CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 04991/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di PERUGIAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Il Tribunale di sorveglianza di Perugia, con l'ordinanza indicata in epigrafe, rigettava il reclamo proposto avverso il provvedimento con il quale era stata parzialmente respinta la richiesta avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 35.ter Ord. pen. in relazione a periodi di detenzione sofferti dallo stesso in diversi istituti dal 27 ottobre 2010 al 12 gennaio 2017, mentre con riguardo alla detenzione relativa ad altri periodi, compresi fra il 17 ottobre 1990 e il 24 marzo 2011, rilevava che la domanda non risultava ritualmente proposta davanti al Magistrato di sorveglianza e pertanto era estranea alla decisione. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, denunciando violazione degli artt. 35 -ter Ord. pen, 27 Cost., 3 CEDU e 2 d I. n. 92 del 2014, vizi della motivazione e omessa valutazione di una prova decisiva. Deduce che l'originaria domanda aveva riguardato anche i periodi di detenzione dal 17 ottobre 1990 al 24 marzo 2011, come risultava dall'allegato elenco dei movimenti presso i diversi istituti concernenti anche i suddetti periodi, nonché dal successivo sollecito dell'interessato che ad essi si riferiva. Il provvedimento ha censurato la genericità delle doglianze, seppure le stesse avevano dettagliatamente fatto riferimento ai fattori da considerare quanto alle specifiche condizioni di detenzione in violazione dell'art. 3 CEDU, sicché a tal riguardo non ci si poteva sottrarre agli obblighi di verifica probatoria. Inoltre, la decisione del Tribunale di sorveglianza, laddove ha condiviso quella di rigetto oggetto di reclamo, a fronte di uno spazio individuale nella cella compreso fra i tre e quattro metri quadrati, non avrebbe potuto mancare di considerare le specifiche allegazioni in ordine alla presenza di altri fattori negativi, mentre per i periodi di detenzione brevi in cui detto spazio era risultato inferiore ai tre metri quadri avrebbe dovuto concedersi il ristoro monetario. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le doglianze mosse nel ricorso sono prive dei requisiti di ammissibilità. 2. Quanto alle questioni concernenti i periodi precedenti al 23 ottobre 2010, va rilevato che è manifestamente inammissibile (e pertanto può essere dichiarata tale con provvedimento emesso "de plano") la domanda risarcitoria ai sensi degli artt. 35 -ter e 69, comma sesto, Ord. pen., a mezzo della quale l'interessato si limiti a chiedere l'applicazione dell'istituto senza indicare fr- precisamente il fatto materiale che sorregge la domanda, le relative violazioni dell'art. 3 CEDU che ritenga di avere subito e gli istituti penitenziari ove le stesse si siano verificate (Sez. 1, n. 40232 del 24/06/2016, Oppedisano, Rv. 268246). Inoltre, non è possibile sottoporre al tribunale di sorveglianza, investito ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen., questioni nuove che non abbiano costituito oggetto del reclamo diretto al magistrato di sorveglianza, atteso che il procedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza in relazione alla richiesta di rimedio risarcitorio costituisce un'impugnazione avente carattere devolutivo, con la conseguenza che deve essere fondato su specifici motivi di doglianza facenti riferimento all'oggetto del primo giudizio, così come definito dall'originario atto di reclamo e dall'eventuale estensione della cognizione del giudice conseguente alle questioni successivamente dedotte dalle parti o all'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio (Sez. 1, n. 2303 del 08/10/2020, dep. 2021, Mitrean, Rv. 280229). 3. Il provvedimento impugnato ha puntualmente chiarito che la domanda proposta davanti al Magistrato di sorveglianza non si riferiva ai periodi precedenti a quelli, a far data dal 27 ottobre 2010, in relazione ai quali veniva posta nella domanda un'indicazione temporalmente delimitata, senza che il successivo sollecito fatto pervenire dall'interessato potesse estendere l'ambito della richiesta in ragione del solo riferimento all'elenco dei movimenti in carcere. Da ciò l'improponibilità dell'estensione davanti al Tribunale di sorveglianza. I rilievi mossi, opponendosi alle ragioni della decisione al riguardo, si fondano su assunti in aperto contrasto con i principi in materia sopra indicati, quanto alla specificità della domanda e ai limiti del devoluto in sede di reclamo. Si tratta, pertanto, di censure con evidenza manifestamente infondate. 4. Con riguardo alle restanti censure che si riferiscono alla decisione di rigetto intervenuta per gli altri periodi, va rilevato che, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, in tema di rimedi risarcitori nei confronti di soggetti detenuti o internati, previsti dall'art. 35-ter Ord. pen, i fattori compensativi, costituiti dalla breve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie, dalla sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività, se congiuntamente ricorrenti, possono permettere di superare la presunzione di violazione dell'art. 3 della CEDU derivante dalla disponibilità nella cella collettiva di uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati, mentre, nel caso di disponibilità di uno spazio individuale compreso fra i tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattori compensativi concorrono, unitamente ad altri di carattere negativo, alla valutazione unitaria delle condizioni complessive di detenzione (Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Rv. 280433). In questa seconda ipotesi, come pure affermato dalle Sezioni Unite, la contestuale sussistenza di altri fattori negativi potrà portare a ritenere violato l'art. 3 della Convenzione (§ 139). Tali fattori sono rintracciabili nella mancanza di accesso al cortile o all'aria e alla luce naturale, nella cattiva aereazione, in una temperatura insufficiente o troppo elevata nei locali, nell'assenza di riservatezza nelle toilette, nelle cattive condizioni sanitarie e igieniche. Nella prospettiva della violazione dell'art. 3 CEDU non è richiesta la contestuale presenza di tutti i fattori negativi. Nell'istanza presentata ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen., il detenuto dovrà porre a fondamento della domanda risarcitoria, oltre alla detenzione in celle collettive con uno spazio individuale inferiore a quattro metri quadrati, anche alcuni dei fattori negativi sopra indicati. Da parte sua, l'Amministrazione potrà opporre i fattori compensativi per contrastare la domanda. Il magistrato di sorveglianza dovrà, quindi, esprimere una valutazione globale sulle condizioni di detenzione tenendo conto di tutti i fattori, positivi e negativi, così come richiesto dalla Corte EDU. La valutazione dei concorrenti aspetti dell'offerta trattamentale idonei ad essere posti in bilanciamento con le dimensioni dello spazio nella cella deve formare oggetto di specifica motivazione in relazione alle concrete opportunità di cui abbia realmente usufruito ciascun detenuto, non potendo essere fondata su parametri potenziali correlati all'astratta offerta trattamentale presente nell'istituto penitenziario (Sez. 1, n. 35537 del 30/5/2019, Fragalà). 5. Orbene, la motivazione del provvedimento impugnato rileva, quanto ai periodi di detenzione in una cella con spazio individuale tra i tre e quattro metri quadrati in relazione ai quali non era stata accolta la domanda, che non erano state svolte altre puntuali allegazioni da parte dell'interessato e che era possibile riconoscere e valutare complessivamente l'esistenza di specifici fattori in positivo compensativi che ben consentivano di escludere la violazione dell'art. 3 CEDU. Tanto a fronte di un reclamo che, come pure risulta dalla motivazione del provvedimento impugnato, si era limitato a lamentare davanti al Magistrato di sorveglianza solamente la carenza dello spazio individuale nelle celle, mentre solo nel reclamo davanti al Tribunale di sorveglianza si citano genericamente altri fattori negativi riferiti indistintamente alla detenzione in tutti gli istituti. In tal modo si avevano allegazioni tardive e del tutto aspecifiche che non consentivano neppure di escludere la riferibilità dei fattori negativi evocati ai soli periodi in cui con stesso o con altro precedente provvedimento era stata accolta la domanda relativamente alla detenzione patita in alcuni dei medesimi istituti.Le doglianze sul punto, che prospettano le condizioni per il riconoscimento del rimedio in forma specifica o in subordine monetario, non si rapportano alle chiare evidenze procedimentali e motivazionali appena sopra rappresentate. Si tratta, pertanto, di censure anch'esse manifestamente infondate. 6. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della