CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 02552/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/senttte le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 30 novembre 2020 della Corte di appello di Salerno che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) ai reati di duplice omicidio, detenzione illegale di armi e ricettazione, commessi il 24 agosto 1989 in Capaccio e giudicati dalla Corte di appello di Salerno con sentenza del 10 giugno 1997, definitiva il 29 aprile 1997; 2) ai reati di omicidio aggravato e ricettazione, commessi il 29 luglio 1989 in Battipaglia e giudicati dalla Corte di appello di Salerno con sentenza del 30 marzo 1999, definitiva il 27 gennaio 2000; 3) al reato di tentato omicidio aggravato, commesso il 3 novembre 1990 in [OSCURATO:PERSONA] e giudicato dalla Corte di appello di Salerno con sentenza del 17 ottobre 2000, definitiva il 3 dicembre 2000. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che i reati erano stati realizzati a distanza di tempo tra loro (anche di un anno) e, pertanto, doveva essere esclusa la sussistenza di un unico programma criminoso, anche in forza del fatto che, dall'esame del certificato penale del condannato, emergeva la sussistenza di numerosi delitti contro il patrimonio e la violazione delle leggi sulle armi, circostanze sintomatiche del fatto che lo stesso avesse da sempre assunto un programma di vita improntato all'attività delittuosa. 2. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all'art. 671 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe in maniera errata rigettato la richiesta, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. Il ricorrente, infatti, evidenzia che, dalla lettura delle sentenze di condanna, si evinceva che i reati erano stati preventivamente ideati e programmati in maniera unitaria nell'ambito dell'associazione per delinquere di tipo mafioso, definita "nuova famiglia di [OSCURATO:PERSONA]", in ordine alla quale il condannato era esponente di spicco col compito di eseguire l'uccisione di tutti i soggetti appartenenti alle associazioni rivali. Il ricorrente, infine, evidenzia che la distanza cronologica tra le condotte doveva essere letta in funzione della natura dei reati (omicidi).[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Secondo il giudice dell'esecuzione, dalla lettura delle sentenze di condanna si evinceva che i reati erano stati posti in essere ad una distanza di tempo tale da poter affermare, in assenza di elementi di segno contrario, che non vi fosse prova della sussistenza di un unico disegno criminoso. Le condotte, invece, erano state poste in essere in forza di scelte del tutto estemporanee, circostanza sintomatica di una scelta di vita di Rago improntata al compimento di atti delittuosi, anche considerando che a suo carico vi erano numerose condanne per reati contro il patrimonio e per violazione delle norme in materia di armi. Il giudicante ha fornito una decisione logica e coerente, evidenziando che i reati, commessi in tempi diversi, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione, in assenza di allegazione di chiari elementi utili all'accoglimento dell'istanza. La cognizione del giudice dell'esecuzione dei dati sostanziali di possibile collegamento tra i vari reati va eseguita in base al contenuto decisorio delle sentenze di condanna, conseguite alle azioni o omissioni che si assumono essere in continuazione e, attraverso il loro raffronto, alla luce delle ragioni enunciate dall'istante, gravato in tema di esecuzione - quando invoca l'applicazione della disciplina del reato continuato - non da un onere probatorio, ma dall'onere di allegare, e cioè di prospettare e indicare elementi specifici e concreti a sostegno dell'istanza (Sez. 1, n. 21326 del 6/5/2010, Faneli, Rv. 247356). In tema di esecuzione, infatti, incombe sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina della continuazione l'onere di allegare gli elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451). Il c.d. onere di allegazione di elementi specifici a sostegno dell'istanza, pertanto, sottolinea la necessità che la prova dell'esistenza di un comune disegno criminoso sia effettiva, e non si limiti a registrare l'esistenza di elementi, come la prossimità spazio-temporale e l'identità del bene giuridico leso che, di per sé, sono neutri, essendo anche compatibili con la mera inclinazione a delinquere, fenomeno ben diverso dalla unitaria programmazione, anche generica, di più reati.Piuttosto, dunque, si deve affermare che, trattandosi di un'indagine che ha ad oggetto il momento ideativo e deliberativo del reato, spesso non rilevante e quindi trascurato nell'accertamento di merito, è interesse della parte rappresentare ed evidenziare al giudice gli elementi significativi dell'esistenza di un disegno criminoso comune a più reati, elementi che potrebbero non risultare dalle sentenze di merito. La valutazione, poi, in ordine alla sussistenza dell'unicità del disegno criminoso costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretta da adeguata motivazione (Sez. 6, n. 49969 del 21/9/2012, Pappalardo, Rv. 254006). La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, abbia fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/6/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i