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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 14301/2026

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ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende anche disgiuntamenteall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 268-A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difendeunitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 6867/2020Numero sezionale 2669/2025-controricorrente-Numero di raccolta generale 14301/2026Data pubblicazione 14/05/2026nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-intimati-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di GENOVAn.1039/2019 depositata il 10.7.2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.11.2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Premesso che con l'ordinanza n. 6820/2025 del 6.2/14.3.2025questa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA],respinto il secondo e cassato l'impugnata sentenza della Corted'Appello di Genova n. 1039/2019 depositata il 10.7.2019 inrelazione al motivo accolto, rinviando alla Corte d'Appello di Bresciain diversa composizione, che avrebbe dovuto provvedere anche perle spese del giudizio di legittimità;rilevato che il Presidente della Seconda Sezione, ai fini dellasollecita correzione d'ufficio dell'errore materiale contenuto nelsuddetto provvedimento, ha fissato il 12.6.2025 l'adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con provvedimento ritualmente comunicatoalle parti;considerato che l'ordinanza n. 6820/2025 del 6.2/14.3.2025 diquesta Corte, mentre nell'epigrafe e nella descrizione dei fatti dicausa reca l'esatta indicazione che la sentenza impugnata conricorso in sede di legittimità era la sentenza della Corte d'Appello diGenova n. 1039/2019 depositata il 10.7.2019, al punto 2) delleragioni della decisione nel trattare del secondo motivo di ricorso enel dispositivo indica invece rispettivamente, per mero erroremateriale, come giudice di secondo grado che ha condannato la2 di 4Numero registro generale 6867/2020Numero sezionale 2669/2025Numero di raccolta generale 14301/2026ricorrente, e la cui sentenza è stata cassata con rinvio, la CorteData pubblicazione 14/05/2026d'Appello di Brescia, priva di qualsiasi legame con la controversiadecisa in primo grado dal Tribunale di Genova, anziché la Corted'Appello di Genova;rilevato che non è stata in alcun modo giustificata l'individuazionedi una Corte d'Appello diversa da quella la cui sentenza è stataimpugnata con ricorso davanti a questa Corte e cassata con rinvio,ed anzi si è confermata la volontà di rinviare proprio davanti allastessa Corte d'Appello che si era pronunciata in secondo grado perl'avvenuta specificazione che la Corte d'Appello avrebbe dovutodecidere in diversa composizione, il che non sarebbe stato dispostose il giudice competente per il rinvio si fosse realmente volutoindividuare nella Corte d'Appello di Brescia, che mai avevapronunciato sentenza nei precedenti gradi di giudizio;rilevato che il suddetto palese errore materiale è emendabile con laprocedura di correzione materiale, ammessa anche per leordinanze di questa Corte ed anche d'ufficio dall'art. 391 bis c.p.c.;considerato che a seguito della correzione disposta, la riassunzionein sede di rinvio davanti alla Corte d'Appello di Genova dovràavvenire entro il termine decorrente dalla comunicazione dellapresente ordinanza di correzione;rilevato che a norma dell'art. 288 comma 2° c.p.c. la presenteordinanza va annotata sull'originale dell'ordinanza corretta;nulla va disposto sulle spese processuali.

P.Q.MLa Corte di Cassazione dispone la correzione dell'ordinanzan.6820/2025 del 6.2/14.3.2025 di questa Corte, nel senso chedove al punto 2) delle ragioni della decisione nel trattare delsecondo motivo di ricorso, e nel dispositivo, indica rispettivamentecome giudice di secondo grado che ha condannato la ricorrente e lacui sentenza è stata cassata con rinvio, la “Corte d'Appello di3 di 4Numero registro generale 6867/2020Numero sezionale 2669/2025Numero di raccolta generale 14301/2026Brescia”, debba leggersi ed intendersi piuttosto “Corte d'Appello diData pubblicazione 14/05/2026Genova”.Visto l'art. 288 comma 2° c.p.c. dispone che la presente ordinanzasia annotata sull'originale dell'ordinanza corretta.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 6.11.2025.Il PresidenteMilena Falaschi4 di 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende anche disgiuntamenteall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 268-A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difendeunitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 6867/2020Numero sezionale 2669/2025-controricorrente-Numero di raccolta generale 14301/2026Data pubblicazione 14/05/2026nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-intimati-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di GENOVAn.1039/2019 depositata il 10.7.2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.11.2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Premesso che con l'ordinanza n. 6820/2025 del 6.2/14.3.2025questa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA],respinto il secondo e cassato l'impugnata sentenza della Corted'Appello di Genova n. 1039/2019 depositata il 10.7.2019 inrelazione al motivo accolto, rinviando alla Corte d'Appello di Bresciain diversa composizione, che avrebbe dovuto provvedere anche perle spese del giudizio di legittimità;rilevato che il Presidente della Seconda Sezione, ai fini dellasollecita correzione d'ufficio dell'errore materiale contenuto nelsuddetto provvedimento, ha fissato il 12.6.2025 l'adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con provvedimento ritualmente comunicatoalle parti;considerato che l'ordinanza n. 6820/2025 del 6.2/14.3.2025 diquesta Corte, mentre nell'epigrafe e nella descrizione dei fatti dicausa reca l'esatta indicazione che la sentenza impugnata conricorso in sede di legittimità era la sentenza della Corte d'Appello diGenova n. 1039/2019 depositata il 10.7.2019, al punto 2) delleragioni della decisione nel trattare del secondo motivo di ricorso enel dispositivo indica invece rispettivamente, per mero erroremateriale, come giudice di secondo grado che ha condannato la2 di 4Numero registro generale 6867/2020Numero sezionale 2669/2025Numero di raccolta generale 14301/2026ricorrente, e la cui sentenza è stata cassata con rinvio, la CorteData pubblicazione 14/05/2026d'Appello di Brescia, priva di qualsiasi legame con la controversiadecisa in primo grado dal Tribunale di Genova, anziché la Corted'Appello di Genova;rilevato che non è stata in alcun modo giustificata l'individuazionedi una Corte d'Appello diversa da quella la cui sentenza è stataimpugnata con ricorso davanti a questa Corte e cassata con rinvio,ed anzi si è confermata la volontà di rinviare proprio davanti allastessa Corte d'Appello che si era pronunciata in secondo grado perl'avvenuta specificazione che la Corte d'Appello avrebbe dovutodecidere in diversa composizione, il che non sarebbe stato dispostose il giudice competente per il rinvio si fosse realmente volutoindividuare nella Corte d'Appello di Brescia, che mai avevapronunciato sentenza nei precedenti gradi di giudizio;rilevato che il suddetto palese errore materiale è emendabile con laprocedura di correzione materiale, ammessa anche per leordinanze di questa Corte ed anche d'ufficio dall'art. 391 bis c.p.c.;considerato che a seguito della correzione disposta, la riassunzionein sede di rinvio davanti alla Corte d'Appello di Genova dovràavvenire entro il termine decorrente dalla comunicazione dellapresente ordinanza di correzione;rilevato che a norma dell'art. 288 comma 2° c.p.c. la presenteordinanza va annotata sull'originale dell'ordinanza corretta;nulla va disposto sulle spese processuali. P.Q.MLa Corte di Cassazione dispone la correzione dell'ordinanzan.6820/2025 del 6.2/14.3.2025 di questa Corte, nel senso chedove al punto 2) delle ragioni della decisione nel trattare delsecondo motivo di ricorso, e nel dispositivo, indica rispettivamentecome giudice di secondo grado che ha condannato la ricorrente e lacui sentenza è stata cassata con rinvio, la “Corte d'Appello di3 di 4Numero registro generale 6867/2020Numero sezionale 2669/2025Numero di raccolta generale 14301/2026Brescia”, debba leggersi ed intendersi piuttosto “Corte d'Appello diData pubblicazione 14/05/2026Genova”.Visto l'art. 288 comma 2° c.p.c. dispone che la presente ordinanzasia annotata sull'originale dell'ordinanza corretta.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 6.11.2025.Il PresidenteMilena Falaschi4 di 4
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