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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 marzo 2022

Cassazione n. 10220/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18533-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale fallito socio della società PROSPERI & [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 103, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] CORTE D'[OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1375/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 5/6/2020; F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 18533/2020 Numero sezionale 2321/2022 Numero di raccolta generale 10220/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 746/2019, dichiarava, su richiesta del P.M., il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA] & Patners di [OSCURATO:PERSONA] & c. s.n.c. (di seguito [OSCURATO:SOCIETA].) nonché dei soci illimitatamente responsabili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. La Corte d’appello di Milano, a seguito del reclamo presentato da [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], riteneva – fra l’altro e per quanto di interesse - priva di rilevanza la lamentata violazione del diritto di difesa che aveva caratterizzato, a dire dei reclamanti, la fase prefallimentare, in assenza di una coerente e conseguenziale domanda di nullità dell’impugnata sentenza fondata su tale allegazione.

Osservava, inoltre, che il verbale dell’udienza di verifica dello stato passivo dimostrava l’esistenza di un’esposizione debitoria assolutamente apprezzabile e di gran lunga superiore alle risultanze della documentazione depositata dai reclamanti, ponendo in chiara evidenza l’inattendibilità di quest’ultima e la sua conseguente inidoneità a dare valido fondamento alla sostenuta sussistenza dei limiti dimensionali ostativi alla fallibilità della debitrice.

3. Per la cassazione della sentenza di rigetto del reclamo, pubblicata in data 5 giugno 2020, hanno proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso.

Gli intimati fallimento di [OSCURATO:SOCIETA] & Patners di [OSCURATO:PERSONA] & c. s.n.c., [OSCURATO:PERSONA] e Procuratore generale presso la Corte d’appello di Milano non hanno svolto difese.

Considerato che: Ric. 2020 n. 18533 sez.

M1 - ud. 01-03-2022 -2- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 18533/2020 Numero sezionale 2321/2022 Numero di raccolta generale 10220/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione ed errata applicazione dell’art. 1, comma 2, l. fall., in relazione al preteso superamento del limite di fallibilità riguardante l’ammontare dei debiti della fallenda, poiché la Corte distrettuale - a dire dei ricorrenti - ha sostituito la soglia determinata per legge, che non risultava superata, con la valorizzazione, secondo una propria valutazione discrezionale, dell’“ammontare assolutamente apprezzabile” dei debiti ammessi al passivo.

Manca, inoltre, una motivazione ampia e adeguata in ordine all’asserita inattendibilità della documentazione contabile e fiscale prodotta in sede di reclamo. 4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione ed errata applicazione degli artt. 18, comma 2, n. 4, l. fall. e 115 cod. proc. civ. nonché l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e discussi fra le parti, in quanto la Corte distrettuale ha omesso di esaminare le ricevute delle adesioni agevolate (cd. rottamazione) e la documentazione relativa alla compensazione di un credito del reclamante, che comportavano l’estinzione, almeno parziale, del debito tributario; di conseguenza rimaneva sconfessata l’esistenza stessa di tale esposizione debitoria, anche ai fini della verifica del superamento della soglia prevista dall’art. 1 l. fall..

5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, risultano il primo in parte inammissibile, in parte infondato, il secondo inammissibile. 5.1 Il debitore può assolvere l'onere che gli incombe di dimostrare i requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l. fall. con strumenti probatori alternativi ai bilanci, avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa come di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (v.

Cass. 25025/2020, Cass.24138/2019).

Ric. 2020 n. 18533 sez.

M1 - ud. 01-03-2022 -3- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 18533/2020 Numero sezionale 2321/2022 Numero di raccolta generale 10220/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 I dati contabili contenuti nei documenti depositati dal debitore, siano essi bilanci o materiali di altra natura, rimangono però sempre soggetti a una valutazione di attendibilità da parte del giudice di merito, secondo il suo prudente apprezzamento ex art. 116 cod. proc. civ., sicché, se reputati motivatamente inattendibili, l'imprenditore rimane onerato della prova della sussistenza dei requisiti della non fallibilità (v.

Cass. 33091/2018, Cass. 13746/2017). 5.2 L’odierno ricorrente assume che la Corte di merito abbia sostituito i parametri di non fallibilità oggettivamente prefissati dal legislatore con un proprio apprezzamento discrezionale.

Un simile rilievo non trova corrispondenza con il contenuto della decisione impugnata, che non affronta affatto la questione del superamento della soglia relativa all’esposizione debitoria prevista dall’art. 1, comma 2, l. fall., ma si limita a rilevare le discrepanze fra la situazione debitoria risultante dalle operazioni di verifica dello stato passivo e la documentazione prodotta dai reclamanti, al fine di evincere l’inattendibilità di quest’ultima e la sua conseguente inidoneità ad assolvere l’onere che incombeva sul debitore di dimostrare il mancato superamento delle soglie di fallibilità previste dall’art. 1, comma 2, l. fall..

Sul punto la prima censura non coglie la ratio decidendi su cui si fonda la decisione di merito, come il ricorso per cassazione deve necessariamente fare, e svolge una censura priva del carattere di riferibilità alla decisione impugnata, risultando di conseguenza inammissibile. 5.3 La contestazione dell’adeguatezza della motivazione offerta a questo proposito non è fondata, giacché la sentenza impugnata esibisce una motivazione senz’altro eccedente la soglia del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., laddove essa, una Ric. 2020 n. 18533 sez.

M1 - ud. 01-03-2022 -4- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 18533/2020 Numero sezionale 2321/2022 Numero di raccolta generale 10220/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 volta rilevato l’ammontare “assolutamente apprezzabile dei crediti ammessi al passivo e di gran lunga superiore alle risultanze della documentazione prodotta dai reclamanti”, ha tratto argomento da questa discrasia per ritenere inattendibili i documenti su cui gli odierni ricorrenti avevano fondato le loro tesi difensive.

In questo modo è stato adeguatamente rappresentato l’iter logico- intellettivo seguito dal collegio del reclamo, attraverso argomentazioni obiettivamente idonee a far conoscere il ragionamento seguito per la formazione del proprio convincimento.

La valutazione di inattendibilità della documentazione prodotta al fine di dimostrare il ricorrere dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l. fall. rientra poi nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito e non può essere rivista in questa sede ove congruamente motivata, come nel caso di specie. 5.4 Nell’economia di una decisione che si limita a ritenere inattendibile la documentazione prodotta dal debitore allo scopo di dimostrare il mancato superamento delle soglie di fallibilità non assumeva alcuna rilevanza la documentazione concernente la rottamazione del debito tributario e la sua parziale estinzione per compensazione.

La Corte di merito, infatti, non ha affrontato la questione dell’entità dell’esposizione debitoria della compagine reclamante, limitandosi a constatare l’inattendibilità della documentazione prodotta, sicché rimaneva priva di concreta pregnanza l’individuazione del preciso ammontare del debito fiscale di pertinenza di [OSCURATO:SOCIETA]..

6. Il terzo motivo di ricorso si duole della violazione ed errata applicazione degli artt. 18, commi 2, n. 3, e 8, l. fall., 101, 112 e 342 cod. proc. civ., 2697 cod. civ. e 111 Cost., in quanto la Corte d’appello ha ritenuto priva di rilevanza l’eccezione di lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, rifiutandosi nella sostanza di Ric. 2020 n. 18533 sez.

M1 - ud. 01-03-2022 -5- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 18533/2020 Numero sezionale 2321/2022 Numero di raccolta generale 10220/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 statuire in merito, senza considerare che lo stato di carcerazione in cui si trovava il [OSCURATO:SOCIETA] al momento dello svolgimento dell’istruttoria prefallimentare gli aveva impedito di produrre documentazione contabile e fiscale a proprio discarico. 7.

Il motivo è inammissibile.

I ricorrenti, nel ricostruire lo sviluppo del procedimento prefallimentare, hanno dato atto della rituale instaurazione del contraddittorio, attraverso la regolare e tempestiva notifica della richiesta di fallimento del P.M. e del decreto di fissazione d’udienza, e dell’avvenuta costituzione in quella sede di ambedue i soci illimitatamente responsabili della compagine fallita.

Il mezzo in esame si duole della mancata concessione del rinvio richiesto all’udienza del 18 settembre 2019 in ragione dello stato di detenzione a cui era soggetto, all’epoca, il [OSCURATO:SOCIETA], dato che la condizione di restrizione gli impediva, a suo dire, di avere la materiale disponibilità dei documenti contabili e fiscali necessari per la propria difesa.

Non ha errato la Corte di merito laddove ha ritenuto che una simile eccezione fosse irrilevante.

Infatti, quand’anche si volesse ravvisare una lesione del diritto di difesa e al contraddittorio (ipotesi che di certo non ricorre nel caso di specie, dato che gli odierni ricorrenti, a seguito della rituale instaurazione del contraddittorio, hanno avuto modo di costituirsi in giudizio e approntare le loro difese), il collegio del reclamo, una volta constatata una simile nullità, non avrebbe comunque potuto rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., anche in ragione dell’effetto pienamente devolutivo che caratterizza il reclamo avverso la sentenza di fallimento (Cass. 11216/2021), essendo invece esso stesso tenuto a deciderla nel merito.

Ric. 2020 n. 18533 sez.

M1 - ud. 01-03-2022 -6- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 18533/2020 Numero sezionale 2321/2022 Numero di raccolta generale 10220/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 Ne discende l’inammissibilità della critica che lamenti la mancata declaratoria di nullità della sentenza di primo grado in presenza di una simile lesione del diritto di difesa, per difetto di interesse (v.

Cass.18578/2015, Cass., Sez.

U., 36596/2021), dato che la sentenza pronunziata all’esito del giudizio di reclamo è comunque giunta, come era suo preciso dovere, a decidere la causa nel merito su tutte le questioni controverse, senza alcun pregiudizio per il ricorrente conseguente alla omessa dichiarazione di nullità.

8. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto.

La mancata costituzione in questa sede delle parti intimate esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma in data 1° marzo 2022.

Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 18533 sez.

M1 - ud. 01-03-2022 -7- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18533-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale fallito socio della società PROSPERI & [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 103, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] CORTE D'[OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1375/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 5/6/2020; F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 18533/2020 Numero sezionale 2321/2022 Numero di raccolta generale 10220/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 746/2019, dichiarava, su richiesta del P.M., il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA] & Patners di [OSCURATO:PERSONA] & c. s.n.c. (di seguito [OSCURATO:SOCIETA].) nonché dei soci illimitatamente responsabili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. La Corte d’appello di Milano, a seguito del reclamo presentato da [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], riteneva – fra l’altro e per quanto di interesse - priva di rilevanza la lamentata violazione del diritto di difesa che aveva caratterizzato, a dire dei reclamanti, la fase prefallimentare, in assenza di una coerente e conseguenziale domanda di nullità dell’impugnata sentenza fondata su tale allegazione. Osservava, inoltre, che il verbale dell’udienza di verifica dello stato passivo dimostrava l’esistenza di un’esposizione debitoria assolutamente apprezzabile e di gran lunga superiore alle risultanze della documentazione depositata dai reclamanti, ponendo in chiara evidenza l’inattendibilità di quest’ultima e la sua conseguente inidoneità a dare valido fondamento alla sostenuta sussistenza dei limiti dimensionali ostativi alla fallibilità della debitrice. 3. Per la cassazione della sentenza di rigetto del reclamo, pubblicata in data 5 giugno 2020, hanno proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso. Gli intimati fallimento di [OSCURATO:SOCIETA] & Patners di [OSCURATO:PERSONA] & c. s.n.c., [OSCURATO:PERSONA] e Procuratore generale presso la Corte d’appello di Milano non hanno svolto difese. Considerato che: Ric. 2020 n. 18533 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -2- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 18533/2020 Numero sezionale 2321/2022 Numero di raccolta generale 10220/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione ed errata applicazione dell’art. 1, comma 2, l. fall., in relazione al preteso superamento del limite di fallibilità riguardante l’ammontare dei debiti della fallenda, poiché la Corte distrettuale - a dire dei ricorrenti - ha sostituito la soglia determinata per legge, che non risultava superata, con la valorizzazione, secondo una propria valutazione discrezionale, dell’“ammontare assolutamente apprezzabile” dei debiti ammessi al passivo. Manca, inoltre, una motivazione ampia e adeguata in ordine all’asserita inattendibilità della documentazione contabile e fiscale prodotta in sede di reclamo. 4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione ed errata applicazione degli artt. 18, comma 2, n. 4, l. fall. e 115 cod. proc. civ. nonché l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e discussi fra le parti, in quanto la Corte distrettuale ha omesso di esaminare le ricevute delle adesioni agevolate (cd. rottamazione) e la documentazione relativa alla compensazione di un credito del reclamante, che comportavano l’estinzione, almeno parziale, del debito tributario; di conseguenza rimaneva sconfessata l’esistenza stessa di tale esposizione debitoria, anche ai fini della verifica del superamento della soglia prevista dall’art. 1 l. fall.. 5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, risultano il primo in parte inammissibile, in parte infondato, il secondo inammissibile. 5.1 Il debitore può assolvere l'onere che gli incombe di dimostrare i requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l. fall. con strumenti probatori alternativi ai bilanci, avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa come di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (v. Cass. 25025/2020, Cass.24138/2019). Ric. 2020 n. 18533 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -3- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 18533/2020 Numero sezionale 2321/2022 Numero di raccolta generale 10220/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 I dati contabili contenuti nei documenti depositati dal debitore, siano essi bilanci o materiali di altra natura, rimangono però sempre soggetti a una valutazione di attendibilità da parte del giudice di merito, secondo il suo prudente apprezzamento ex art. 116 cod. proc. civ., sicché, se reputati motivatamente inattendibili, l'imprenditore rimane onerato della prova della sussistenza dei requisiti della non fallibilità (v. Cass. 33091/2018, Cass. 13746/2017). 5.2 L’odierno ricorrente assume che la Corte di merito abbia sostituito i parametri di non fallibilità oggettivamente prefissati dal legislatore con un proprio apprezzamento discrezionale. Un simile rilievo non trova corrispondenza con il contenuto della decisione impugnata, che non affronta affatto la questione del superamento della soglia relativa all’esposizione debitoria prevista dall’art. 1, comma 2, l. fall., ma si limita a rilevare le discrepanze fra la situazione debitoria risultante dalle operazioni di verifica dello stato passivo e la documentazione prodotta dai reclamanti, al fine di evincere l’inattendibilità di quest’ultima e la sua conseguente inidoneità ad assolvere l’onere che incombeva sul debitore di dimostrare il mancato superamento delle soglie di fallibilità previste dall’art. 1, comma 2, l. fall.. Sul punto la prima censura non coglie la ratio decidendi su cui si fonda la decisione di merito, come il ricorso per cassazione deve necessariamente fare, e svolge una censura priva del carattere di riferibilità alla decisione impugnata, risultando di conseguenza inammissibile. 5.3 La contestazione dell’adeguatezza della motivazione offerta a questo proposito non è fondata, giacché la sentenza impugnata esibisce una motivazione senz’altro eccedente la soglia del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., laddove essa, una Ric. 2020 n. 18533 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -4- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 18533/2020 Numero sezionale 2321/2022 Numero di raccolta generale 10220/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 volta rilevato l’ammontare “assolutamente apprezzabile dei crediti ammessi al passivo e di gran lunga superiore alle risultanze della documentazione prodotta dai reclamanti”, ha tratto argomento da questa discrasia per ritenere inattendibili i documenti su cui gli odierni ricorrenti avevano fondato le loro tesi difensive. In questo modo è stato adeguatamente rappresentato l’iter logico- intellettivo seguito dal collegio del reclamo, attraverso argomentazioni obiettivamente idonee a far conoscere il ragionamento seguito per la formazione del proprio convincimento. La valutazione di inattendibilità della documentazione prodotta al fine di dimostrare il ricorrere dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l. fall. rientra poi nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito e non può essere rivista in questa sede ove congruamente motivata, come nel caso di specie. 5.4 Nell’economia di una decisione che si limita a ritenere inattendibile la documentazione prodotta dal debitore allo scopo di dimostrare il mancato superamento delle soglie di fallibilità non assumeva alcuna rilevanza la documentazione concernente la rottamazione del debito tributario e la sua parziale estinzione per compensazione. La Corte di merito, infatti, non ha affrontato la questione dell’entità dell’esposizione debitoria della compagine reclamante, limitandosi a constatare l’inattendibilità della documentazione prodotta, sicché rimaneva priva di concreta pregnanza l’individuazione del preciso ammontare del debito fiscale di pertinenza di [OSCURATO:SOCIETA].. 6. Il terzo motivo di ricorso si duole della violazione ed errata applicazione degli artt. 18, commi 2, n. 3, e 8, l. fall., 101, 112 e 342 cod. proc. civ., 2697 cod. civ. e 111 Cost., in quanto la Corte d’appello ha ritenuto priva di rilevanza l’eccezione di lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, rifiutandosi nella sostanza di Ric. 2020 n. 18533 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -5- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 18533/2020 Numero sezionale 2321/2022 Numero di raccolta generale 10220/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 statuire in merito, senza considerare che lo stato di carcerazione in cui si trovava il [OSCURATO:SOCIETA] al momento dello svolgimento dell’istruttoria prefallimentare gli aveva impedito di produrre documentazione contabile e fiscale a proprio discarico. 7. Il motivo è inammissibile. I ricorrenti, nel ricostruire lo sviluppo del procedimento prefallimentare, hanno dato atto della rituale instaurazione del contraddittorio, attraverso la regolare e tempestiva notifica della richiesta di fallimento del P.M. e del decreto di fissazione d’udienza, e dell’avvenuta costituzione in quella sede di ambedue i soci illimitatamente responsabili della compagine fallita. Il mezzo in esame si duole della mancata concessione del rinvio richiesto all’udienza del 18 settembre 2019 in ragione dello stato di detenzione a cui era soggetto, all’epoca, il [OSCURATO:SOCIETA], dato che la condizione di restrizione gli impediva, a suo dire, di avere la materiale disponibilità dei documenti contabili e fiscali necessari per la propria difesa. Non ha errato la Corte di merito laddove ha ritenuto che una simile eccezione fosse irrilevante. Infatti, quand’anche si volesse ravvisare una lesione del diritto di difesa e al contraddittorio (ipotesi che di certo non ricorre nel caso di specie, dato che gli odierni ricorrenti, a seguito della rituale instaurazione del contraddittorio, hanno avuto modo di costituirsi in giudizio e approntare le loro difese), il collegio del reclamo, una volta constatata una simile nullità, non avrebbe comunque potuto rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., anche in ragione dell’effetto pienamente devolutivo che caratterizza il reclamo avverso la sentenza di fallimento (Cass. 11216/2021), essendo invece esso stesso tenuto a deciderla nel merito. Ric. 2020 n. 18533 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -6- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 18533/2020 Numero sezionale 2321/2022 Numero di raccolta generale 10220/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 Ne discende l’inammissibilità della critica che lamenti la mancata declaratoria di nullità della sentenza di primo grado in presenza di una simile lesione del diritto di difesa, per difetto di interesse (v. Cass.18578/2015, Cass., Sez. U., 36596/2021), dato che la sentenza pronunziata all’esito del giudizio di reclamo è comunque giunta, come era suo preciso dovere, a decidere la causa nel merito su tutte le questioni controverse, senza alcun pregiudizio per il ricorrente conseguente alla omessa dichiarazione di nullità. 8. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto. La mancata costituzione in questa sede delle parti intimate esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 1° marzo 2022. Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 18533 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -7- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6
Sentenza Cassazione n. 10220/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris