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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 novembre 2022

Cassazione n. 37969/2022

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4487-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S.[OSCURATO:PERSONA] n.226-210, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.4487/2017 Cron.

Rep.

Ud.22/11/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3062/2015 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 04/02/2016 R.G.N. 863/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 4487/17 Rilevatoche: Con sentenza del giorno 4.2.2016n. 3062 , l a Corte d’appello di Bari dichiarava improponibile la domandaproposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del tribunale di Trani che aveva respinto la domanda di quest ’ ultim o volta ad ottenere la rivalutazione della contribuzione previdenziale da esposizione all’amianto.

Il tribunale, all’esito di CTU, ha ritenuto che la domanda non meritasse accoglimento, per carenza di esposizione qualificata ultradecennale.

La Corte territoriale, da parte sua, per quanto ancora d’interesse, accoglieva l’eccezione di improponibilità della domanda, per carenza della domanda amministrativa che andava presentata all’Inps.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ricorr e per cassazione, sulla base di cinquemotivi, mentre l’Inps resist e con controricorso .

Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, ilricorrentededuce il vizio di nullità della sentenza per violazione del giudicato interno, ex art. 2909 c.c.

In buona sostanza, il ricorrentesostiene che la Corte territoriale avrebbe violato i limiti posti dal giudicato interno che, implicitamente, si sarebbe formato circa la questione, pure rilevabile d’ufficio, inerente la mancanza di domanda amministrativa r ivolta all’Inps ed avente ad oggetto il riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva derivante dall’avvenuta esposizione all’amianto.

Al riguardo, il ricorrente osserva che nessuna eccezione era stata sollevata all’uopo dall’Istituto né in primo né in secondo grado di ta lché la mancata impugnazione sul punto da parte dell’Inps della sentenza di prime cure avrebbe inevitabilmente determinato l’insorgenza del giudicato interno, da ritenersi formato implicitamente atteso che il tribunale avevarespinto nel merito la domanda attorea.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione del principio di non contestazione di cui all’art. 416 terzo comma c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.

Il medesimo ricorrente lamenta al riguardo l’erroneità della decisione d’appello, laddove ha statuito circa la mancanzadella idonea domanda amministrativa, sebbene sul punto sia carente la contestazione della circostanza che, a suo dire, gravava unicamente in capo all’Istituto previdenziale.

Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza per violazione dell’art. 101 secondo comma c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché la Corte d’appello avrebbe omesso di attivare la procedura di cui alla norma in rubrica, assegnando alle parti un termine per controdeduzioni allorquando ritenga di poter porre a fondamento della propria decisioneuna questione rilevata d’ufficio.

Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 97 comma 2 Cost., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.

In buona sostanza, il ricorrente sostiene che siccome la domanda amministrativa di richiesta dei benefici l’aveva presentata all’Inail invece che all’Inps, la regola di buona amministrazione, di cui alla norma indicata in rubrica, avrebbe dovuto indurre l’amministrazione non competente ad inviare l’istanza all’amministrazione competente, istruendo l’aspetto della richiesta di sua eventuale competenza.

Il mancato rispetto di tale principio, lungi dal creare una decadenza a carico del cittadino, avrebbe dovuto indurre la Corte d’appello a ritenere che la domanda amministrativa di riconoscimento dei benefici dell’amianto era stata sostanzialmente rigettata dall’Amministrazione e, quindi, si era aperta per il cittadino la strada per poter far valere nelle competenti sedi giudiziarieil proprio diritto, nel rispetto dei termini di prescrizione e decadenza.

Con il quinto motivodi ricorso, il ricorrente deduce il vizio di falsa applicazione di legge, con riferimento al principio generale della domanda in tema di previdenza e assistenza e deduce altresì, la falsa applicazione dell’art. 47 del DPR n. 639/70, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché pur se l’improponibilità della domanda giudiziale, in caso di mancata presentazione della istanza amministrativa è prevista in via generale in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, tuttavia, tale obbligo non configura una condizione di proponibilità dell’azione giudiziaria, ma va intesa come condizione di procedibilità della domanda stessa;pertanto, in caso di sua mancata presentazione, il giudice, rilevatane la carenza,non oltre la prima udienza, sospende il giudizio e assegna un termine perentorio per la presentazione del ricorso in sede amministrativa, procedura, questa,sicuramente più rispondente ai principi di buon andamento della [OSCURATO:PERSONA].

Il primo motivo è infondato, in quanto, da una parte, l’Inps è stato totalmente vittorioso in primo grado e non aveva bisogno di proporre né appello incidentale sulla questione della proponibilità dell’azion e per assenza di domanda amministrativa, né aveva necessità di riproporre , ex art. 346 c.p.c., una questione che non aveva neppure sollevato nel precedente grado , ma che , in quanto rilevabile d’ufficio,è stata autonomamente valutata ed apprezzata dalla Corte d’appello (cfr. Cass. n.5559/17) - prendendo spunto , tra l’altro, dal rilievo proposto dallo stesso appellante (cfr. p. 4 del controricorso dell’Inps ) - e nel senso di ritenere che il documento che secondo il ricorrente doveva contenere la domanda amministrativa, in effetti,conteneva la richiesta di certificazione del premio supplementare absestosi e non certo una domanda finalizzata ad ottenere ibenefici dell’amianto: la Corte d’appello poteva, quindi, rilevare tale questione d’ufficio, sulla quale non vi era stata alcuna pronuncia da parte del giudice di primo grado(cfr. Cass. n. 26146/10, secondo cui nei procedimenti di previdenza e assistenza, la mancanza della preventiva presentazione della domanda amministrativa è sempre rilevabile d'ufficio, prescindendo dal comportamento processuale tenuto dall'ente previdenziale convenuto, atteso che la suddetta presentazione è configurabile come condizione di proponibilità della domanda giudiziaria e non quale elemento costitutivo della pretesa azionata in giudizio).

Il secondo motivo è infondato:infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte” Il comportamento di "non contestazione" tenuto dal convenuto assume rilevanza nel processo solo quando abbia ad oggetto i fatti costitutivi della pretesa attorea, con la conseguenza che, nei procedimenti di previdenza e assistenza, la mancanza della preventiva presentazione della domanda amministrativa è sempre rilevabile d'ufficio, prescindendo dal comportamento processuale tenuto dall'ente previdenziale convenuto, atteso che la suddetta presentazione è configurabile come condizione di proponibilità della domanda giudiziaria e non quale elemento costitutivo della pretesa azionata in giudizio” (Cass. n. 11756/2004).

Nel caso di specie, come già detto nel precedente motivo, la Corte d’appello poteva rilevare d’ufficio la questione della proponibilità dell’azione giudiziaria.

Il terzo motivo è infondato:infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali” (Cass. n. 6218/19).

Nella specie, la questione dell’improponibilità della domanda è una questione che la Corte d’appello non era tenuta a sottoporre al contraddittorio preventivo, di cui alla norma asseritamente violata.Il quarto e quinto motivo che possono essere oggetto di un esame congiunto , sono infondati: infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ” (…) deve, quindi, affermarsi che la domanda giudiziale di rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto deve essere preceduta, a pena di improponibilità, dalla presentazione dell'istanza amministrativa all'ente tenuto all'erogazione della prestazione previdenziale, cioè all'INPS.

Tale adempimento è correlato alla necessità che l'assicurato porti a conoscenza dell'Istituto previdenziale "fatti" la cui esistenza è nota solo all'interessato.In ragione delle finalità cui è preordinata la presentazionedella istanza amministrativa all'ente tenuto all'erogazione della prestazione previdenziale, non può fondatamente affermarsi la fungibilità di tale adempimento, scaturente dalla generale previsione di cui all'art. 443 c.p.c., con la domanda amministrativarivolta all'INAIL intesa a fornire al lavoratore la prova dell'esposizione all'amianto ed a consentire quindi una più rapida acquisizione del relativo diritto.”, ed ancora:”(…)In conseguenza il termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 (sempre applicabile) non potrebbe farsi decorrere dalla domanda all'I.N.A.I.L. bensì -come maggiormente coerente con il sistema -da quella all'I.N.P.S. (comunque necessaria”) cfr. Cass. n. 3390/17 .

Nel caso di specie, è pacifica la circostanza, ammessa dalla stessa parte ricorrente, che la domanda amministrativa è stata presentata solo all’Inail, nel marzo 2001 e che tale domanda doveva essere inviata all’Inps (cfr. p. 28 del ricorso), con conseguente decadenza dal beneficio, in quanto il ricorso introduttivo del giudizio è stato proposto, senza aver preventivamente investito l’Inps in via amministrativa.

Il ricorso va, quindi, rigettato e le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono i presupposti del versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quanto già versato per ilcontributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002,art. 13, comma 1 quater. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE7 Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 3.000,00 e di€ 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4487-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S.[OSCURATO:PERSONA] n.226-210, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.4487/2017 Cron. Rep. Ud.22/11/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3062/2015 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 04/02/2016 R.G.N. 863/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 4487/17 Rilevatoche: Con sentenza del giorno 4.2.2016n. 3062 , l a Corte d’appello di Bari dichiarava improponibile la domandaproposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del tribunale di Trani che aveva respinto la domanda di quest ’ ultim o volta ad ottenere la rivalutazione della contribuzione previdenziale da esposizione all’amianto. Il tribunale, all’esito di CTU, ha ritenuto che la domanda non meritasse accoglimento, per carenza di esposizione qualificata ultradecennale. La Corte territoriale, da parte sua, per quanto ancora d’interesse, accoglieva l’eccezione di improponibilità della domanda, per carenza della domanda amministrativa che andava presentata all’Inps. Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ricorr e per cassazione, sulla base di cinquemotivi, mentre l’Inps resist e con controricorso . Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, ilricorrentededuce il vizio di nullità della sentenza per violazione del giudicato interno, ex art. 2909 c.c. In buona sostanza, il ricorrentesostiene che la Corte territoriale avrebbe violato i limiti posti dal giudicato interno che, implicitamente, si sarebbe formato circa la questione, pure rilevabile d’ufficio, inerente la mancanza di domanda amministrativa r ivolta all’Inps ed avente ad oggetto il riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva derivante dall’avvenuta esposizione all’amianto. Al riguardo, il ricorrente osserva che nessuna eccezione era stata sollevata all’uopo dall’Istituto né in primo né in secondo grado di ta lché la mancata impugnazione sul punto da parte dell’Inps della sentenza di prime cure avrebbe inevitabilmente determinato l’insorgenza del giudicato interno, da ritenersi formato implicitamente atteso che il tribunale avevarespinto nel merito la domanda attorea. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione del principio di non contestazione di cui all’art. 416 terzo comma c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. Il medesimo ricorrente lamenta al riguardo l’erroneità della decisione d’appello, laddove ha statuito circa la mancanzadella idonea domanda amministrativa, sebbene sul punto sia carente la contestazione della circostanza che, a suo dire, gravava unicamente in capo all’Istituto previdenziale. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza per violazione dell’art. 101 secondo comma c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché la Corte d’appello avrebbe omesso di attivare la procedura di cui alla norma in rubrica, assegnando alle parti un termine per controdeduzioni allorquando ritenga di poter porre a fondamento della propria decisioneuna questione rilevata d’ufficio. Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 97 comma 2 Cost., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. In buona sostanza, il ricorrente sostiene che siccome la domanda amministrativa di richiesta dei benefici l’aveva presentata all’Inail invece che all’Inps, la regola di buona amministrazione, di cui alla norma indicata in rubrica, avrebbe dovuto indurre l’amministrazione non competente ad inviare l’istanza all’amministrazione competente, istruendo l’aspetto della richiesta di sua eventuale competenza. Il mancato rispetto di tale principio, lungi dal creare una decadenza a carico del cittadino, avrebbe dovuto indurre la Corte d’appello a ritenere che la domanda amministrativa di riconoscimento dei benefici dell’amianto era stata sostanzialmente rigettata dall’Amministrazione e, quindi, si era aperta per il cittadino la strada per poter far valere nelle competenti sedi giudiziarieil proprio diritto, nel rispetto dei termini di prescrizione e decadenza. Con il quinto motivodi ricorso, il ricorrente deduce il vizio di falsa applicazione di legge, con riferimento al principio generale della domanda in tema di previdenza e assistenza e deduce altresì, la falsa applicazione dell’art. 47 del DPR n. 639/70, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché pur se l’improponibilità della domanda giudiziale, in caso di mancata presentazione della istanza amministrativa è prevista in via generale in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, tuttavia, tale obbligo non configura una condizione di proponibilità dell’azione giudiziaria, ma va intesa come condizione di procedibilità della domanda stessa;pertanto, in caso di sua mancata presentazione, il giudice, rilevatane la carenza,non oltre la prima udienza, sospende il giudizio e assegna un termine perentorio per la presentazione del ricorso in sede amministrativa, procedura, questa,sicuramente più rispondente ai principi di buon andamento della [OSCURATO:PERSONA]. Il primo motivo è infondato, in quanto, da una parte, l’Inps è stato totalmente vittorioso in primo grado e non aveva bisogno di proporre né appello incidentale sulla questione della proponibilità dell’azion e per assenza di domanda amministrativa, né aveva necessità di riproporre , ex art. 346 c.p.c., una questione che non aveva neppure sollevato nel precedente grado , ma che , in quanto rilevabile d’ufficio,è stata autonomamente valutata ed apprezzata dalla Corte d’appello (cfr. Cass. n.5559/17) - prendendo spunto , tra l’altro, dal rilievo proposto dallo stesso appellante (cfr. p. 4 del controricorso dell’Inps ) - e nel senso di ritenere che il documento che secondo il ricorrente doveva contenere la domanda amministrativa, in effetti,conteneva la richiesta di certificazione del premio supplementare absestosi e non certo una domanda finalizzata ad ottenere ibenefici dell’amianto: la Corte d’appello poteva, quindi, rilevare tale questione d’ufficio, sulla quale non vi era stata alcuna pronuncia da parte del giudice di primo grado(cfr. Cass. n. 26146/10, secondo cui nei procedimenti di previdenza e assistenza, la mancanza della preventiva presentazione della domanda amministrativa è sempre rilevabile d'ufficio, prescindendo dal comportamento processuale tenuto dall'ente previdenziale convenuto, atteso che la suddetta presentazione è configurabile come condizione di proponibilità della domanda giudiziaria e non quale elemento costitutivo della pretesa azionata in giudizio). Il secondo motivo è infondato:infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte” Il comportamento di "non contestazione" tenuto dal convenuto assume rilevanza nel processo solo quando abbia ad oggetto i fatti costitutivi della pretesa attorea, con la conseguenza che, nei procedimenti di previdenza e assistenza, la mancanza della preventiva presentazione della domanda amministrativa è sempre rilevabile d'ufficio, prescindendo dal comportamento processuale tenuto dall'ente previdenziale convenuto, atteso che la suddetta presentazione è configurabile come condizione di proponibilità della domanda giudiziaria e non quale elemento costitutivo della pretesa azionata in giudizio” (Cass. n. 11756/2004). Nel caso di specie, come già detto nel precedente motivo, la Corte d’appello poteva rilevare d’ufficio la questione della proponibilità dell’azione giudiziaria. Il terzo motivo è infondato:infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali” (Cass. n. 6218/19). Nella specie, la questione dell’improponibilità della domanda è una questione che la Corte d’appello non era tenuta a sottoporre al contraddittorio preventivo, di cui alla norma asseritamente violata.Il quarto e quinto motivo che possono essere oggetto di un esame congiunto , sono infondati: infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ” (…) deve, quindi, affermarsi che la domanda giudiziale di rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto deve essere preceduta, a pena di improponibilità, dalla presentazione dell'istanza amministrativa all'ente tenuto all'erogazione della prestazione previdenziale, cioè all'INPS. Tale adempimento è correlato alla necessità che l'assicurato porti a conoscenza dell'Istituto previdenziale "fatti" la cui esistenza è nota solo all'interessato.In ragione delle finalità cui è preordinata la presentazionedella istanza amministrativa all'ente tenuto all'erogazione della prestazione previdenziale, non può fondatamente affermarsi la fungibilità di tale adempimento, scaturente dalla generale previsione di cui all'art. 443 c.p.c., con la domanda amministrativarivolta all'INAIL intesa a fornire al lavoratore la prova dell'esposizione all'amianto ed a consentire quindi una più rapida acquisizione del relativo diritto.”, ed ancora:”(…)In conseguenza il termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 (sempre applicabile) non potrebbe farsi decorrere dalla domanda all'I.N.A.I.L. bensì -come maggiormente coerente con il sistema -da quella all'I.N.P.S. (comunque necessaria”) cfr. Cass. n. 3390/17 . Nel caso di specie, è pacifica la circostanza, ammessa dalla stessa parte ricorrente, che la domanda amministrativa è stata presentata solo all’Inail, nel marzo 2001 e che tale domanda doveva essere inviata all’Inps (cfr. p. 28 del ricorso), con conseguente decadenza dal beneficio, in quanto il ricorso introduttivo del giudizio è stato proposto, senza aver preventivamente investito l’Inps in via amministrativa. Il ricorso va, quindi, rigettato e le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti del versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quanto già versato per ilcontributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002,art. 13, comma 1 quater. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE7 Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 3.000,00 e di€ 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo
Sentenza Cassazione n. 37969/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris