CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 23118/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI SALERNOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], difeso di fiducia dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; avverso la sentenza del 18/03/2021 del TRIBUNALE di SALERNO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno per nuovo corso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 186, comma 2, lett. c), e 2-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992 (c.d. «codice della strada»), capo 1 d'imputazione, e 612, comma 2, cod. pen., capo 3, per essersi estinti in forza di esito positivo della messa alla prova, ex art. 168-bis e ss. cod. pen. ed all'esito della procedura prevista dall'art. 464-bis e ss. cod. proc. pen. L'imputato è stato altresì assolto dall'imputazione di cui al capo 2, formulata in relazione all'art. 635 cod. pen., per non essere il fatto previsto dalla legge come reato. 2. La Procura generale presso la Corte d'appello di Salerno ha proposto ricorso per cassazione avverso la prefata sentenza, in merito alla dichiarazione di non doversi procedere, nonché contro l'ordinanza, resa ex art. 464-quater cod. proc. pen, all'udienza del 17 dicembre 2019, di sospensione del processo con messa alla prova (non comunicatagli), affidandolo ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen. Con l'unico motivo di ricorso, sostanzialmente in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), si deduce violazione della disciplina di cui agli artt. 168 e ss. cod. pen. e 464-bis e ss. cod. proc. pen. Il giudice di merito, in particolare, avrebbe emesso l'ordinanza di sospensione del processo e messa alla prova e, successivamente, la sentenza di non doversi procedere per estinzione dei reati nonostante l'insussistenza di uno dei presupposti di operatività previsti dalla richiamata disciplina. In particolare, trattandosi di minacce oltre che di guida in stato di ebbrezza tale da provocare un sinistro stradale con distruzione della vetrina, di una parete in cartongesso e dei servizi igienici del «circolo Fredom», la messa alla prova, diversamente da quanto avvenuto, avrebbe dovuto comportare la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dai reati, nonché, ove possibile, il risarcimento dei danni dagli stessi cagionati. 3. Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Suprema Corte ([OSCURATO:PERSONA]), all'esito di requisitoria scritta ex art. 23 dl. 28 ottobre 2020, n. 137, ha concluso nel senso dell'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza e trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno per nuovo corso.[OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare deve evidenziarsi che il collegio intende dare continuità al recente orientamento di legittimità per cui, in tema di messa alla prova, il Procuratore generale presso la Corte d'appello è legittimato ad impugnare l'ordinanza di accoglimento dell'istanza di sospensione del procedimento unitamente alla sentenza con la quale il giudice dichiara l'estinzione del reato per esito positivo della prova, qualora, come nella specie, non sia stata effettuata nei suoi confronti la comunicazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza di sospensione. Il carattere incidentale del procedimento di messa alla prova, in assenza di una clausola normativa espressa, non esclude difatti il Procuratore generale dai soggetti legittimati al ricorso (orientamento inaugurato da Sez. 1, n. 41629 del 15/04/2019, Lorini, Rv. 277138-01, e consapevolmente confermato nonché ulteriormente sostenuto da Sez. 1, n. 43293 del 27/10/2021, Ongaro, Rv. 282156-01, alle cui motivazioni si fa in questa sede specifico riferimento, nonostante la voce dissenziente, anch'essa consapevole, costituita da Sez. 6, n. 18317 del 09/04/2021, Stompanato, Rv. 281272-01, per la quale la soluzione negativa deriverebbe dal non essere il detto Procuratore individuato tra i soggetti - imputato, pubblico ministero e persona offesa - che possono proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen.; richiama e fa proprio il primo dei due orientamenti, ancorché in fattispecie non sovrapponibile, anche Sez. 2, n. 7477 del 08/01/2021, Sperindeo, in motivazione). 2. Nel merito cassatorio il motivo unico di ricorso è fondato per violazione della disciplina inerente al procedimento di sospensione del processo con messa alla prova (disciplinato dagli artt. 168-bis e ss. cod. pen. e 464-bis e ss. cod. proc. pen.). 2.1. In fattispecie contestata come tale da provocare un sinistro stradale con distruzione della vetrina, di una parete in cartongesso e dei servizi igienici del «circolo Fredom» (gestito da soggetto poi minacciato), il giudice di merito, diversamente da quanto avvenuto per come emerge non solo dalla sentenza impugnata ma anche dall'ordinanza di sospensione agli alti, avrebbe difatti dovuto operare il giudizio in merito all'adeguatezza del programma presentato dall'imputato, sulla base degli elementi evocati dall'art. :L33 cod. pen., in relazione non soltanto all'idoneità a favorirne il reinserimento sociale ma anche ad elidere gli effetti dannosi o pericolosi dei reati e, ove possibile, il risarcimento dei danni dagli stessi derivati.2.2. Con riferimento a tale ultimo aspetto, in particolare, ai fini del giudizio di adeguatezza, il programma avrebbe dovuto considerare, in relazione all'effettiva corrispondenza alle condizioni di vita dell'imputato, la previsione di un risarcimento del danno corrispondente, ove possibile, al pregiudizio arrecato o, comunque, espressione dello sforzo massimo sostenibile dall'imputato alla luce delle sue condizioni economiche, verificabili ex art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 34874 del 13/06/2019, Nassini, Rv. 277070-01; si veda altresì Sez. 3, 13235 del 02/0372016, Venanzetti, Rv. 266322-01, nel senso dell'inidoneità di una generica dichiarazione resa dall'imputato di voler risarcire il danno, essendo invece questi tenuto a dimostrare, con idonee allegazioni, il suo intento di porre in essere condotte riparative). 3. In conclusione, deve essere annullata, senza rinvio, non solo l'ordinanza di sospensione con messa alla prova (del 17 dicembre 2)19) ma anche la sentenza che ha definito il relativo procedimento, limitatamente ai reati di cui agli artt. 186, comma 2, lett. c), e 2 -bis, cod. strada, e 612 cod. pen., in relazione alla mancata eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti da reato e al mancato risarcimento del danno, con trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché l'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova in data 17.10.2019 limitatamente ai reati di cui agli artt. 186 cod. strada e 612 cod. pen., in relazione alla mancata eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti da reato e al mancato risarcimento del danno e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno per l'ulteriore cor