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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01043/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha confermato la pronunzia di condanna alla pena di giustizia nei confronti degli imputati per il delitto furto di energia elettrica aggravato dall'uso del mezzo fraudolento e per il delitto di detenzione di banconote contraffatte al fine di metterle in circolazione ( art 110,455 cp). 1.Avverso il provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati, tramite il comune difensore fiduciario, lamentando col primo motivo la violazione di legge in relazione all'art 624 cp, erroneamente applicato invece dell'art 646 cp; tale fattispecie - ad opinione della difesa - si attaglierebbe al caso concreto, poiché, secondo l'imputazione convalidata dal Giudice di appello, la sottrazione di energia elettrica era realizzata tramite allaccio abusivo al contatore del condominio e non a quello destinato ad abitazione degli imputati. 1.1Per altro verso la motivazione sarebbe mancante, poiché i Giudici milanesi nel rigettare il motivo di appello avevano semplicemente rilevato che gli imputati erano locatari dell'appartamento e non condomini.

Neppure affrontato il tema della validità della querela presentata dall'amministratrice del condominio, alla quale non sarebbe stata conferita delega dall'assemblea. 2.Col secondo motivo ci si duole della mancanza di motivazione e di violazione di legge quanto al rigetto dell'argomento del falso grossolano delle banconote, che la Corte aveva respinto senza considerare tutti gli elementi adotti dalla difesa in proposito.

A seguito di tempestiva istanza con la quale si è chiesta la trattazione orale è stata disposta l'udienza pubblica, nel corso della quale il PG, drssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per gli imputati ha insistito per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.Quanto alla questione giuridica posta col primo motivo, va premesso che nella corretta ed incontestata ricostruzione fattuale eseguita dai Giudici del merito l'energia elettrica sottratta dagli imputati era già transitata dal contatore che registrava i consumi del condominio.

La difesa ha sostenuto la tesi che si tratti di energia ad essi appartenente e pro quota di loro spettanza in quanto locatari e che, di conseguenza, sia costoro, sia gli altri condomini, in ragione del comune possesso, potevano consumarla nella parte a ciascuno dovuta ed utilizzarla al di fuori della stretta sorveglianza degli altri condomini,esercitando, quindi, un autonomo potere dispositivo del bene, elemento che caratterizza il reato di appropriazione indebita distinguendolo da quello di furto.

In proposito questa stessa Sezione, con principi ai quali la difesa implicitamente si riferisce, ha opinato che integra il reato di appropriazione indebita e non quello di sottrazione di cose comuni la condotta del condomino il quale, mediante allaccio abusivo a valle del contatore condominiale,, si impossessa di energia elettrica destinata all'alimentazione di apparecchi ed impianti di proprietà comune.

Così: Sez. 5, Sentenza n. 57749 del 15/11/2017 Ud. (dep. 28/12/2017 ) Rv. 271989, in una fattispecie in sostanza sovrapponibile alla presente.

In senso conforme Sez 5 29121 del 11.9.2020, Sayad, non massimata e l'antica Sez. 2, n. 13551 del 21/03/2002, Venturi, Rv. 221836). 2.[OSCURATO:PERSONA], per le ragioni di seguito esposte, ritiene di discostarsi dai principi in precedenza affermati, ponendosi nel solco di pronunzie che, avendo avuto ad oggetto la medesima questione di qualificazione giuridica di condotte astrattamente inquadrabili in una o nell'altra fattispecie incriminatrice astratta, hanno optato per la configurabilità del furto, in relazione a fattispecie concrete diverse dalla presente.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,infatti, la distinzione tra il delitto di cui all'art. 646 cod, pen. e il delitto di furto è imperniata sulla presenza solo nella prima ipotesi e non nella seconda di un autonomo potere dispositivo dell'agente sul bene, e cioè di un potere di fatto che si esercita al di fuori del controllo di chi disponga di un potere giuridico maggiore. ( cfr Sez. 4, n. 54014 del 25/10/2018, Veccari, Rv. 274749 - 0; Sez. 4, n. 10638 del 20/02/2013, Santoro, Rv. 255289 - 0; Sez. 4, n. 23091 del 14/03/2008, Esposito, Rv. 240295.) Applicando i suddetti principi ai non infrequenti casi di sottrazione di energia elettrica analoghi al presente, deve osservarsi che, in linea generale, l'energia elettrica della quale i singoli condomini, ed anche eventuali locatari, possono disporre, che costituisce oggetto del potere dispositivo che gli utenti possono esercitare attivandone l'erogazione, è quella che, transitando attraverso il contatore, è al servizio delle parti comuni dell'edificio e solo di questa i singoli condomini possono usufruire pro quota.

Diversamente l'azione dell'agente che, dopo il transito dell'energia dal contatore condominiale devii l'energia elettrica verso la propria abitazione e per suo esclusivo uso e vantaggio, si pone al di fuori dell'esercizio del suddetto potere dispositivo, realizzandone la sottrazione ed integrando una condotta sussumibile nella fattispecie di furto.

Queste connotazioni fattuali sono ravvisabili nel caso in esame, nel quale è pacifico che gli imputati avevano collegato abusivamente un cavo che, partendo dal loro appartamento, giungeva fino ad una presa elettrica presente sul corridoio condominiale; presa elettrica, quindi, posta a chiaro servizio delle parti comuni dell'edificio, il cui allaccio al cavo di alimentazione di collegamento con la casa degli imputati realizza la sottrazione di energia elettrica destinata alla fruizione condominiale, riguardo alla quale gli imputati non potevano vantare alcuna titolarità. 2.1 Quanto al tema della mancanza di validità della querela dell'amministratrice del condominio in assenza di delibera da parte dell'assemblea dei condomini, rappresentato nel primo motivo di ricorso, pur astrattamente meritevole di attenzione (Sez. 6, Sentenza n. 2347 del 18/12/2015 Ud. dep. 20/01/2016 Rv. 266325) è assorbito nella precedente statuizione, poiché il delitto di furto aggravato dal mezzo fraudolento, ritenuto integrato nel caso in esame, è perseguibile di ufficio. 3.11 secondo motivo ripropone la questione, già correttamente affrontata e risolta dalla Corte territoriale della ravvisabilità del falso grossolano nelle banconote detenute dagli imputati ed oggetto dì sequestro.

Sul punto è il caso di ricordare la consolidata lezione di questa Corte regolatrice, secondo la quale in tema di falso nummario, la grossolanità idonea ad integrare gli estremi del reato impossibile (art. 49 cod. pen.) ricorre solo quando il falso sia ravvisabile "ictu oculi" dalla generalità dei consociati espressa dall'uomo qualunque di comune esperienza ed il relativo giudizio va riferito non solo alle caratteristiche oggettive della banconota, ma anche, in considerazione del normale uso delle stesse, alle modalità di scambio ed alle circostanze nelle quali esso avviene. 3.1 La giustificazione adottata dai Giudici milanesi è coerente con il suesposto principio, avendo dato atto che le caratteristiche della contraffazione escludevano la grossolanità della stessa, che avrebbe potuto eventualmente emergere solo in considerazione dell'identità del numero di serie delle banconote da venti euro; tale elemento di per sé solo è plausibilmente stato giudicato impercepibile dalla persona di media diligenza e considerato non riconoscibile nel caso di spendita di una sola banconota; mentre per l'ipotesi di spendita di più banconote la Corte territoriale ha plausibilmente fatto riferimento alla normale frettolosità dei rapporti commerciali, che parimenti avrebbe reso indistinguibili le caratteristiche della contraffazione.

A fronte della correttezza logica della motivazione resa dai Giudici di secondo grado la difesa si è limitata a dedurre genericamente l'assenza di risposte agli altri elementi rappresentati con i motivi di appello, non avvedendosi che nel ragionamento logico-giuridico sviluppato dalla Corte milanese la doglianza della diversa dimensione delle banconote è stata implicitamente ma chiaramente disattesa.

In tal senso ex multis la recente :Sez. 6 - , Sentenza n. 2972 del 04/12/2020 Ud. (dep. 25/01/2021 ) Rv. 280589.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato e ciascun ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

PQM Rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese process

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha confermato la pronunzia di condanna alla pena di giustizia nei confronti degli imputati per il delitto furto di energia elettrica aggravato dall'uso del mezzo fraudolento e per il delitto di detenzione di banconote contraffatte al fine di metterle in circolazione ( art 110,455 cp). 1.Avverso il provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati, tramite il comune difensore fiduciario, lamentando col primo motivo la violazione di legge in relazione all'art 624 cp, erroneamente applicato invece dell'art 646 cp; tale fattispecie - ad opinione della difesa - si attaglierebbe al caso concreto, poiché, secondo l'imputazione convalidata dal Giudice di appello, la sottrazione di energia elettrica era realizzata tramite allaccio abusivo al contatore del condominio e non a quello destinato ad abitazione degli imputati. 1.1Per altro verso la motivazione sarebbe mancante, poiché i Giudici milanesi nel rigettare il motivo di appello avevano semplicemente rilevato che gli imputati erano locatari dell'appartamento e non condomini. Neppure affrontato il tema della validità della querela presentata dall'amministratrice del condominio, alla quale non sarebbe stata conferita delega dall'assemblea. 2.Col secondo motivo ci si duole della mancanza di motivazione e di violazione di legge quanto al rigetto dell'argomento del falso grossolano delle banconote, che la Corte aveva respinto senza considerare tutti gli elementi adotti dalla difesa in proposito. A seguito di tempestiva istanza con la quale si è chiesta la trattazione orale è stata disposta l'udienza pubblica, nel corso della quale il PG, drssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per gli imputati ha insistito per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.Quanto alla questione giuridica posta col primo motivo, va premesso che nella corretta ed incontestata ricostruzione fattuale eseguita dai Giudici del merito l'energia elettrica sottratta dagli imputati era già transitata dal contatore che registrava i consumi del condominio. La difesa ha sostenuto la tesi che si tratti di energia ad essi appartenente e pro quota di loro spettanza in quanto locatari e che, di conseguenza, sia costoro, sia gli altri condomini, in ragione del comune possesso, potevano consumarla nella parte a ciascuno dovuta ed utilizzarla al di fuori della stretta sorveglianza degli altri condomini,esercitando, quindi, un autonomo potere dispositivo del bene, elemento che caratterizza il reato di appropriazione indebita distinguendolo da quello di furto. In proposito questa stessa Sezione, con principi ai quali la difesa implicitamente si riferisce, ha opinato che integra il reato di appropriazione indebita e non quello di sottrazione di cose comuni la condotta del condomino il quale, mediante allaccio abusivo a valle del contatore condominiale,, si impossessa di energia elettrica destinata all'alimentazione di apparecchi ed impianti di proprietà comune. Così: Sez. 5, Sentenza n. 57749 del 15/11/2017 Ud. (dep. 28/12/2017 ) Rv. 271989, in una fattispecie in sostanza sovrapponibile alla presente. In senso conforme Sez 5 29121 del 11.9.2020, Sayad, non massimata e l'antica Sez. 2, n. 13551 del 21/03/2002, Venturi, Rv. 221836). 2.[OSCURATO:PERSONA], per le ragioni di seguito esposte, ritiene di discostarsi dai principi in precedenza affermati, ponendosi nel solco di pronunzie che, avendo avuto ad oggetto la medesima questione di qualificazione giuridica di condotte astrattamente inquadrabili in una o nell'altra fattispecie incriminatrice astratta, hanno optato per la configurabilità del furto, in relazione a fattispecie concrete diverse dalla presente. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,infatti, la distinzione tra il delitto di cui all'art. 646 cod, pen. e il delitto di furto è imperniata sulla presenza solo nella prima ipotesi e non nella seconda di un autonomo potere dispositivo dell'agente sul bene, e cioè di un potere di fatto che si esercita al di fuori del controllo di chi disponga di un potere giuridico maggiore. ( cfr Sez. 4, n. 54014 del 25/10/2018, Veccari, Rv. 274749 - 0; Sez. 4, n. 10638 del 20/02/2013, Santoro, Rv. 255289 - 0; Sez. 4, n. 23091 del 14/03/2008, Esposito, Rv. 240295.) Applicando i suddetti principi ai non infrequenti casi di sottrazione di energia elettrica analoghi al presente, deve osservarsi che, in linea generale, l'energia elettrica della quale i singoli condomini, ed anche eventuali locatari, possono disporre, che costituisce oggetto del potere dispositivo che gli utenti possono esercitare attivandone l'erogazione, è quella che, transitando attraverso il contatore, è al servizio delle parti comuni dell'edificio e solo di questa i singoli condomini possono usufruire pro quota. Diversamente l'azione dell'agente che, dopo il transito dell'energia dal contatore condominiale devii l'energia elettrica verso la propria abitazione e per suo esclusivo uso e vantaggio, si pone al di fuori dell'esercizio del suddetto potere dispositivo, realizzandone la sottrazione ed integrando una condotta sussumibile nella fattispecie di furto. Queste connotazioni fattuali sono ravvisabili nel caso in esame, nel quale è pacifico che gli imputati avevano collegato abusivamente un cavo che, partendo dal loro appartamento, giungeva fino ad una presa elettrica presente sul corridoio condominiale; presa elettrica, quindi, posta a chiaro servizio delle parti comuni dell'edificio, il cui allaccio al cavo di alimentazione di collegamento con la casa degli imputati realizza la sottrazione di energia elettrica destinata alla fruizione condominiale, riguardo alla quale gli imputati non potevano vantare alcuna titolarità. 2.1 Quanto al tema della mancanza di validità della querela dell'amministratrice del condominio in assenza di delibera da parte dell'assemblea dei condomini, rappresentato nel primo motivo di ricorso, pur astrattamente meritevole di attenzione (Sez. 6, Sentenza n. 2347 del 18/12/2015 Ud. dep. 20/01/2016 Rv. 266325) è assorbito nella precedente statuizione, poiché il delitto di furto aggravato dal mezzo fraudolento, ritenuto integrato nel caso in esame, è perseguibile di ufficio. 3.11 secondo motivo ripropone la questione, già correttamente affrontata e risolta dalla Corte territoriale della ravvisabilità del falso grossolano nelle banconote detenute dagli imputati ed oggetto dì sequestro. Sul punto è il caso di ricordare la consolidata lezione di questa Corte regolatrice, secondo la quale in tema di falso nummario, la grossolanità idonea ad integrare gli estremi del reato impossibile (art. 49 cod. pen.) ricorre solo quando il falso sia ravvisabile "ictu oculi" dalla generalità dei consociati espressa dall'uomo qualunque di comune esperienza ed il relativo giudizio va riferito non solo alle caratteristiche oggettive della banconota, ma anche, in considerazione del normale uso delle stesse, alle modalità di scambio ed alle circostanze nelle quali esso avviene. 3.1 La giustificazione adottata dai Giudici milanesi è coerente con il suesposto principio, avendo dato atto che le caratteristiche della contraffazione escludevano la grossolanità della stessa, che avrebbe potuto eventualmente emergere solo in considerazione dell'identità del numero di serie delle banconote da venti euro; tale elemento di per sé solo è plausibilmente stato giudicato impercepibile dalla persona di media diligenza e considerato non riconoscibile nel caso di spendita di una sola banconota; mentre per l'ipotesi di spendita di più banconote la Corte territoriale ha plausibilmente fatto riferimento alla normale frettolosità dei rapporti commerciali, che parimenti avrebbe reso indistinguibili le caratteristiche della contraffazione. A fronte della correttezza logica della motivazione resa dai Giudici di secondo grado la difesa si è limitata a dedurre genericamente l'assenza di risposte agli altri elementi rappresentati con i motivi di appello, non avvedendosi che nel ragionamento logico-giuridico sviluppato dalla Corte milanese la doglianza della diversa dimensione delle banconote è stata implicitamente ma chiaramente disattesa. In tal senso ex multis la recente :Sez. 6 - , Sentenza n. 2972 del 04/12/2020 Ud. (dep. 25/01/2021 ) Rv. 280589. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato e ciascun ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese process
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