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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 luglio 2026

Cassazione n. 27644/2026

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ioabbreviato, parzialmente riformando la sentenza del Giudice per l’udienzapreliminare del Tribunale di Brindisi, emessa il 30.10.2025, ha inflitto alricorrente la pena concordata tra le parti, ai sensi dell’art. 599-bis cod.proc.pen,in relazione ai reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione.2.

Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXX, deducendo violazione di legge inordine alla applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed alladeterminazione della pena.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile perché proposto con motivo non consentito.Secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, in tema diconcordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenzaemessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazionedella volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblicoministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice,mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancatavalutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed,altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusinella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittaliovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).Il ricorrente, nella specie, peraltro in forma del tutto generica, si duole dellaapplicazione delle circostanze attenuanti generiche, correttamente calcolate dallaCorte in relazione al reato più grave e prima dell’aumento per la continuazione(cfr. sul punto, con principio affermato da lungo tempo, Sez. 6, n. 11401 del08/10/1993, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 196758-01).Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilaalla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stessoricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ioabbreviato, parzialmente riformando la sentenza del Giudice per l’udienzapreliminare del Tribunale di Brindisi, emessa il 30.10.2025, ha inflitto alricorrente la pena concordata tra le parti, ai sensi dell’art. 599-bis cod.proc.pen,in relazione ai reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione.2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXX, deducendo violazione di legge inordine alla applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed alladeterminazione della pena.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile perché proposto con motivo non consentito.Secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, in tema diconcordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenzaemessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazionedella volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblicoministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice,mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancatavalutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed,altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusinella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittaliovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).Il ricorrente, nella specie, peraltro in forma del tutto generica, si duole dellaapplicazione delle circostanze attenuanti generiche, correttamente calcolate dallaCorte in relazione al reato più grave e prima dell’aumento per la continuazione(cfr. sul punto, con principio affermato da lungo tempo, Sez. 6, n. 11401 del08/10/1993, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 196758-01).Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilaalla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stessoricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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