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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20640/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza del Giudice monocratico del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva ritenuto responsabile di plurime ipotesi ex art. 75, comma 2, d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 e - riconosciute le circostanze attenuanti generiche, computate con il criterio della equivalenza rispetto alla contestata recidiva - lo aveva condannato alla pena di anni uno, mesi sei e giorni dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali; il ricorrente deduce - con il primo motivo - violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e) cod. proc. pen., in ragione della mancata notifica dell'atto di citazione all'imputato detenuto all'estero, con conseguente mancata valutazione della sussistenza di un legittimo impedimento a comparire, mentre con il secondo motivo si duole del vizio di contraddittorietà della motivazione della decisione impugnata, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla dosimetria del trattamento sanzionatorio.

2. Il primo motivo è inammissibile, per contrarietà al dato testuale che disciplina la materia.

Nel rito cartolare non partecipato ex art. 598-bis cod. proc. pen., infatti, l'imputato non ha diritto di assistere, ragion per cui non è legittimato a far valere un eventuale impedimento; il ricorrente, comunque, non contesta l'avvenuta ricezione degli avvisi presso il difensore di fiducia.

3. Il secondo motivo è parimenti inammissibile, in quanto fortemente aspecifico e meramente assertivo, oltre che interamente versato in fatto.

Deve, invero, osservarsi che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito - laddove questo risulti esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen. - si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione, ovvero la valorizzazione di dati che si assumano essere stati indebitamente pretermessi, nell'apprezzamento del giudice impugnato.

4. Segue ex lege alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendosi escludere profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza del Giudice monocratico del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva ritenuto responsabile di plurime ipotesi ex art. 75, comma 2, d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 e - riconosciute le circostanze attenuanti generiche, computate con il criterio della equivalenza rispetto alla contestata recidiva - lo aveva condannato alla pena di anni uno, mesi sei e giorni dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali; il ricorrente deduce - con il primo motivo - violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e) cod. proc. pen., in ragione della mancata notifica dell'atto di citazione all'imputato detenuto all'estero, con conseguente mancata valutazione della sussistenza di un legittimo impedimento a comparire, mentre con il secondo motivo si duole del vizio di contraddittorietà della motivazione della decisione impugnata, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla dosimetria del trattamento sanzionatorio. 2. Il primo motivo è inammissibile, per contrarietà al dato testuale che disciplina la materia. Nel rito cartolare non partecipato ex art. 598-bis cod. proc. pen., infatti, l'imputato non ha diritto di assistere, ragion per cui non è legittimato a far valere un eventuale impedimento; il ricorrente, comunque, non contesta l'avvenuta ricezione degli avvisi presso il difensore di fiducia. 3. Il secondo motivo è parimenti inammissibile, in quanto fortemente aspecifico e meramente assertivo, oltre che interamente versato in fatto. Deve, invero, osservarsi che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito - laddove questo risulti esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen. - si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione, ovvero la valorizzazione di dati che si assumano essere stati indebitamente pretermessi, nell'apprezzamento del giudice impugnato. 4. Segue ex lege alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendosi escludere profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in
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