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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 gennaio 2021

Cassazione n. 46718/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna in data 12/1/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 8/10/2020, il Magistrato di sorveglianza di Bologna aveva respinto il reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di declassificazione dal circuito di «[OSCURATO:PERSONA]» adottato dalla direzione della Casa circondariale di Bologna, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in esecuzione della pena di 18 anni, 1 mese e 25 giorni di reclusione determinata con il provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia del 30/12/2014, in relazione ai reati di associazione di tipo mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione continuato, plurimi episodi di usura continuata, plurimi episodi di estorsione continuata, violazione della normativa sulle armi e munizioni, reati aggravati ex art. 7, legge n. 152 del 1991, minaccia, lesioni personali, calunnia e truffa, con decorrenza dal 23/10/2012 e fine pena al 18/6/2027.

1.1. Con successiva ordinanza in data 12/1/2021, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato il reclamo avverso il primo provvedimento, rilevante come le censure mosse dal detenuto attenessero esclusivamente al merito della valutazione operata dall'Amministrazione penitenziaria, la cui decisione è stata ritenuta legittima sotto il profilo della correttezza e completezza dell'iter procedimentale e istruttorio, sia sotto il profilo della logicità dell'impianto motivazionale.

Quanto alla circostanza che Crisci fruisse di permessi premio, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che la diversità degli aspetti in valutazione non consentisse alcun sindacato della legittima scelta di merito operata dall'Amministrazione penitenziaria.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 6, Convenzione EDU, che avrebbe esteso le garanzie del giusto processo al procedimento amministrativo, in particolare sotto il profilo dell'assenza di contradittorio nella fase istruttoria del procedimento davanti al Gruppo di osservazione e trattamento dell'istituto penitenziario di assegnazione.

Sotto altro profilo, il provvedimento di rigetto della declassificazione si porrebbe in contrasto sia con quanto riferito dalla Direzione distrettuale Antimafia di Venezia, che avrebbe rimarcato l'assoluta rilevanza dell'apporto collaborativo di Crisci e la rescissione totale, ormai da numerosi anni, di ogni suo legame con ambienti criminali; sia con l'ottimo percorso rieducativo avviato dal detenuto, il quale beneficerebbe regolarmente di permessi premio da oltre due anni e mezzo.

3. In data 18/10/2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.2.

Giova preliminarmente rilevare che la classificazione di un detenuto, ovvero la sua assegnazione a un determinato circuito penitenziario, trova fondamento sia nell'art. 14 Ord. pen., secondo cui il raggruppamento dei detenuti nelle sezioni è stabilito in relazione alla possibilità di procedere ad un «trattamento rieducativo comune» e all'esigenza di evitare «influenze nocive reciproche»; sia nell'art. 32, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (cd. regolamento penitenziario), il quale prevede l'assegnazione dei detenuti ad appositi istituti o sezioni dove sia più agevole adottare le cautele per coloro i quali, con i loro comportamenti, facciano temere per l'incolumità propria o dei compagni, a tutela «da possibili aggressioni o sopraffazioni».

Dunque, attraverso la previsione di un regime penitenziario differenziato, l'ordinamento prevede la realizzazione di differenti percorsi trattamentali per detenuti ritenuti portatori di differenti esigenze sul piano rieducativo, in particolare in rapporto al differente grado di pericolosità che li caratterizza.

Tanto premesso, osserva il Collegio che i provvedimenti in materia di classificazione, ovvero di assegnazione di un detenuto a un circuito penitenziario diverso da quello ordinario o della cd. media sicurezza, sono certamente sindacabili da parte della magistratura di sorveglianza a seguito di reclamo proposto ai sensi degli artt. 35-bis e 69, comma 6, n. 2, orci. pen., possono essere oggetto ove siano adottati in violazione dei criteri sulla destinazione dei detenuti, fissati in via generale ed astratta dall'Amministrazione penitenziaria, risolvendosi in una lesione del diritto soggettivo al trattamento «comune» (Sez. 1, n. 43858 del 30/9/2019, Marino, Rv. 277147-01; Sez. 1, n. 16911 del 21/12/2017, dep. 2018, Fabiano, Rv. 272704-01).

Detto sindacato è però circoscritto al profilo dei vizi di legittimità dell'atto amministrativo e non si estende, dunque, al merito della scelta, salvo i casi di assoluta contraddittorietà e manifesta irragionevolezza della valutazione dell'Amministrazione penitenziaria.

3. Nel caso in esame, diversamente da quanto opinato dalla difesa, il provvedimento dell'Amministrazione penitenziaria è stato adeguatamente e congruamente motivato.

Infatti, la decisione di rigetto della richiesta di declassificazione dal circuito di «[OSCURATO:PERSONA]» avanzata dal detenuto è stata motivata sulla base delle valutazioni del Gruppo di osservazione e trattamento della Casa circondariale di Bologna, il quale aveva sottolineato che [OSCURATO:PERSONA], nel corso dell'osservazione penitenziaria, aveva manifestato, pur nel contesto di un percorso connotato da taluni elementi positivi (ad esempio con la frequentazione, con profitto, dell'università), un atteggiamento di mancanza di una presa di coscienza effettiva del disvalore dei propri agiti delittuosi, caratterizzati da episodi di notevolissima gravità, essendo egli stato condannato per associazione di tipo mafioso, sequestro di persona, plurimi episodi di estorsione, violazione della normativa sulle armi, minacce, lesioni, calunnia e truffa, vari di detti reati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. (e, in particolare, per avere fatto parte, con un ruolo di vertice, di un'organizzazione legata a un clan camorristico che si occupava, in particolare, di usura, estorsioni ed esportazioni illegali di capitali all'estero per conto di numerosi imprenditori e professionisti; associazione che egli aveva diretto dando prova di elevata abilità nella gestione dei meccanismi contabili attraverso cui operare, in modo fraudolento, risanamenti o esportazioni di capitali).

Una valutazione, questa, che resiste al pur suggestivo argomento difensivo che ha messo in rilievo il percorso collaborativo del detenuto e l'ammissione ai permessi premio, tenuto conto dei differenti presupposti valutativi su cui si fonda l'inserimento nel circuito penitenziario della cd.

«alta sicurezza».

La decisione in questione è stata, indi, sottoposta a puntuale scrutinio da parte sia del Magistrato di sorveglianza, sia del Tribunale di sorveglianza nell'ambito delle rispettive procedure di reclamo, sicché, sotto tale profilo, a fronte della adeguata motivazione dei relativi provvedimenti, le censure difensive si infrangono sul divieto di dedurre, con il ricorso per cassazione, critiche all'apparato giustificativo della decisione, limitando il comma 4-bis dell'art. 35-bis Ord. pen. l'impugnazione in sede di legittimità alle sole ipotesi di violazione di legge.

4. Del tutto generica è, infine, la censura difensiva secondo cui la valutazione compiuta, nella fase istruttoria, dal Gruppo di osservazione e trattamento del carcere bolognese sarebbe viziata per non essere stata preceduta da una qualche forma di contraddittorio con il detenuto.

In argomento, va premesso che secondo l'art. 29, comma 2, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, il G.O.T. è un organo a carattere tecnico-scientifico, presieduto dal direttore dell'istituto e composto dal personale e dagli esperti che hanno svolto le attività di osservazione indicate nell'art. 28 del regolamento penitenziario (personale dell'area educativa e dell'Uepe e professionisti di cui all'art. 80 Ord. pen.), competente allo svolgimento dell'osservazione penitenziaria del detenuto.

E quest'ultima è, a sua volta, strumentale alle definizione delle strategie trattamentali da attuare, nel corso dell'esecuzione della pena, ad opera dell'Amministrazione penitenziaria e alla elaborazione di consulenze a beneficio dell'Autorità giudiziaria, in particolare per quanto attiene alla valutazione delle istanze di concessione dei benefici penitenziari e delle misure alternative.

In tale fase, e per quanto di specifico rilievo ai fini del presente ricorso, la «partecipazione» del detenuto al procedimento si esplica, oltre che attraverso lo svolgimento dei colloqui con gli operatori che precedono il momento della sintesi da parte della équipe penitenziaria, attraverso la possibilità di presentare memorie o di trasmettere documenti, per mezzo dei quali rafforzare gli argomenti già spesi al momento della richiesta iniziale di declassificazione; e fatta, comunque, salva la possibilità di garantire un pieno contraddittorio, anche con l'ausilio della difesa tecnica, nella fase del successivo reclamo giurisdizionale.

Un assetto complessivo che realizza un adeguato e ragionevole contemperamento tra istanze partecipative e esigenze operative dell'Amministrazione penitenziaria in una materia particolarmente delicata come quella dell'esecuzione penale.

Nel caso in esame, peraltro, non è ben chiaro il concreto contenuto della censura e, in particolare, sotto quale profilo possa essersi concretizzata l'asserita violazione del contraddittorio, avendo il detenuto formulato la iniziale richiesta di declassificazione (nella quale aveva certamente potuto esplicitare le ragioni per cui, secondo la sua prospettazione, essa andava accolta) e non essendogli stato certo precluso di argomentare ulteriormente la propria richiesta con memorie scritte o attraverso l'invio di documenti all'équipe penitenziaria e alla stessa direzione del carcere, di tal che la relativa censura di configura come del tutto generica e, come tale, inammissibile.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna in data 12/1/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 8/10/2020, il Magistrato di sorveglianza di Bologna aveva respinto il reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di declassificazione dal circuito di «[OSCURATO:PERSONA]» adottato dalla direzione della Casa circondariale di Bologna, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in esecuzione della pena di 18 anni, 1 mese e 25 giorni di reclusione determinata con il provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia del 30/12/2014, in relazione ai reati di associazione di tipo mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione continuato, plurimi episodi di usura continuata, plurimi episodi di estorsione continuata, violazione della normativa sulle armi e munizioni, reati aggravati ex art. 7, legge n. 152 del 1991, minaccia, lesioni personali, calunnia e truffa, con decorrenza dal 23/10/2012 e fine pena al 18/6/2027. 1.1. Con successiva ordinanza in data 12/1/2021, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato il reclamo avverso il primo provvedimento, rilevante come le censure mosse dal detenuto attenessero esclusivamente al merito della valutazione operata dall'Amministrazione penitenziaria, la cui decisione è stata ritenuta legittima sotto il profilo della correttezza e completezza dell'iter procedimentale e istruttorio, sia sotto il profilo della logicità dell'impianto motivazionale. Quanto alla circostanza che Crisci fruisse di permessi premio, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che la diversità degli aspetti in valutazione non consentisse alcun sindacato della legittima scelta di merito operata dall'Amministrazione penitenziaria. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 6, Convenzione EDU, che avrebbe esteso le garanzie del giusto processo al procedimento amministrativo, in particolare sotto il profilo dell'assenza di contradittorio nella fase istruttoria del procedimento davanti al Gruppo di osservazione e trattamento dell'istituto penitenziario di assegnazione. Sotto altro profilo, il provvedimento di rigetto della declassificazione si porrebbe in contrasto sia con quanto riferito dalla Direzione distrettuale Antimafia di Venezia, che avrebbe rimarcato l'assoluta rilevanza dell'apporto collaborativo di Crisci e la rescissione totale, ormai da numerosi anni, di ogni suo legame con ambienti criminali; sia con l'ottimo percorso rieducativo avviato dal detenuto, il quale beneficerebbe regolarmente di permessi premio da oltre due anni e mezzo. 3. In data 18/10/2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.2. Giova preliminarmente rilevare che la classificazione di un detenuto, ovvero la sua assegnazione a un determinato circuito penitenziario, trova fondamento sia nell'art. 14 Ord. pen., secondo cui il raggruppamento dei detenuti nelle sezioni è stabilito in relazione alla possibilità di procedere ad un «trattamento rieducativo comune» e all'esigenza di evitare «influenze nocive reciproche»; sia nell'art. 32, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (cd. regolamento penitenziario), il quale prevede l'assegnazione dei detenuti ad appositi istituti o sezioni dove sia più agevole adottare le cautele per coloro i quali, con i loro comportamenti, facciano temere per l'incolumità propria o dei compagni, a tutela «da possibili aggressioni o sopraffazioni». Dunque, attraverso la previsione di un regime penitenziario differenziato, l'ordinamento prevede la realizzazione di differenti percorsi trattamentali per detenuti ritenuti portatori di differenti esigenze sul piano rieducativo, in particolare in rapporto al differente grado di pericolosità che li caratterizza. Tanto premesso, osserva il Collegio che i provvedimenti in materia di classificazione, ovvero di assegnazione di un detenuto a un circuito penitenziario diverso da quello ordinario o della cd. media sicurezza, sono certamente sindacabili da parte della magistratura di sorveglianza a seguito di reclamo proposto ai sensi degli artt. 35-bis e 69, comma 6, n. 2, orci. pen., possono essere oggetto ove siano adottati in violazione dei criteri sulla destinazione dei detenuti, fissati in via generale ed astratta dall'Amministrazione penitenziaria, risolvendosi in una lesione del diritto soggettivo al trattamento «comune» (Sez. 1, n. 43858 del 30/9/2019, Marino, Rv. 277147-01; Sez. 1, n. 16911 del 21/12/2017, dep. 2018, Fabiano, Rv. 272704-01). Detto sindacato è però circoscritto al profilo dei vizi di legittimità dell'atto amministrativo e non si estende, dunque, al merito della scelta, salvo i casi di assoluta contraddittorietà e manifesta irragionevolezza della valutazione dell'Amministrazione penitenziaria. 3. Nel caso in esame, diversamente da quanto opinato dalla difesa, il provvedimento dell'Amministrazione penitenziaria è stato adeguatamente e congruamente motivato. Infatti, la decisione di rigetto della richiesta di declassificazione dal circuito di «[OSCURATO:PERSONA]» avanzata dal detenuto è stata motivata sulla base delle valutazioni del Gruppo di osservazione e trattamento della Casa circondariale di Bologna, il quale aveva sottolineato che [OSCURATO:PERSONA], nel corso dell'osservazione penitenziaria, aveva manifestato, pur nel contesto di un percorso connotato da taluni elementi positivi (ad esempio con la frequentazione, con profitto, dell'università), un atteggiamento di mancanza di una presa di coscienza effettiva del disvalore dei propri agiti delittuosi, caratterizzati da episodi di notevolissima gravità, essendo egli stato condannato per associazione di tipo mafioso, sequestro di persona, plurimi episodi di estorsione, violazione della normativa sulle armi, minacce, lesioni, calunnia e truffa, vari di detti reati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. (e, in particolare, per avere fatto parte, con un ruolo di vertice, di un'organizzazione legata a un clan camorristico che si occupava, in particolare, di usura, estorsioni ed esportazioni illegali di capitali all'estero per conto di numerosi imprenditori e professionisti; associazione che egli aveva diretto dando prova di elevata abilità nella gestione dei meccanismi contabili attraverso cui operare, in modo fraudolento, risanamenti o esportazioni di capitali). Una valutazione, questa, che resiste al pur suggestivo argomento difensivo che ha messo in rilievo il percorso collaborativo del detenuto e l'ammissione ai permessi premio, tenuto conto dei differenti presupposti valutativi su cui si fonda l'inserimento nel circuito penitenziario della cd. «alta sicurezza». La decisione in questione è stata, indi, sottoposta a puntuale scrutinio da parte sia del Magistrato di sorveglianza, sia del Tribunale di sorveglianza nell'ambito delle rispettive procedure di reclamo, sicché, sotto tale profilo, a fronte della adeguata motivazione dei relativi provvedimenti, le censure difensive si infrangono sul divieto di dedurre, con il ricorso per cassazione, critiche all'apparato giustificativo della decisione, limitando il comma 4-bis dell'art. 35-bis Ord. pen. l'impugnazione in sede di legittimità alle sole ipotesi di violazione di legge. 4. Del tutto generica è, infine, la censura difensiva secondo cui la valutazione compiuta, nella fase istruttoria, dal Gruppo di osservazione e trattamento del carcere bolognese sarebbe viziata per non essere stata preceduta da una qualche forma di contraddittorio con il detenuto. In argomento, va premesso che secondo l'art. 29, comma 2, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, il G.O.T. è un organo a carattere tecnico-scientifico, presieduto dal direttore dell'istituto e composto dal personale e dagli esperti che hanno svolto le attività di osservazione indicate nell'art. 28 del regolamento penitenziario (personale dell'area educativa e dell'Uepe e professionisti di cui all'art. 80 Ord. pen.), competente allo svolgimento dell'osservazione penitenziaria del detenuto. E quest'ultima è, a sua volta, strumentale alle definizione delle strategie trattamentali da attuare, nel corso dell'esecuzione della pena, ad opera dell'Amministrazione penitenziaria e alla elaborazione di consulenze a beneficio dell'Autorità giudiziaria, in particolare per quanto attiene alla valutazione delle istanze di concessione dei benefici penitenziari e delle misure alternative. In tale fase, e per quanto di specifico rilievo ai fini del presente ricorso, la «partecipazione» del detenuto al procedimento si esplica, oltre che attraverso lo svolgimento dei colloqui con gli operatori che precedono il momento della sintesi da parte della équipe penitenziaria, attraverso la possibilità di presentare memorie o di trasmettere documenti, per mezzo dei quali rafforzare gli argomenti già spesi al momento della richiesta iniziale di declassificazione; e fatta, comunque, salva la possibilità di garantire un pieno contraddittorio, anche con l'ausilio della difesa tecnica, nella fase del successivo reclamo giurisdizionale. Un assetto complessivo che realizza un adeguato e ragionevole contemperamento tra istanze partecipative e esigenze operative dell'Amministrazione penitenziaria in una materia particolarmente delicata come quella dell'esecuzione penale. Nel caso in esame, peraltro, non è ben chiaro il concreto contenuto della censura e, in particolare, sotto quale profilo possa essersi concretizzata l'asserita violazione del contraddittorio, avendo il detenuto formulato la iniziale richiesta di declassificazione (nella quale aveva certamente potuto esplicitare le ragioni per cui, secondo la sua prospettazione, essa andava accolta) e non essendogli stato certo precluso di argomentare ulteriormente la propria richiesta con memorie scritte o attraverso l'invio di documenti all'équipe penitenziaria e alla stessa direzione del carcere, di tal che la relativa censura di configura come del tutto generica e, come tale, inammissibile. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
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