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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 33046/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 gennaio 1995 avverso la sentenza emessa il 23 novembre 2022 dalla Corte di appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti, relativi alla mancanza di motivazione sulla sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e sulla qualificazione giuridica del fatto, non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.

Ed invero, va ribadito che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre non sono consentite le doglianze relative a motivi rinunciati e alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170 -01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 gennaio 1995 avverso la sentenza emessa il 23 novembre 2022 dalla Corte di appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti, relativi alla mancanza di motivazione sulla sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e sulla qualificazione giuridica del fatto, non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. Ed invero, va ribadito che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre non sono consentite le doglianze relative a motivi rinunciati e alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170 -01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'
Sentenza Cassazione n. 33046/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris