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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021

Cassazione n. 01999/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINO-dat.o_al.13.49e—a-1+~i; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; L1' e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia con la quale il primo giudice aveva condannato Salvatore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per il reato previsto dall'art. 642 del codice penale.

2. Propongono ricorso Salvatore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendo l'annullamento della sentenza.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione di legge in ordine alla ritenuta tempestività della querela nonché, unitamente al vizio di motivazione, in relazione alla omessa concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge "nella valutazione degli elementi di cui all'articolo 133 c.p." e "nella mancata concessione delle attenuanti generiche".

3. I ricorsi sono entrambi inammissibili.

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], quanto al profilo della tardività della querela, reitera una doglianza proposta con l'atto di appello, disattesa dalla Corte territoriale con motivazione adeguata e puntuale.

Va ribadito che il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, cosicché deve ritenersi tempestiva la proposizione della querela quando vi sia incertezza se la conoscenza precisa, certa e diretta del fatto, in tutti i suoi elementi costitutivi, da parte della persona offesa, sia avvenuta entro oppure oltre il termine previsto per esercitare utilmente il relativo diritto: la decadenza ex art. 124 cod. pen., infatti, deve essere accertata secondo criteri rigorosi e non sulla base di supposizioni prive di adeguato supporto probatorio (Sez. 2, n. 7988 del 01/02/2017, Ippolito, Rv. 269726; Sez. 6, n. 3719 del 24/11/2015, Saba, Rv. 266954; Sez. 6, n. 24380 del 12/03/2015, P., Rv. 264165; Sez. 5, n. 17104 del 22/12/2014, Slimani, Rv. 263620; Sez. 5, n. 46485 del 20/06/2014, Lezzi, Rv. 261018).

Nel contempo, l'onere della prova della intempestività della istanza punitiva è a carico del querelato che la deduce, come ribadito anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 12213 del 21/12/2017, dep. 2018, Zucchi, Rv. 272170).

Immune da vizi è la motivazione della Corte di merito, conforme a quella del Tribunale, in ordine allo sfavorevole prognostico, espresso alla luce non solo del precedente penale ma anche delle particolari modalità del fatto commesso, dovendosi ritenere implicitamente rigettata per gli stessi motivi la richiesta di concessione del beneficio ex art. 175 cod. pen., formulata in appello con un motivo trattato congiuntamente a quello relativo alla sospensione condizionale della pena.

5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è radicalmente inammissibile in quanto le richieste non sono sorrette dalla indicazione delle relative ragioni di diritto e degli elementi di fatto, come prescritto dall'art. 581, comma 1, lett. d), del codice di rito.

6. All'inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000 ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 7 dicembre 2021.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINO-dat.o_al.13.49e—a-1+~i; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; L1' e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia con la quale il primo giudice aveva condannato Salvatore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per il reato previsto dall'art. 642 del codice penale. 2. Propongono ricorso Salvatore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendo l'annullamento della sentenza. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione di legge in ordine alla ritenuta tempestività della querela nonché, unitamente al vizio di motivazione, in relazione alla omessa concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge "nella valutazione degli elementi di cui all'articolo 133 c.p." e "nella mancata concessione delle attenuanti generiche". 3. I ricorsi sono entrambi inammissibili. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], quanto al profilo della tardività della querela, reitera una doglianza proposta con l'atto di appello, disattesa dalla Corte territoriale con motivazione adeguata e puntuale. Va ribadito che il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, cosicché deve ritenersi tempestiva la proposizione della querela quando vi sia incertezza se la conoscenza precisa, certa e diretta del fatto, in tutti i suoi elementi costitutivi, da parte della persona offesa, sia avvenuta entro oppure oltre il termine previsto per esercitare utilmente il relativo diritto: la decadenza ex art. 124 cod. pen., infatti, deve essere accertata secondo criteri rigorosi e non sulla base di supposizioni prive di adeguato supporto probatorio (Sez. 2, n. 7988 del 01/02/2017, Ippolito, Rv. 269726; Sez. 6, n. 3719 del 24/11/2015, Saba, Rv. 266954; Sez. 6, n. 24380 del 12/03/2015, P., Rv. 264165; Sez. 5, n. 17104 del 22/12/2014, Slimani, Rv. 263620; Sez. 5, n. 46485 del 20/06/2014, Lezzi, Rv. 261018). Nel contempo, l'onere della prova della intempestività della istanza punitiva è a carico del querelato che la deduce, come ribadito anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 12213 del 21/12/2017, dep. 2018, Zucchi, Rv. 272170). Immune da vizi è la motivazione della Corte di merito, conforme a quella del Tribunale, in ordine allo sfavorevole prognostico, espresso alla luce non solo del precedente penale ma anche delle particolari modalità del fatto commesso, dovendosi ritenere implicitamente rigettata per gli stessi motivi la richiesta di concessione del beneficio ex art. 175 cod. pen., formulata in appello con un motivo trattato congiuntamente a quello relativo alla sospensione condizionale della pena. 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è radicalmente inammissibile in quanto le richieste non sono sorrette dalla indicazione delle relative ragioni di diritto e degli elementi di fatto, come prescritto dall'art. 581, comma 1, lett. d), del codice di rito. 6. All'inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000 ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2021.
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