CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 ottobre 1946
Cassazione n. 34743/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 del TRIBUNALE di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni civili in favore delle parti civili. Ritenuto in fatto 1. Con provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Perugia, in qualità di Giudice d'appello, ha confermato la sentenza con cui il Giudice di pace aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 582 coc. pen., per aver aggredito [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile, con un violento ceffone, provocando a quest'ultimo una lesione personale diagnosticata nei termini di «ecchimosi guancia sx». L'imputato era stato condannato alla pena pecuniaria di euro 400,00, al pagamento delle spese processuali, al risarcimento dei danni, equitativamente commisurati in euro 500,00, in favore della parte civile costituita, oltre alla refusione delle spese di assistenza legale e costituzione liquidate nella misura di euro 2.160. Il Tribunale di Perugia ha condannato inoltre l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile anche in relazione al grado di appello, liquidate - in ossequio ai parametri previsti dal D.M. 55/2014 - in euro 2.340,00 «oltre I.V.A., C. AP. nella misura del 15 per cento del compenso liquidato come per legge» 2. Avverso la sentenza del Tribunale di Perugia ha presentato ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando le proprie censure in un unico motivo di ricorso, col quale lamenta violazione dell'art. 541 del codice di rito e art. 153 disp. att. cod. proc. pen., in relazione all'art. 606 comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La difesa eccepisce la violazione della norma processuale relativa alla liquidazione delle spese in favore della parte civile nel giudizio di secondo grado, vista la mancata partecipazione del difensore di parte civile in tale grado e il mancato deposito, in quella sede, delle conclusioni e della nota spese. Pur convenendo sugli effetti del principio di immanenza della parte civile costituita, che è tale da compensare la mancata presentazione delle conclusioni scritte nel secondo grado, la difesa ritiene che detto principio non varrebbe, tuttavia, a giustificare la decisione del giudice d'appello di liquidare d'ufficio le spese della parte civile, in assenza di un'espressa richiesta della stessa. Risulterebbe, pertanto, violata la norma di cui all'art. 153 disp. att. del codice di rito, e, con essa, uno dei principi generali che governano il processo, quello della domanda. La difesa osserva inoltre che alla mancata proposizione, da parte dei difensore di parte civile, della domanda in merito alla liquidazione delle spese processuali, si è affiancato il dato dell'assenza, in occasione della maggior parte delle udienze d'appello (e, segnatamente, nell'udienza dedicata alla discussione), di qualsivoglia attività processuale volta a tutelare gli interessi della parte civile. Le argomentazioni proposte dal ricorrente a sostegno del proprio ricorso insistono, infine, sul principio del divieto dell'arricchimento senza causa di una parte in danno dell'altra e sul relativo corollario di detto principio, secondo cui l'onere delle spese non può non porsi che in correlazione con l'attività effettivamente svolta in giudizio.3. Si dà atto che il ricorrente ha depositato nota di discussione scritta e ha allegato al ricorso copie di tre verbali di udienza del giudizio di appello. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Sebbene il tema sottoposto dal ricorrente risulti oggetto di pronunce non del tutto concordanti (fanno il punto su talune divergenze Sez. 4, n. 38227 del 21/06/2018, Albergo, Rv. 27380 e Sez. 2, n. 6965 del 18/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275524-01), esso può tuttavia risolversi ragionando sulla base di quattro principi generali che informano la materia processuale e sull'interpretazione che, degli stessi, ha fornito la giurisprudenza di legittimità. Per quel che ha riguardo ai primi, speciale rilevanza per il caso di specie rivestono, da un lato, il principio della soccombenza, posto a base dell'art. 541 del codice di rito, e quello dell'immanenza della parte civile (art. 76, comma 2, cod. proc. pen.), dall'altro, i principi della domanda (come specificato dall'art. 153 disp att. del codice di rito) e del divieto di arricchimento senza giusta causa. Detti principi insistono, tutti, sul tema della condanna alle spese, seppure con intensità diversa, dettata dalle peculiarità del caso di specie; incombe pertanto sull'interprete il compito di tentare un adeguato bilanciamento degli stessi. Va preliminarmente osservato come il principio di immanenza della parte civile renda superata l'obiezione - che il ricorrente ha ritenuto comunque di sottolineare - relativa all'assenza, in occasione della maggior parte delle udienze d'appello, di qualsivoglia attività processuale idonea a tutelare gli interessi della parte civile. Come osservato da questa Corte, «la parte civile costituita, che non partecipi al giudizio di appello personalmente e non presenti conclusioni scritte ai sensi dell'art. 523 cod. proc. pen., deve ritenersi comunque presente nel processo e le sue conclusioni, pur rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato e grado in virtù del principio di immanenza previsto dall'art. 76 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 24637 del 06/04/2018, Capasso, Rv. 273338 - 01). Il principio d'immanenza della parte civile, fatto proprio dal codice di rito, a norma del quale «la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado de/giudizio» (art. 76, comma secondo del codice di rito), pervade profondamente, dunque, la logica processuale, al punto che esso si affievolisce soltanto nel caso di revoca - espressa e, in certi limiti, implicita - della costituzione (« è legittima la statuizione - pronunciata in sede di appello - di condanna alle spese a favore della parte civile, ancorché quest'ultima non abbia presentato in tale sede le proprie conclusioni, stante il principio di immanenza della costituzione di parte civile, previsto dall'art. 76, comma secondo, cod. proc. pen., in virtù del quale la parte civile, una volta costituita, deve ritenersi presente nel processo anche se non compaia e deve essere citata nei successivi gradi di giudizio ancorché non impugnante, sicché l'immanenza viene meno solo nel caso di revoca espressa ovvero nei casi di revoca implicita che non possono essere estesi al di là di quelli tassativamente previsti dall'art. 82, comma secondo, cod. proc. pen. » : Sez. 5, n. 39471 del 04/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257199-01). D'altro canto, il principio della domanda, sotteso all'art. 153 disp. att. del codice di rito, è dotato di una pregnanza tale da far ritenere alla Corte di cassazione che il giudice di appello non possa «liquidare d'ufficio le spese processuali sopportate dalla parte civile che non sia comparsa in udienza e non abbia presentato le conclusioni in forma scritta e la nota spese di cui all'art. 153 disp. att, cod. proc. pen., difettando il requisito della presentazione di una specifica domanda sul punto» (Sez. 2, n. 42934 del 18/09/2014, Messina e altri, Rv. 260830). La nettezza di tale lettura è stata tuttavia temperata da altre decisioni della Cassazione, in cui si è sottolineato - in coerenza con l'insegnamento di S. U., n. 20 del 27/10/1999, Fraccari, Rv, 214641 - che l'art. 153 disp. att. del codice di rito non prevede sanzioni di nullità o inammissibilità per l'inosservanza del dovere della parte civile di produrre l'apposita nota: «cosicché la mancanza di quest'ultima, ove la domanda di rifusione sia stata tempestivamente proposta, non preclude la liquidazione in favore della stessa parte civile sulla base della tariffa professionale vigente, né va escluso il rimborso delle spese vive (Sez. 3, n. 31865 del 17/03/2016, Vacca, Rv, 267666).» Tornando al caso di specie, e ripercorrendolo alla luce dei principi e della giurisprudenza di legittimità fin qui citati (in particolare, S. U. Fraccari e Sez. 3, n. 31865 del 17/03/2016), va ricordato che la parte civile, nel suo atto di costituzione in sede di primo grado di giudizio, aveva presentato la propria richiesta «di ottenere la condanna dell'imputato alle pene di giustizia e, per l'effetto, l'integrale risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, patiti dal Sig. [OSCURATO:PERSONA].». Ebbene, se, alla luce di quanto detto a proposito dei principi d'immanenza di parte civile e della soccombenza, può pacificamente ritenersi che gli effetti del citato atto di costituzione della p.c. si siano estesi a ogni stato e grado del processo, è vero anche che ciò vale soltanto per la domanda di risarcimento dei danni, non anche per la rifusione delle spese processuali, posto che la parte civile non ha mai proposto domanda in tal senso. Deve pertanto ritenersi che il ricorso della difesa colga nel segno, attagliandosi esso a quanto statuito dalla Cassazione (cfr. la già citata decisione della Sez. 4, n. 38227 del 21/06/2018), secondo cui «mentre non è indispensabile che la parte civile abbia presentato la nota prevista dall'art. 153 disp. att. cod. proc. pen., è invece necessario che abbia richiesto la condanna della controparte alla rifusione delle spese processual, richiesta che non ha bisogno di essere specificata in presenza di domanda di condanna della controparte al risarcimento dei danni e alle restituzioni.» Poiché, come accennato, la parte civile ha, sì, richiesto il risarcimento dei danni, ma non anche la refusione delle spese processuali, consegue la fondatezza del motivo di ricorso. La ratio di tale conclusione poggia anche, infine, sull'ultimo dei quattro principi prima menzionati, consolidatosi da oltre cinquant'anni nella giurisprudenza civile della Cassazione e fatto proprio anche da quella penale, vale a dire il divieto di arricchimento senza giusta causa, in base al quale «non può essere pronunciata condanna della parte soccombente a rimborsare le spese alla parte vittoriosa che - per qualsiasi ragione - non abbia sopportato spese, essendo vietato l'arricchimento senza causa dell'una parte in danno dell'altra (Sez. civ. 3, n. 1692 del 04/07/1962, Rv. 252690 - 01), e considerato che l'onere delle spese non può non porsi in correlazione con l'attività svolta in giudizio (Sez. civ. 3, Sentenza n. 474 del 11/02/1969, Rv. 338567 - 01, cit. in Sez. 2, n. 6965 del 18/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275524 - 01)». La medesima ratio che informa il processo civile (per la quale «la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto; sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto» (Sez. civ. 6 - 3, Ordinanza n. 16174 del 19/06/2018, Rv. 649432 - 01, cit. in Sez. 2, n. 6965 del 18/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275524 - 01), vale anche per processo penale, come chiarito dalla Cassazione penale (nella decisione da ultimo citata). 3. Per i motivi fin qui esposti, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, limitatamente alla condanna - che si elimina -dell'imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civile, condanna. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla condanna dell'imputato alla rifusione