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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 maggio 2023

Cassazione n. 25403/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14746/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C.I.P.A.G., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL] ), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- avverso la sentenzadella CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 467/2017 depositata il08/11/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

R.G.14746/2018 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’appello di Brescia, a conferma della pronuncia del Tribunale della stessa città, ha rigettato il gravame della Cassa Italiana di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti CIPAG), riconoscendo il diritto di [OSCURATO:PERSONA], geometra iscritto all’Albo e alla Cassa, alla riliquidazione della pensione maturata fino al 31.12.1997, condannando la stessa al pagamento delle differenze maturate sui ratei già erogati, oltre interessi legali; la Corte territoriale ha stabilito l’illegittimità dell’applicazione della delibera della CIPAG del 22.12.1997 n. 18 con cui, al fine di disincentivare il precoce ricorso al trattamento pensionistico, si prevedeva una riduzione percentuale del trattamento di pensione in misura inversamente proporzionale alla durata dell’effettiva iscrizione e dell’effettiva contribuzione versata; la Corte ha ritenuto che un’applicazione -non frazionata nel tempo - degli effetti di tale delibera si ponessein contrasto con il principio del pro rata sancito dall’art. 3, co.12, d ella l. n. 335 del 1995; ha, pertanto, affermato che il coefficiente di riduzione dovesseoperare solo con riferimento all’anzianità maturata successivamente alla data di adozione della deliberazione dell’organo previdenziale di categoria; la cassazione della sentenza è domandata dalla Cassa Italiana di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’Adunanza camerale; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis1, secondo comma cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente contesta “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, c.12, l. 335/1995”; contesta la conclusione raggiunta in merito all’illegittimità della clausola regolamentare della Cassa tendente a salvaguardare l’equilibrio finanziario, introdotta dalla delibera del comitato dei delegati n. 18 del 22.12.1997, rispetto alle anzianità maturate anteriormente al 31.12.1997; col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., deduce “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 ss., d.lgs. 509/1994, 3, c. 12, l. 335/1995, 1, c.763, l. 296/2006 e 1 c.488 l. 147/2013”; considera che, in seguito all’emanazione della norma d’interpretazione autentica introdotta nel 2006 (jus superveniens), da vincolo obbligatorio il principio del pro rata temporisè stato ridimensionato a mero parametro, da applicare sempre in subordine all’esigenza primaria di salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine della Cassa di previdenza categoriale; col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1,n. 3 e n.4 cod. proc. civ., denuncia “Violazione e/o falsa applicazione degli artt.2948, n. 4 e 38, d.l. 98/2011.

Difetto assoluto di motivazione”; la sentenza gravata avrebbe erroneamente omesso di pronunciarsi sull’intervenuta prescrizione quinquennale,pur puntualmente eccepita dalla CIPAG in via subordinata, degli arretrati pensionistici rivendicati dal geometra Cirani in conseguenza del rigetto del gravame; il primo e il secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente per evidente connessione, sono infondati; la giurisprudenza di legittimità (Sez.

Un. n. 18136 del 2015; cfr. altresì [OSCURATO:PERSONA]. n. 17742 del 2015) ha già affrontato la questione di diritto posta nel presente ricorso dalla CIPAG, enucleando taluni principi di diritto i quali indicano quale discrimen-ai fini dell’applicazione del principio del pro rata, maggiormente favorevole al pensionato –la circostanza temporale della data di liquidazione della pensione, anteriore o posteriore all’entrata in vigore della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), art. 1, co.763, che ha modificato l’art. 3, co.12 della legge n. 335 del 1995 (di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare); pertanto, il [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che rispetto all’individuazione del predetto limite temporale, per le pensioni maturate anteriormente all’1 gennaio 2007 gli enti previdenziali privatizzati saranno tenuti al rispetto del principio del pro rata, da attuarsi nei provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, in modo che siano salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti; il predetto principio ha carattere generale e trova applicazione, per il periodo successivo, rispetto alle modifiche in pejusdei criteri di calcolo della pensione adottate dalla CIPAG con propria deliberazione; in conclusione, riguardo ai trattamenti pensionistici liquidati fino al 31 dicembre 2006 opera il principio del pro ratae, quindi, trova applicazione il previgente più favorevole criterio di calcolo della pensione, mentre, per i trattamenti pensionistici maturati a partire dall’1 gennaio 2007, trova, invece, applicazione il medesimo art. 3, co.12, della l. n. 335 del 1995, sebbene nella formulazione introdotta dall’art. 1, co. 763 della l. n. 296 del 2006, che prevede che gli enti previdenziali privatizzati emettano provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente –e non più rispettando in modo assoluto il principio del pro rata - in relazione alle anzianità già maturate rispetto all’introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità fra le generazioni, con espressa salvezza degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale già adottati dagli enti medesimi ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge n. 296 del 2006; tali atti e deliberazioni, in ragione della disposizione qualificata di interpretazione autentica recata dalla l. n. 147 del 2013, art.1, co. 488 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –legge di stabilità 2014), s’intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine; in attuazione dei su richiamati principi, essendo il diritto maturato in data 1.11.2006, la liquidazione del trattamento pensionistico dell’assicurato [OSCURATO:PERSONA] potrà essere legittimamente effettuata dalla Cassa nel rispetto della normativa regolamentare interna (quale, nel caso in esame, della delibera n. 18 del 22.12.1997) soltanto con riferimento al periodo maturato a far data dall’1 gennaio 2007; per il periodo che precede tale discrimentemporale, il trattamento pensionistico dovrà essere, invece, liquidato sulla base del principio del pro rata, dacché la pronuncia del giudice del merito, pervenuta alla stessa conclusione, deve essere confermata in relazione ai due primi motivi dell’odierno ricorso; il terzo motivo è inammissibile in quanto genericamente prospettato; parte ricorrente non trascrive e non produce l’atto difensivo da cui vorrebbe far derivare la proposizione in appello del motivo subordinato circa il mancato decorso del termine di prescrizione; d’altronde, in assenza di una censura specificamente dedotta in base al dettame di cui all’art. 366, n. 6 cod. proc. civ., si deve supporre che, non essendovi nessun cenno alla prescrizione quinquennale nella sentenza gravata, la questione sia stata posta perla prima volta in questa sede; come questa Corte ha costantemente affermato, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, la parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice del merito, ma altresì -in ossequio al principio di specificità del ricorso -di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente la questione oggetto della doglianza sia stata posta, in modo da consentire a questa Corte di valutare ex actisla veridicità di quanto sostenuto (ex multis, cfr. Cass. n. 6945 del 2018); in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14746/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C.I.P.A.G., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL] ), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- avverso la sentenzadella CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 467/2017 depositata il08/11/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R.G.14746/2018 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’appello di Brescia, a conferma della pronuncia del Tribunale della stessa città, ha rigettato il gravame della Cassa Italiana di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti CIPAG), riconoscendo il diritto di [OSCURATO:PERSONA], geometra iscritto all’Albo e alla Cassa, alla riliquidazione della pensione maturata fino al 31.12.1997, condannando la stessa al pagamento delle differenze maturate sui ratei già erogati, oltre interessi legali; la Corte territoriale ha stabilito l’illegittimità dell’applicazione della delibera della CIPAG del 22.12.1997 n. 18 con cui, al fine di disincentivare il precoce ricorso al trattamento pensionistico, si prevedeva una riduzione percentuale del trattamento di pensione in misura inversamente proporzionale alla durata dell’effettiva iscrizione e dell’effettiva contribuzione versata; la Corte ha ritenuto che un’applicazione -non frazionata nel tempo - degli effetti di tale delibera si ponessein contrasto con il principio del pro rata sancito dall’art. 3, co.12, d ella l. n. 335 del 1995; ha, pertanto, affermato che il coefficiente di riduzione dovesseoperare solo con riferimento all’anzianità maturata successivamente alla data di adozione della deliberazione dell’organo previdenziale di categoria; la cassazione della sentenza è domandata dalla Cassa Italiana di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’Adunanza camerale; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis1, secondo comma cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente contesta “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, c.12, l. 335/1995”; contesta la conclusione raggiunta in merito all’illegittimità della clausola regolamentare della Cassa tendente a salvaguardare l’equilibrio finanziario, introdotta dalla delibera del comitato dei delegati n. 18 del 22.12.1997, rispetto alle anzianità maturate anteriormente al 31.12.1997; col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., deduce “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 ss., d.lgs. 509/1994, 3, c. 12, l. 335/1995, 1, c.763, l. 296/2006 e 1 c.488 l. 147/2013”; considera che, in seguito all’emanazione della norma d’interpretazione autentica introdotta nel 2006 (jus superveniens), da vincolo obbligatorio il principio del pro rata temporisè stato ridimensionato a mero parametro, da applicare sempre in subordine all’esigenza primaria di salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine della Cassa di previdenza categoriale; col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1,n. 3 e n.4 cod. proc. civ., denuncia “Violazione e/o falsa applicazione degli artt.2948, n. 4 e 38, d.l. 98/2011. Difetto assoluto di motivazione”; la sentenza gravata avrebbe erroneamente omesso di pronunciarsi sull’intervenuta prescrizione quinquennale,pur puntualmente eccepita dalla CIPAG in via subordinata, degli arretrati pensionistici rivendicati dal geometra Cirani in conseguenza del rigetto del gravame; il primo e il secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente per evidente connessione, sono infondati; la giurisprudenza di legittimità (Sez. Un. n. 18136 del 2015; cfr. altresì [OSCURATO:PERSONA]. n. 17742 del 2015) ha già affrontato la questione di diritto posta nel presente ricorso dalla CIPAG, enucleando taluni principi di diritto i quali indicano quale discrimen-ai fini dell’applicazione del principio del pro rata, maggiormente favorevole al pensionato –la circostanza temporale della data di liquidazione della pensione, anteriore o posteriore all’entrata in vigore della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), art. 1, co.763, che ha modificato l’art. 3, co.12 della legge n. 335 del 1995 (di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare); pertanto, il [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che rispetto all’individuazione del predetto limite temporale, per le pensioni maturate anteriormente all’1 gennaio 2007 gli enti previdenziali privatizzati saranno tenuti al rispetto del principio del pro rata, da attuarsi nei provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, in modo che siano salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti; il predetto principio ha carattere generale e trova applicazione, per il periodo successivo, rispetto alle modifiche in pejusdei criteri di calcolo della pensione adottate dalla CIPAG con propria deliberazione; in conclusione, riguardo ai trattamenti pensionistici liquidati fino al 31 dicembre 2006 opera il principio del pro ratae, quindi, trova applicazione il previgente più favorevole criterio di calcolo della pensione, mentre, per i trattamenti pensionistici maturati a partire dall’1 gennaio 2007, trova, invece, applicazione il medesimo art. 3, co.12, della l. n. 335 del 1995, sebbene nella formulazione introdotta dall’art. 1, co. 763 della l. n. 296 del 2006, che prevede che gli enti previdenziali privatizzati emettano provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente –e non più rispettando in modo assoluto il principio del pro rata - in relazione alle anzianità già maturate rispetto all’introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità fra le generazioni, con espressa salvezza degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale già adottati dagli enti medesimi ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge n. 296 del 2006; tali atti e deliberazioni, in ragione della disposizione qualificata di interpretazione autentica recata dalla l. n. 147 del 2013, art.1, co. 488 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –legge di stabilità 2014), s’intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine; in attuazione dei su richiamati principi, essendo il diritto maturato in data 1.11.2006, la liquidazione del trattamento pensionistico dell’assicurato [OSCURATO:PERSONA] potrà essere legittimamente effettuata dalla Cassa nel rispetto della normativa regolamentare interna (quale, nel caso in esame, della delibera n. 18 del 22.12.1997) soltanto con riferimento al periodo maturato a far data dall’1 gennaio 2007; per il periodo che precede tale discrimentemporale, il trattamento pensionistico dovrà essere, invece, liquidato sulla base del principio del pro rata, dacché la pronuncia del giudice del merito, pervenuta alla stessa conclusione, deve essere confermata in relazione ai due primi motivi dell’odierno ricorso; il terzo motivo è inammissibile in quanto genericamente prospettato; parte ricorrente non trascrive e non produce l’atto difensivo da cui vorrebbe far derivare la proposizione in appello del motivo subordinato circa il mancato decorso del termine di prescrizione; d’altronde, in assenza di una censura specificamente dedotta in base al dettame di cui all’art. 366, n. 6 cod. proc. civ., si deve supporre che, non essendovi nessun cenno alla prescrizione quinquennale nella sentenza gravata, la questione sia stata posta perla prima volta in questa sede; come questa Corte ha costantemente affermato, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, la parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice del merito, ma altresì -in ossequio al principio di specificità del ricorso -di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente la questione oggetto della doglianza sia stata posta, in modo da consentire a questa Corte di valutare ex actisla veridicità di quanto sostenuto (ex multis, cfr. Cass. n. 6945 del 2018); in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
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