CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 17054/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16419/14 R.G., proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 16419/2014 Numero sezionale 1268/2022 Numero di raccolta generale 17054/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 avverso la sentenza n. 39/16/13 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata in data 30/04/2013, non notificata; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]Angiolella svolta nella camera di consiglio del 7 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto (di seguito, CTR), n. 39/16/13, depositata in data 30/04/2013, che ha rigettato l’appello proposto dall’Amministrazione erariale avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Venezia n. 81/14/10. La società contribuente, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha resistito con controricorso. Successivamente, con memoria del 12 ottobre 2020, la difesa della società contribuente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per definizione agevolata (cd. rottamazione delle cartelle), ex art. 6 d.l. del 22/10/2016 n. 193, come convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225. All’uopo ha allegato documentazione comprovante la definizione agevolata, evidenziando che: - in data 24/03/2009, aveva ricevuto la notifica della cartella di pagamento n. 11920090005294214 per ritenute alla fonte Irap, Ires, in relazione all’anno 2005, oggetto del ricorso in cassazione per cui è lite; - aveva aderito, in data 17/03/2017, alla definizione dei carichi affidati agli agenti di riscossione, ai sensi dell’art. 6, d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 (doc. 1); - con comunicazione del 31 maggio 2017 (doc. 2) l’agente della riscossione, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., aveva comunicato 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 16419/2014 Numero sezionale 1268/2022 Numero di raccolta generale 17054/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 che non erano dovute ulteriori somme a titolo di definizione agevolata, confermando, quindi, l’integrale pagamento. Con ordinanza dell’8 febbraio 2021, questa Corte ha disposto rinvio a nuovo ruolo per consentire la notificazione dei nuovi documenti all’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA] Il presente giudizio va dichiarato estinto ex lege. Come da orientamento di questa Corte (Cass., Sez. 6, 03/10/2018, n. 24083, Rv. 650607-01), che qui si condivide e si fa proprio, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, ai sensi dell'art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, cui abbia fatto seguito la comunicazione dell'esattore - ai sensi del comma 3 di tale norma - sull’avvenuto pagamento integrale del debito rateizzato, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio ex lege. Ed invero, anche nel caso, come quello in esame, in cui il debitore sia resistente o intimato del giudizio di cassazione avente ad oggetto la cartella oggetto di definizione, tale definizione agevolata, intervenuta a norma delle disposizioni in parola, deve intendersi regolata in modo omologo a quella in cui sia il ricorrente in cassazione a proporre la relativa istanza e, dunque, sempre come fattispecie estintiva e sempre con gli stessi effetti discendenti alla rinuncia, con la conseguenza della riconducibilità di tali ipotesi alla nozione dei “casi di estinzione del processo disposta per legge”, cui fa riferimento l’art. 391, primo comma, cod. proc. civ. Le spese dell’intero giudizio vanno poste a carico della parte che le ha anticipate, come disposto dall’art. 46, comma 3, d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 546. L’adesione alla definizione agevolata comporta l'assenza dei presupposti per la condanna al cd. doppio contributo unificato di cui 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5