CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 maggio 2023
Cassazione n. 28115/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11790/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma,via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del ricorso, –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna – sezione staccata di Sassari n. 1225/08/2018,depositata il 14 dicembre 2018; [OSCURATO:PERSONA]-IRAP 2000/2001/2002/2003/2004 R.G. N.11790/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nell’adunanza incamera di consiglio del 31 maggio 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: 1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. presentava, in data 15 giugno 2006, all’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Sassari istanza di rimborso delle somme versate a titolo di IRPEG, per gli anni di imposta dal 2000 al 2004 e per un valore di€ 174.79 5 ,0 2, sulla base della presunta illegittimità costituzionale dell’art. 1 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nella parte in cui disponeva l’indeducibilità dell’IRAP dalla base imponibile ai fini IRPEG/IRES. 2. Proposto dalla contribuente ricorso avverso il silenzio- rifiuto dell’Ufficio, la Commissione tributaria provinciale di Sassari, con sentenza n. 284/03/09 , depositata il 03 dicembre 2009, lo accoglieva limitatamente ai versamenti effettuati dopo il 15 giugno 2001, con esclusione delle somme richieste a rimborso per l’anno 2004, riconoscendo anche il diritto al rimborso del 10% delle somme versate nel periodo indicato. 3. Interposto gravame dall’Ufficio e appello incidentale dall’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la Commissione tributaria regionale della Sardegna – sezione staccata di Sassari , con sentenza n. 1225/08/2018, pronunciata il 22 marzo 2018 e depositata in segreteria il 14 dicembre 2018, rigettava l’appello principale e accoglieva parzialmente l’appello incidentale, riconoscendo il diritto al rimborso per l’annualità 2004, con conferma del resto. R.G. N.11790/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.resiste con controricorso. 5. La discussione del ricorso è stata fissatadinanzi a questa sezione per l’adunanza incamera di consiglio del 31 maggio 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che: 6. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a cinque motivi. 6.1. Con il primo motivo di ricorso l’Ufficio eccepisce omessa pronuncia in merito all’eccezione di inammissibilità dell’istanza di rimborso per precedente condono ai sensi art. 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, violazione dell’art.112 cod. proc. civ. e nullità della sentenza in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ. In subordine deduce nullità della sentenza per motivazione apparente e in via ulteriormente subordinata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9 della l. n. 289/2002, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), dello stesso codice. Deduce, in particolare, che la C.T.R. avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo di appello con il quale aveva censuratola pronuncia di primo grado, nella parte in cui non sarebbe stata decisa l’eccezione di inammissibilità dell’istanza di rimborso in merito agli anni 2000, 2001 e 2002, in quanto oggetto di condono ex art. 9 della citata l. 289/2002. Laddove tale doglianza non fosse accolta, deducevizio di motivazione apparente, in qua nto la pronuncia sul punto non sarebbe ravvisabile nel rinvio formale - “conferma nel resto” - alla R.G. N.11790/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sentenza di primo grado. In via ulteriormente subordinata, laddove si dovesse ravvisare al riguardo una pronuncia implicita di rigetto, ritiene che l’avvenuta definizione automatica per determinate annualità precluderebbe al contribuente la proponibilità della richiesta di rimborso rispetto agli stessi periodi di imposta. 6.2. Con il secondo motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria eccepisce omessa pronuncia in merito al dedotto vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado, violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e nullità della sentenza in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), dello stesso codice. In subordine deduce nullità della sentenza per motivazione apparente. Nello specifico, lamenta che il giudice di secondo grado non si sarebbe pronunciato sullo specifico motivo di appello con cui ha censurato il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado nella parte in cui sarebbe stato riconosciuto il rimborso dell’imposta IRPEG in relazione ai versamenti ricompresi nel periodo tra il 1° gennaio 20 0 5 e il 15 giugno 2006, nonostante ciò non fosse oggetto di istanza di rimborso né di atto introduttivo. In via subordinata ritiene che il rinvio formale –“conferma nel resto” -alla sentenza di primo grado, non costituirebbe una valida pronuncia sul punto, essendo affetta dal vizio di motivazione meramente apparente. 6.3. Con il terzo motivo di ricorso l’Ufficio deduce omessa pronuncia in merito al dedotto vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, violazione dell’art.112 cod. proc. civ. e nullità della sentenza in relazione all’art. R.G. N.11790/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 360, primo comma, num. 4), dello stesso codice.In subordine eccepisce nullità della sentenza per motivazione apparente e, in via ulteriormente subordinata, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 del d.l. n. 185/2008, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), dello stesso codice. Deduce, in particolare, che vi sarebbe omessa pronuncia sullo specifico motivo di appello con il quale ha impugnatola sentenza del giudice di prime cure nella parte in cui sarebbe stato riconosciuto il diritto al rimborso dell’IRPEG , a prescindere della sussistenza dei presupposti di legge. In via subordinata ritiene che il rinvio formale -“conferma nel resto” -alla sentenza di primo grado, non costituirebbe una valida pronuncia sul punto, essendo affetta dal vizio di motivazione meramente apparente. In via ulteriormente subordinata, laddove si dovesse ravvisare una pronuncia implicita di rigetto sul punto, lamenta che la C.T.R. avrebbe ammesso il riconoscimento dei rimborsi in assenza di una preventiva valutazione dell’esistenza dei requisiti previsti dall’art. 6 del d.l. n. 185/2008, vale a dire della necessaria presentazione dell’istanza di rimborso in via telematica e della verifica dei fondi messi a disposizione per l’erogazione dei rimborsi, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande. 6.4. Con il quarto motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria eccepisce omessa pronuncia in merito al dedotto vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 6 del d.l. n. 185/2008, violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e nullità della sentenza in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), dello stesso codice. In subordine R.G. N.11790/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] deduce nullità della sentenza per motivazione apparente e, in via ulteriormente subordinata, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6del d.l. n. 185/2008 in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), dello stesso codice. Parte ricorrente ritiene che non vi sarebbe pronuncia sullo specifico motivo di appello con il quale ha censurato la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.l. n. 185/2008 e dell’art. 2697 cod. civ. da parte del giudice di primo grado, a seguito del parziale riconoscimento del diritto al rimborso dell’IRPEG e della quantificazione del rimborso nella misura del 10% delle somme versate nel periodo indicato. In via subordinata ritiene che il rinvio formale -“conferma nel resto” -alla sentenza di primo grado, non costituirebbe una valida pronuncia sul punto, essendo affetta dal vizio di motivazione meramente apparente. In via ulteriormente subordinata, laddove si dovesse ravvisare una pronuncia implicita di rigetto sul punto, lamenta, da un lato,che l’art. 6 del d.l. n. 185/2008 fonderebbe il diritto al rimborso non del 10% delle somme versate a titolo di IRPEG/IRES, ma dell’imposta sui redditi corrispondente al riconoscimento della deduzione, dalla relativa base imponibile, di un importo pari al 10% dell’IRAP versata nel periodo e, dall’altro, che i principi della ripartizione dell’onere probatorio, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., prevederebbero in capo al contribuente la prova sulla corretta quantificazione delle somme da rimborsare. 6.5. Con il quinto motivo di ricorso l’Ufficio deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.l. n. 185/2008 e dell’art.2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), dello stesso codice, per avere la C.T.R. riconosciuto il R.G. N.11790/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] diritto al rimborso per l’annualità del 2004, senza una preventiva verifica della rispondenza alla normativa e del corretto assolvimento dell’onere della prova sussistente in capo al contribuente. 7. Procedendo quindi allo scrutinio dei motivi di ricorso, osserva la Corte quanto segue. 7.1. I primi quattro motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sono fondati. Ricorre il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, o su un motivo di appello, censurabile attraverso la violazione del principio tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., quando manca del tutto,da parte del giudice, una qualsiasi statuizione sulla domanda o sull’eccezione proposta in giudizio o sul motivo di gravame (Cass. 16ottobre 2020, n. 22514), permettendo al giudice di legittimità di effettuare a tal fine l'esame degli atti del giudizio di merito, nonché, specificamente, dell'atto di appello. Laddove sia riscontrata tale omessapronuncia, la sentenza è nulla(Cass. 9 giugno 2022, n. 18697; Cass. 24 aprile 2018, n. 10036; Cass. 27 ottobre 2014, n. 22759). Il giudice a quo, in particolare, nel dispositivo della sentenza affermadi “confermare nel resto” la sentenza della C.T.P. Sul punto, deve evidenz iarsi che « è ammissibile lamotivazione della sentenza d'appello per relationem , purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo R.G. N.11790/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui il giudice d'appello si sia limitato ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame»(Cass. 31 luglio 2019, n. 20607). Nel caso di specie, dalla motivazione della sentenza impugnata, non si desumetuttavia, neanche per relationem, che gli specifici motivi di appello siano stati oggetto di decisione, configurandosi in tal modo una violazione dell’art.112 cod. proc. civ., con necessario rinvio al giudice di seconde cure, in diversa composizione, affinché decida nuovamente sul gravame. In particolare, la C.T.R. non ha esaminato né lo specifico motivo di appello, riguardante la non spettanza del diritto al rimborso delle somme richieste riguardanti gli importi relativi ai periodi d’imposta 2000, 2001 e 2002, per effetto della presentazione dell’istanza di definizione agevolata ex art. 9 della legge n. 289/2002, né l’ulteriore motivo riguardante il vizio di ultra-petizione della sentenza di primo grado, per avere la C.T.P. riconosciuto il rimborso dell’imposta IRES per versamenti ricompresi tra il 1° gennaio 2005 ed il 15 giugno 2006. Ancora, la C.T.R. non ha proceduto all’esame dei motivi di appello riguardanti la dedotta insussistenza dei presupposti previsti dall’art. 6 del d.l. n. 185/2008, conv. dalla legge n. 2/2009, ai fini del riconoscimento del diritto al rimborso richiesto, nonché l’avvenuto riconoscimento del rimborso in R.G. N.11790/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] misura pari al 10% delle imposte versate, e non dell’imposta sui redditi corrispondenti al riconoscimento, in deduzione dalla base imponibile, di un importo pari al 10% dell’IRAP versata nel periodo d’imposta oggetto della domanda di rimborso. 7.2. All’accoglimento dei primi quattro motivi consegue l’assorbimento del quinto. 8. Tanto considerato , la sentenza impugnata va quindi cassata e la causa va rimessa per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna –sezione staccata di Sassari, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo, secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, e dichiara assorbito il quinto motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia per nuovo giudiz