblicazione 07/04/2026l’aveva ritenuto rispetto ai contributi previdenziali Inps, ivi oggetto delcontendere.Il ricorrente dedotta, pertanto, la violazione del cd. giudicato esternoriporta stralci della motivazione della sentenza n. 431 del 2015, sui cuicontenuti si sarebbe formato il giudicato, per rimarcare che con detto titolola Corte d’appello di Napoli aveva ritenuto la stretta relazione, o nesso dicausalità, tra oneri previdenziali e accertamento dei debiti iscritti nelbilancio 1994 dell’Avis, come definito dalla precedente sentenza della Corted’appello di Napoli, la n. 3133 del 2004.Il fatto del subentro della Regione [OSCURATO:PERSONA] nei debiti di bilanciosarebbe stato quindi unico e come tale destinato ad operare, ai finiinterruttivi della prescrizione, sia per il credito restitutorio da contributi Inps1995 che per quello derivante dall’indebito pagamento del TFR del 2001.1.1. Il motivo non è fondato.Il ricorrente fa valere la violazione di un giudicato, quello del 2015,laddove si è accertato il diritto di Avis a ripetere i contributi Inps versati peri propri dipendenti, giusta sentenza n. 3133 del 2004 pure pronunciata dallaCorte d’appello di Napoli sulla titolarità, in capo alla Regione [OSCURATO:PERSONA], deidebiti iscritti dal [OSCURATO:PERSONA] nel bilancio del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Quanto rileverebbe non sarebbe quindi il rapporto tra TFR e contributiINPS, tra loro certamente diversi, ma il dato “a monte”, più ampio, ecompartecipato dalle due poste creditorie, del subentro della RegioneCampania in tutti i rapporti di debito dell’Avis iscritti nel bilancio del31.12.1994, giusta sentenza del 2004, così come accertato dalla Corted’appello di Napoli con la sentenza del 2015, relativamente ai contributiInps.Gli indicati passaggi non realizzano, di contro a quanto dedotto dalricorrente, la forza di un giudicato esterno integrato dalla parziale identitàdi un accertamento che coinvolge un nucleo di fatti comune alla odiernapretesa e a quella esercitata nel giudizio definito con la sentenza del 2015.Numero registro generale 4017/2021Numero sezionale 4416/2025Numero di raccolta generale 8599/2026Data pubblicazione 07/04/2026Il denunciato passaggio non è di stretta conseguenzialità logica e quantodeciso nel 2015 sui contributi Inps potrebbe non valere per l’anticipo TFR,trattandosi di pretese distinte ed eterogenee nel loro fondamento, nonintegrato dalla mera ricomprensione delle poste nei debiti iscritti nel bilancio1994.Quelli utilizzati dal ricorrente sono piuttosto argomenti giuridici che sivorrebbero applicabili anche alla fattispecie in esame, per un modulo diaccertamento che è reiterativo di quello adottato a definizione di altra edistinta controversia.La sentenza impugnata non si presta, pertanto, ad essere censurata perla dedotta violazione del giudicato esterno, nella diversità degliaccertamenti oggetto dell’odierno giudizio e di quello del 2015, e tanto nellaeterogenea natura delle poste azionate solo parzialmente, ma non in viadecisiva ed univoca, individuate dall’accertamento relativo allaricomprensione nei debiti di bilancio al 31.12.1994, per una parzialecomunanza di causa petendi.2.– Con il secondo motivo, il ricorrente fa valere la violazione e falsaapplicazione, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., in relazioneall’art. 342 cod. proc. civ.Si contesta la sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe individuatodue rationes decidendi nella pronuncia di primo grado, emessa dal [OSCURATO:PERSONA], in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.Così, da un canto:a) per la domanda di accertamento del subentro della Regione nei debitidel Centro, che viene ritenuta dalla Corte d’appello non idonea adinterrompere la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito del TFR;e, dall’altro:b) per il difetto di prova che il TFR pagato per euro 48.884,76 rientrassetra le passività iscritte nel bilancio 31.12.1994.Numero registro generale 4017/2021Numero sezionale 4416/2025Numero di raccolta generale 8599/2026Data pubblicazione 07/04/2026La contestazione della sola seconda ratio, e non della prima, avrebbefatto passare in giudicato la sentenza di primo grado in quanto sostenutadalla ratio, non contestata, e avrebbe reso inammissibile l’appello perdifetto di interesse, nella permanenza della restante ragione della decisione,non scalfita da alcuna contestazione.2.1.– Il motivo è fondato.Come precisato dalla giurisprudenza di questa Corte, la formazione dellacosa giudicata su un capo della sentenza per mancata impugnazione puòverificarsi solo con riferimento ai capi che siano completamente autonomiperché fondati su distinti presupposti di fatto e di diritto, sicchél'acquiescenza alle parti della sentenza non impugnata non si verificaquando queste si pongano in nesso conseguenziale con altra e trovino inessa il suo presupposto (ex multis, Cass., Sez. II, 25 giugno 2020, n.12649).Come deduce il ricorrente le due questioni non costituiscono capiautonomi perché possa poi farsi applicazione della giurisprudenza sul difettodi interesse nel maturato passaggio in giudicato del capo non contestato.Si tratta, piuttosto, di questioni che si trovano, tra loro, in un nesso dipregiudizialità logica.La questione sull’accertamento del debitore è la “premessa logica” diquella, ulteriore, sulla ripetizione dell’indebito sicché le due sono tra lorostrettamente connesse.Torna pertanto a valere il fatto che il ricorrente nel giudizio di appelloabbia utilmente contestato la mancanza di prova circa la riconducibilità dellaposta per cui ha agito in ripetizione (saldo TFR) ai debiti in bilancio 1994nella dedotta capacità dell’azione, definita con sentenza del 2004, sullatitolarità passiva e sull’oggetto del subentro – per ricomprensione anche delTFR pagato nel 2001 all’interno della voce “liquidazione dipendenti” – ainterrompere la prescrizione dell’indebito qui reclamato.Numero registro generale 4017/2021Numero sezionale 4416/2025Numero di raccolta generale 8599/2026Data pubblicazione 07/04/2026Nella non autonomia dei due corni della decisione e quindi nellainapplicabilità del principio della formazione del giudicato a fronte della noncontestazione, con il conseguente difetto di interesse a coltivare l’altro capodell’impugnazione, va accolto il motivo e la ratio, non scrutinata in appello,va invece esaminata in sede di rinvio.I contenuti esaminandi saranno quelli dell’atto di appellocompiutamente ripresi in ricorso, dove si segnala dal ricorrente, per stralciodell’atto di parte, di avere dedotto e comprovato davanti al giudice di primogrado che le somme richieste in restituzione erano maturate prima delbilancio 1994, per ricevute rilasciate dai lavoratori e anche per «lacircostanza, comprovata dai provvedimenti normativi prodotti, che dopotale data l’AVIS non ha più avuto dipendenti essendo stati gli stessiautoritativamente trasferiti alla ASL».3.– La sentenza impugnata va pertanto cassata accogliendo il secondomotivo di ricorso per quanto di ragione.La causa va rimessa davanti alla Corte d’appello di Napoli, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.Maccoglie il secondo motivo del ricorso per quanto di ragione; cassa lasentenza impugnata, nei limiti in cui è stato accolto il detto motivo diricorso, e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezione civile il16/12/2025.Il PresidenteMarco Marulli
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