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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 settembre 2024

Cassazione n. 18007/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. Con sentenza emessa in data 11 settembre 2024 dalla Corte d'Appello di Cagliari, ha confermato la decisione pronunciata dal GUP del Tribunale di Oristano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione ed C 42.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, disponendo la confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo di doglianza.

In particolare, deduce violazione di legge ed inosservanza degli artt. 62 e 133 cod. pen., nonché insufficiente motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Il difensore rileva che la Corte d'Appello ha erroneamente negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche, sul presupposto che l'intervento dei Carabinieri presso l'abitazione dell'imputato sarebbe stato richiesto non da quest'ultimo, ma da [OSCURATO:PERSONA], compagna di [OSCURATO:PERSONA].

Sostiene, invece, che sia stato proprio il suo assistito a chiamare i Carabinieri, come dallo stesso dichiarato nell'interrogatorio di garanzia del 3 agosto 2022 e confermato da [OSCURATO:PERSONA] nelle intercettazioni del 14 agosto 2022 e del 7 ottobre 2022.

Ritiene, pertanto, che tale circostanza, unitamente alla quasi incensuratezza, alla scarsa scolarità e ad una vita improntata al lavoro ed alla famiglia, integri elemento di sicuro valore positivo ai fini della concessione delle attenuanti invocate.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Va premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/20:17, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).

Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01).

Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01).

Nel caso di specie, la decisione appare sufficiente e non manifestamente illogica.

È infatti dirimente osservare come il ricorrente, al di là dell'elemento asseritamente positivo costituito dalla chiamata ai Carabinieri, non abbia adeguatamente contestato gli ulteriori rilievi posti a fondamento della decisione impugnata, con particolare riferimento alla gravità del reato desumibile dalla quantità di stupefacente (oltre 7 kg di cocaina, con percentuale di purezza del 78,542% e principio attivo pari a 6,232 kg) e alle modalità della condotta, caratterizzata da particolare accortezza nell'occultamento dello stupefacente in una stanza nascosta dietro un armadio.

Alla luce dei principi costantemente ribaditi da questa Corte, secondo cui il giudice del merito non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, ma può limitarsi a fornire indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi, deve ritenersi che la Corte d'Appello abbia correttamente esercitato il proprio potere discrezionale, non sindacabile in questa sede.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 8 aprile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. Con sentenza emessa in data 11 settembre 2024 dalla Corte d'Appello di Cagliari, ha confermato la decisione pronunciata dal GUP del Tribunale di Oristano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione ed C 42.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, disponendo la confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo di doglianza. In particolare, deduce violazione di legge ed inosservanza degli artt. 62 e 133 cod. pen., nonché insufficiente motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il difensore rileva che la Corte d'Appello ha erroneamente negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche, sul presupposto che l'intervento dei Carabinieri presso l'abitazione dell'imputato sarebbe stato richiesto non da quest'ultimo, ma da [OSCURATO:PERSONA], compagna di [OSCURATO:PERSONA]. Sostiene, invece, che sia stato proprio il suo assistito a chiamare i Carabinieri, come dallo stesso dichiarato nell'interrogatorio di garanzia del 3 agosto 2022 e confermato da [OSCURATO:PERSONA] nelle intercettazioni del 14 agosto 2022 e del 7 ottobre 2022. Ritiene, pertanto, che tale circostanza, unitamente alla quasi incensuratezza, alla scarsa scolarità e ad una vita improntata al lavoro ed alla famiglia, integri elemento di sicuro valore positivo ai fini della concessione delle attenuanti invocate. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Va premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/20:17, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01). Nel caso di specie, la decisione appare sufficiente e non manifestamente illogica. È infatti dirimente osservare come il ricorrente, al di là dell'elemento asseritamente positivo costituito dalla chiamata ai Carabinieri, non abbia adeguatamente contestato gli ulteriori rilievi posti a fondamento della decisione impugnata, con particolare riferimento alla gravità del reato desumibile dalla quantità di stupefacente (oltre 7 kg di cocaina, con percentuale di purezza del 78,542% e principio attivo pari a 6,232 kg) e alle modalità della condotta, caratterizzata da particolare accortezza nell'occultamento dello stupefacente in una stanza nascosta dietro un armadio. Alla luce dei principi costantemente ribaditi da questa Corte, secondo cui il giudice del merito non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, ma può limitarsi a fornire indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi, deve ritenersi che la Corte d'Appello abbia correttamente esercitato il proprio potere discrezionale, non sindacabile in questa sede. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 aprile
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