CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 44145/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( PERU') il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Genova ha dichiarato inammissibile la richiesta formulata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza di Genova in data 16/07/2020 ha ordinato l'espulsione del predetta, ovvero di restituzione nel termine di cui all'art. 175 cod. proc. pen. per proporre opposizione. 2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite il proprio difensore, per cassazione. 2.1. Col primo motivo di impugnazione viene dedotta violazione degli artt.673 e 678 cod. proc. pen. e 16, comma 6, d. Igs. n. 286 del 1998, per incompetenza del Tribunale di sorveglianza in quanto il provvedimento doveva essere emesso dal Magistrato di sorveglianza. Si rileva che ai sensi dell'art. 665 cod. proc. pen. competente per l'esecuzione è il giudice che ha emesso il provvedimento e che competente a decidere sulle questioni di cui all'art. 670 cod. proc. pen. è sempre lo stesso giudice; e che non vi sono ragioni per non applicare dette disposizioni anche al Magistrato di sorveglianza. 2.2. Col secondo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 666, 667 e 678 cod. proc. pen. per totale mancanza di motivazione in relazione al primo motivo dedotto nell'incidente di esecuzione in punto di "non esecutività del decreto di espulsione" in ragione dell'omessa traduzione. 2.3. Col terzo motivo si deduce, in via subordinata, vizio di motivazione su tale punto. Il difensore si duole che non è stato affrontato l'argomento dell'omessa doverosa traduzione del decreto nella lingua dello straniero, rilevando che se l'espulsione a titolo di sanzione alternativa alla detenzione rappresenta una misura atipica di natura sostanzialmente amministrativa devono essere assicurate le garanzie di cui all'art. 13 d. Igs., che, al comma 7, prevede la traduzione del decreto di espulsione in una lingua conosciuta dall'espulso o quantomeno in lingua francese, inglese e spagnola. 2.3. Col quarto motivo di impugnazione si rileva violazione dell'art. 670, comma 3, cod. proc. pen., per avere il Tribunale di sorveglianza dichiarato inammissibile la richiesta di restituzione nel termine basata sul presupposto che l'omessa traduzione potesse integrare una causa di forza maggiore. La difesa si duole che il Tribunale di sorveglianza dichiari l'inammissibilità, affermando, da un lato, che l'opposizione risulta già depositata e, dall'altro, che la competenza a provvedere spetta, in caso di impugnazione, al tribunale competente a decidere sulla stessa opposizione. Lamenta la difesa che il Tribunale di sorveglianza, quanto al primo profilo, trascura che, nel caso di declaratoria di inammissibilità per opposizione tardiva, [OSCURATO:PERSONA] rimarrebbe impossibilitato a difendersi e, quanto al secondo profilo, che l'interpretazione letterale dell'art. 670, comma 3, cod. proc. pen. non permette letture diverse da quelle che impongono al giudice dell'esecuzione, nel caso di specie il magistrato di sorveglianza, di decidere sull'istanza di restituzione nel termine anche nel caso in cui la questione sul titolo esecutivo sia dichiarata inammissibile. Alla luce dei suddetti motivi di impugnazione, il difensore insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Va, invero, premesso che il Magistrato di sorveglianza di Genova, investito della richiesta difensiva, ha dichiarato non doversi procedere specificando che «la competenza,ex art. 175 c.p.p. 4 co., del Giudice che procede è del Tribunale». Il Tribunale di sorveglianza di Genova, con l'ordinanza impugnata, dopo avere premesso che,a sostegno della richiesta difensiva, si è dedotta la mancata comprensione da parte dell'interessato del significato del provvedimento di espulsione, per non essere stato tradotto nella lingua del medesimo e non avere, conseguentemente, lo stesso presentato opposizione nel termine di dieci giorni dalla notifica dell'ordinanza, ne rileva l'inammissibilità. Al riguardo osserva che: - con riferimento alla richiesta di sospensione dell'esecutività del decreto di espulsione, emesso ai sensi dell'art. 16 d. Igs. n. 286 del 1998 il comma 7 di detto articolo prevede che l'esecuzione del decreto di espulsione "rimane sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del Tribunale di sorveglianza" e che «la richiesta di sospensione risulta, pertanto, ultronea»; - «quanto alla richiesta di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. per proporre opposizione la stessa deve, parimenti, ritenersi inammissibile in quanto la opposizione al decreto di espulsione è già stata depositata ed il relativo procedimento è stato avviato»; - «in ogni caso la competenza a provvedere spetta, in caso di impugnazione, al tribunale "competente a decidere sulla stessa" opposizione».Orbene, il comma 7 dell'art. 16 d. Igs. n. 286 del 1998 recita: «L'esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 6 è sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza [...]». Nel caso di decreto di espulsione opera, quindi, detta previsione che contempla in via automatica la sospensione dell'esecuzione di detto provvedimento durante l'opposizione "fino alla decisione del Tribunale di sorveglianza", per cui, per come correttamente motivato dal Tribunale a quo, la richiesta di sospensione è superflua. Il ricorrente non si confronta con tale argomentazione ed invoca l'applicazione della disciplina generale del procedimento di esecuzione di cui agli artt. 665 e ss. cod. proc. pen., secondo cui è competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento lo stesso giudice che ha deliberato ossia, nel caso di specie, il Magistrato di sorveglianza. E articola i primi tre motivi di ricorso sulla mancata sospensione dell'esecutività, che a suo dire andava disposta secondo i criteri ordinari da parte di detto giudice. Trascura, però, che è comunque inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento, emesso ai sensi dell'art. 666, comma settimo, cod. proc. pen., con il quale il giudice dell'esecuzione rigetta la richiesta di sospensione dell'esecuzione di una propria precedente ordinanza, trattandosi di provvedimento interlocutorio, per il quale non è prevista dalla legge l'impugnabilità, nonché privo di diretta incidenza sulla libertà personale (Sez. 1, Sentenza n. 54594 del 15/04/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268549). Inammissibile è anche il quarto motivo di ricorso, in quanto fondato su censure manifestamente infondate e aspecifiche, non confrontandosi con il dato dirimente che comunque l'opposizione è già stata depositata ed il relativo procedimento è stato avviato, e competente a provvedere è il tribunale di sorveglianza di detto procedimento. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del