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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 giugno 1982

Cassazione n. 14913/2026

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poli 09/06/1982; avverso la ordinanza della Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 03/12/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, respingeva la domanda presentata da [OSCURATO:PERSONA] e diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il riconoscimento della continuazione tra i reati per i quali è stato riconosciuto colpevole e condannato con le seguenti decisioni irrevocabili: 1) sentenza della Corte di appello di Napoli emessa in data 16 maggio 2018, con condanna alla pena di anni dieci di reclusione per i delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/90; 2) sentenza della Corte di appello di Lecce pronunciata il giorno 23 gennaio 2019, con condanna alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90.

La Corte territoriale, dopo avere evidenziato che analoga istanza era già stata respinta con ordinanza del 7 luglio 2021, osservava che non vi erano elementi a conferma del fatto che l'istante, sin dalla commissione del primo reato, avesse progettato sia pure a grandi linee quello successivo nonostante si trattasse sempre di violazioni della legge stupefacenti.

2. Avverso la citata ordinanza il condannato, per mezzo degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.

2.1. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 del codice di rito, nonché il travisamento della prova ed il vizio di motivazione apparente, contraddittoria e manifestamente illogica rispetto alla mancata considerazione degli indici rilevanti ai fini del riconoscimento della sussistenza della unicità del disegno criminoso posta alla base dei reati da lui commessi, trattandosi di condotte associative caratterizzate da identità strutturale soggettiva e finalista.

2.2. In particolare, il condannato si duole dell'erroneo rilievo dato alla distanza temporale tra i due reati associativi e della omessa ricostruzione del momento genetico della seconda associazione; inoltre, deduce il travisamento della natura e dello spessore del suo ruolo con particolare riferimento dell'elemento della 2'fornitura stabile' quale indice della preordinazione.

Il ricorrente, poi, censura l'ordinanza impugnata anche per avere considerato la quiescenza operativa come rinuncia e dissociazione dal progetto criminoso nonché per avere ignorato che la sua funzione di fornitore dello stupefacente era la dimostrazione del programma criminoso comune ad entrambi i sodalizi.

2.3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] lamenta l'erroneità del peso attribuito dal giudice dell'esecuzione alla eterogeneità dei due sodalizi senza tenere conto della centralità del suo atteggiamento soggettivo quale fornitore di entrambe le associazioni ex art. 74 d.P.R. n. 309/90, l'uso di formule stereotipate, l'omesso confronto comparativo delle due sentenze di condanna e la carenza di una lettura sistematica delle risultanze processuali con il conseguente eccessivo formalismo nella indicazione dei limiti del giudicato e delle funzioni del giudice dell'esecuzione.

Il giudice neppure avrebbe tenuto conto della dimensione economico organizzativa del traffico di stupefacenti e della centralità della figura del fornitore nell'ambito del narcotraffico. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Come è noto, la consolidata giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato dal ricorrente, ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, Esposti, Rv. 266413; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098).

2.1. L'unicità del programma criminoso, a sua volta, non deve essere assimilata a una concezione esistenziale fondata sulla serialità delle attività 3illecite del condannato, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950).

2.2. La verifica di tale preordinazione criminosa, inoltre, non può essere compiuta dall'autorità giudiziaria sulla base di indici di natura meramente presuntiva ovvero di congetture processuali, essendo necessario, di volta in volta, dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario e imponga l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 671 cod. proc. pen., che può essere applicata, indifferentemente, sia per tutti i reati presupposti sia per una parte limitata di essi (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596; Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, Piras, Rv. 256307; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833).

3. Ciò posto, la ordinanza impugnata sfugge a censura nella parte in cui - con motivazione adeguata ed esente da vizi di carattere logico - ha escluso la invocata continuazione tra le due associazioni dedite al narcotraffico per le quali l'odierno ricorrente è stato riconosciuto colpevole, dando rilievo alla assenza di elementi dai quali ritenere che al momento del suo ingresso nel 2010 nel sodalizio operante a Taranto egli avesse già programmato, sia pure a grandi linee, anche di far parte di quella costituita successivamente ed attiva a Napoli e Taranto tenuto conto della significativa distanza temporale intercorsa tra i due reati, la non totale coincidenza degli ambiti territoriali nei quali i due sodalizi operavano ed i diversi componenti delle associazioni.

3.1. In tale contesto i reati commessi sono stati razionalmente ritenuti riconducibili, quindi, ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale del condannato non meritevole dell'applicazione di istituti di favore.

43.2. Le logiche argomentazioni adottate dal giudice dell'esecuzione non vengono quindi disarticolate dalle censure difensive che risultano in parte rivalutative.

4. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MFUNZIGN»,iR' r3L):[OSCURATO:PERSONA] 71 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
poli 09/06/1982; avverso la ordinanza della Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 03/12/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, respingeva la domanda presentata da [OSCURATO:PERSONA] e diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il riconoscimento della continuazione tra i reati per i quali è stato riconosciuto colpevole e condannato con le seguenti decisioni irrevocabili: 1) sentenza della Corte di appello di Napoli emessa in data 16 maggio 2018, con condanna alla pena di anni dieci di reclusione per i delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/90; 2) sentenza della Corte di appello di Lecce pronunciata il giorno 23 gennaio 2019, con condanna alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90. La Corte territoriale, dopo avere evidenziato che analoga istanza era già stata respinta con ordinanza del 7 luglio 2021, osservava che non vi erano elementi a conferma del fatto che l'istante, sin dalla commissione del primo reato, avesse progettato sia pure a grandi linee quello successivo nonostante si trattasse sempre di violazioni della legge stupefacenti. 2. Avverso la citata ordinanza il condannato, per mezzo degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 del codice di rito, nonché il travisamento della prova ed il vizio di motivazione apparente, contraddittoria e manifestamente illogica rispetto alla mancata considerazione degli indici rilevanti ai fini del riconoscimento della sussistenza della unicità del disegno criminoso posta alla base dei reati da lui commessi, trattandosi di condotte associative caratterizzate da identità strutturale soggettiva e finalista. 2.2. In particolare, il condannato si duole dell'erroneo rilievo dato alla distanza temporale tra i due reati associativi e della omessa ricostruzione del momento genetico della seconda associazione; inoltre, deduce il travisamento della natura e dello spessore del suo ruolo con particolare riferimento dell'elemento della 2'fornitura stabile' quale indice della preordinazione. Il ricorrente, poi, censura l'ordinanza impugnata anche per avere considerato la quiescenza operativa come rinuncia e dissociazione dal progetto criminoso nonché per avere ignorato che la sua funzione di fornitore dello stupefacente era la dimostrazione del programma criminoso comune ad entrambi i sodalizi. 2.3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] lamenta l'erroneità del peso attribuito dal giudice dell'esecuzione alla eterogeneità dei due sodalizi senza tenere conto della centralità del suo atteggiamento soggettivo quale fornitore di entrambe le associazioni ex art. 74 d.P.R. n. 309/90, l'uso di formule stereotipate, l'omesso confronto comparativo delle due sentenze di condanna e la carenza di una lettura sistematica delle risultanze processuali con il conseguente eccessivo formalismo nella indicazione dei limiti del giudicato e delle funzioni del giudice dell'esecuzione. Il giudice neppure avrebbe tenuto conto della dimensione economico organizzativa del traffico di stupefacenti e della centralità della figura del fornitore nell'ambito del narcotraffico. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Come è noto, la consolidata giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato dal ricorrente, ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, Esposti, Rv. 266413; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098). 2.1. L'unicità del programma criminoso, a sua volta, non deve essere assimilata a una concezione esistenziale fondata sulla serialità delle attività 3illecite del condannato, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950). 2.2. La verifica di tale preordinazione criminosa, inoltre, non può essere compiuta dall'autorità giudiziaria sulla base di indici di natura meramente presuntiva ovvero di congetture processuali, essendo necessario, di volta in volta, dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario e imponga l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 671 cod. proc. pen., che può essere applicata, indifferentemente, sia per tutti i reati presupposti sia per una parte limitata di essi (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596; Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, Piras, Rv. 256307; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833). 3. Ciò posto, la ordinanza impugnata sfugge a censura nella parte in cui - con motivazione adeguata ed esente da vizi di carattere logico - ha escluso la invocata continuazione tra le due associazioni dedite al narcotraffico per le quali l'odierno ricorrente è stato riconosciuto colpevole, dando rilievo alla assenza di elementi dai quali ritenere che al momento del suo ingresso nel 2010 nel sodalizio operante a Taranto egli avesse già programmato, sia pure a grandi linee, anche di far parte di quella costituita successivamente ed attiva a Napoli e Taranto tenuto conto della significativa distanza temporale intercorsa tra i due reati, la non totale coincidenza degli ambiti territoriali nei quali i due sodalizi operavano ed i diversi componenti delle associazioni. 3.1. In tale contesto i reati commessi sono stati razionalmente ritenuti riconducibili, quindi, ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale del condannato non meritevole dell'applicazione di istituti di favore. 43.2. Le logiche argomentazioni adottate dal giudice dell'esecuzione non vengono quindi disarticolate dalle censure difensive che risultano in parte rivalutative. 4. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MFUNZIGN»,iR' r3L):[OSCURATO:PERSONA] 71 5
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