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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 ottobre 2021

Cassazione n. 30625/2022

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza del 25 ottobre 2021 la Corte d'Appello di Brescia ha rigettato l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] di revoca della confisca disposta, per reati tributari, con la sentenza del 10 maggio 2017, irrevocabile il 6 aprile 2018, di parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia del 14 maggio 2015.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato.

Con l'unico motivo si deducono i vizi di violazione di legge, per l'erronea applicazione degli artt. 110 e 322-ter cod. pen., 1, comma 143, della legge 244/2007, 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 e della motivazione, sul rigetto della richiesta del ricorrente di procedere alla confisca pro quota e non per l'intero. [OSCURATO:PERSONA]

1. Dagli atti risulta che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Brescia il 25 ottobre 2021.

Tale ordinanza è stata emessa a seguito della proposizione di incidente di esecuzione con cui si chiese la revoca della confisca disposta con la sentenza della stessa Corte territoriale il 10 maggio 2017, irrevocabile il 6 aprile 2018.

La Corte di appello ha deciso previa fissazione della camera di consiglio.

Ai sensi dell'art. 676, comma 2, cod. proc. pen. il giudice dell'esecuzione decide sulle questioni relative alla confisca, disposta con la sentenza definitiva, ex art. 667, comma 4 cod. proc. pen., con ordinanza senza formalità.

Avverso tale ordinanza è possibile proporre opposizione.

2. Pertanto, il ricorso deve essere qualificato come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. poiché il provvedimento emesso ex art.676 cod. proc. pen. non è impugnabile direttamente con il ricorso per cassazione, anche se adottato a seguito di fissazione della camera di consiglio e non de plano.

Il ricorso per cassazione può essere proposto solo avverso l'ordinanza emessa a seguito dell'opposizione.

Cfr. in tal senso Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061 - 01, per cui, in tema di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato il ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (in motivazione la Corte ha precisato che l'erroneo nomen iuds attribuito dalla parte al mezzo di gravame non può pregiudicare la possibilità di avere una seconda pronuncia di merito sulle dedotte doglianze).

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Brescia.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 25 ottobre 2021 la Corte d'Appello di Brescia ha rigettato l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] di revoca della confisca disposta, per reati tributari, con la sentenza del 10 maggio 2017, irrevocabile il 6 aprile 2018, di parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia del 14 maggio 2015. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. Con l'unico motivo si deducono i vizi di violazione di legge, per l'erronea applicazione degli artt. 110 e 322-ter cod. pen., 1, comma 143, della legge 244/2007, 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 e della motivazione, sul rigetto della richiesta del ricorrente di procedere alla confisca pro quota e non per l'intero. [OSCURATO:PERSONA] 1. Dagli atti risulta che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Brescia il 25 ottobre 2021. Tale ordinanza è stata emessa a seguito della proposizione di incidente di esecuzione con cui si chiese la revoca della confisca disposta con la sentenza della stessa Corte territoriale il 10 maggio 2017, irrevocabile il 6 aprile 2018. La Corte di appello ha deciso previa fissazione della camera di consiglio. Ai sensi dell'art. 676, comma 2, cod. proc. pen. il giudice dell'esecuzione decide sulle questioni relative alla confisca, disposta con la sentenza definitiva, ex art. 667, comma 4 cod. proc. pen., con ordinanza senza formalità. Avverso tale ordinanza è possibile proporre opposizione. 2. Pertanto, il ricorso deve essere qualificato come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. poiché il provvedimento emesso ex art.676 cod. proc. pen. non è impugnabile direttamente con il ricorso per cassazione, anche se adottato a seguito di fissazione della camera di consiglio e non de plano. Il ricorso per cassazione può essere proposto solo avverso l'ordinanza emessa a seguito dell'opposizione. Cfr. in tal senso Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061 - 01, per cui, in tema di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato il ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (in motivazione la Corte ha precisato che l'erroneo nomen iuds attribuito dalla parte al mezzo di gravame non può pregiudicare la possibilità di avere una seconda pronuncia di merito sulle dedotte doglianze). P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Brescia. Cos
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