Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 gennaio 2025

Cassazione n. 05408/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al delitto di cui agli artt. 110, 624-bis, commi 1 e 3, 625, comma 1, nn. 2 e 5, e 61 nn. 5 e 7 cod. pen. (capo 1, fatto commesso in Bagheria il 21 agosto 2022), rideterminando la pena loro rispettivamente applicata; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati con distinti atti di impugnativa, ciascuno affidato a tre motivi; - che con memoria in data 10 gennaio 2025 il difensore della parte civile ha concluso insistendo per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e ha chiesto la liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa nel giudizio di legittimità; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo nell'interesse di Sciortino e il terzo motivo nell'interesse di Fuschi, con i quali, sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, si contesta l'affermazione di responsabilità degli imputati per il delitto di furto in abitazione pluriaggravato loro contestato, sono affidati a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr. pagg. 5 - 8 della sentenza impugnata), e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi (quanto al capo 1) sentenze di merito, nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il secondo ed il terzo motivo nell'interesse di Sciortino e il primo e il secondo motivo nell'interesse di Fuschi, protesi a censurare l'operata graduazione della pena, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pagg. 9 e 11 della sentenza impugnata, in cui la congruità della pena inflitta agli imputati è stata riconosciuta in ragione della gravità del reato commesso e della capacità a delinquere da loro dimostrata), e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (vedasi pagg. 9 e 11 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto che Sciortino non fosse meritevole delle circostanze attenuanti generiche in ragione del ruolo di organizzatore dell'impresa delittuosa, dell'attenta preordinazione dei mezzi e dell'approfittamento del rapporto di conoscenza e di fiducia da parte della anziana persona offesa e che, parimenti non ne fosse meritevole Fuschi in ragione della mancanza di elementi positivamente valutabili, tenuto conto, oltretutto, che le dichiarazioni confessorie da lui rese, caratterizzatesi per limitatezza sostanziale, non si rivelavano espressive di un reale atteggiamento collaborativo o di una rivalutazione critica delle proprie condotte); - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; che, inoltre, nulla è dovuto per le spese di parte civile, per essere stata la memoria presentata nell'interesse della stessa tardivamente depositata (Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Rv. 281308), P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nulla per le spese di parte civile.

Così deciso il 15 gennaio 2025 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al delitto di cui agli artt. 110, 624-bis, commi 1 e 3, 625, comma 1, nn. 2 e 5, e 61 nn. 5 e 7 cod. pen. (capo 1, fatto commesso in Bagheria il 21 agosto 2022), rideterminando la pena loro rispettivamente applicata; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati con distinti atti di impugnativa, ciascuno affidato a tre motivi; - che con memoria in data 10 gennaio 2025 il difensore della parte civile ha concluso insistendo per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e ha chiesto la liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa nel giudizio di legittimità; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo nell'interesse di Sciortino e il terzo motivo nell'interesse di Fuschi, con i quali, sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, si contesta l'affermazione di responsabilità degli imputati per il delitto di furto in abitazione pluriaggravato loro contestato, sono affidati a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr. pagg. 5 - 8 della sentenza impugnata), e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi (quanto al capo 1) sentenze di merito, nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il secondo ed il terzo motivo nell'interesse di Sciortino e il primo e il secondo motivo nell'interesse di Fuschi, protesi a censurare l'operata graduazione della pena, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pagg. 9 e 11 della sentenza impugnata, in cui la congruità della pena inflitta agli imputati è stata riconosciuta in ragione della gravità del reato commesso e della capacità a delinquere da loro dimostrata), e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (vedasi pagg. 9 e 11 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto che Sciortino non fosse meritevole delle circostanze attenuanti generiche in ragione del ruolo di organizzatore dell'impresa delittuosa, dell'attenta preordinazione dei mezzi e dell'approfittamento del rapporto di conoscenza e di fiducia da parte della anziana persona offesa e che, parimenti non ne fosse meritevole Fuschi in ragione della mancanza di elementi positivamente valutabili, tenuto conto, oltretutto, che le dichiarazioni confessorie da lui rese, caratterizzatesi per limitatezza sostanziale, non si rivelavano espressive di un reale atteggiamento collaborativo o di una rivalutazione critica delle proprie condotte); - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; che, inoltre, nulla è dovuto per le spese di parte civile, per essere stata la memoria presentata nell'interesse della stessa tardivamente depositata (Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Rv. 281308), P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso il 15 gennaio 2025 Il
Sentenza Cassazione n. 05408/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris